- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
La County court è competente a emettere una sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità nell'Irlanda del Nord. Il procedimento viene gestito da un giudice del tribunale distrettuale.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
Tali procedimenti vengono avviati presso gli organi giurisdizionali in Irlanda del Nord tramite raccomandate per via prioritaria.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Gli uffici giudiziari dell'Irlanda del Nord forniranno assistenza pratica conformemente all'articolo 11, ma non potranno offrire consulenza giuridica in merito al regolamento.
L'ufficio di consulenza per i cittadini o altri centri di consulenza per i consumatori che operano nell'Irlanda del Nord possono anche fornire assistenza pratica. Ulteriore assistenza può essere fornita da un avvocato. La Law Society for Northern Ireland può fornire i suoi estremi per gli avvocati locali.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
I servizi e le comunicazioni elettronici non sono tecnicamente disponibili e ammissibili ai sensi delle norme procedurali dell'Irlanda del Nord. I procedimenti vengono avviati tramite raccomandate per via prioritaria.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
Nell'Irlanda del Nord il servizio per via elettronica non sarà obbligatorio.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
Per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità nell'Irlanda del Nord non sono attualmente dovute spese di giudizio. Tuttavia, tale normativa sarà rivista.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Nell'Irlanda del Nord le ordinanze emesse nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità non si possono impugnare.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Il ricorso va presentato presso l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza. Nell'Irlanda del Nord la "County court" è competente per tale riesame.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, lettera a) (1) è l'inglese.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 saranno l'Enforcement of Judgments Office (ufficio per l'esecuzione delle decisioni) e il "Master" di tale ufficio. Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.
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