Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Portogallo

Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Giudici locali in materia civile o organi giurisdizionali con competenza generale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Lettera raccomandata, fax e trasmissione elettronica dei dati.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

DGAJ – Direzione generale dell'amministrazione della giustizia (http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Sono disponibili i seguenti mezzi di comunicazione.

  • Comunicazione elettronica attraverso il sistema informatico che supporta il lavoro degli organi giurisdizionali https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx, quando le parti hanno nominato i rappresentanti legali. A tal fine, il rappresentante in giudizio della parte deve anzitutto presentare un'istanza per la registrazione presso l'organo incaricato dell'accesso di gestione al sistema informatico (articolo 132, primo e terzo comma e articolo 247 e 248 del Codice di procedura civile e articoli 247 e 248.del Codice di procedura civile e articoli 3, 5, 25 e 26, del decreto ministeriale di attuazione (Portaria) n.º 280/2013 del 26 agosto 2013).
  • Comunicazione con lettera raccomandata indirizzata alla residenza della parte o alla sede legale o all’indirizzo scelto ai fini della notifica, qualora la parte non abbia nominato un rappresentante in giudizio (articolo 249 del Codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

I legali, i giudici, i magistrati della procura e i funzionari di cancelleria, attraverso il sistema informatico di supporto dell'attività degli organi giurisdizionali (https://citius.tribunaisnet.mj.pt/habilus/myhabilus/Login.aspx) (articoli 3 e 5 del decreto ministeriale di attuazione (Portaria) n.º 280/2013 del 26 agosto 2013).

Nel caso dei legali (che rappresentano le parti in giudizio), essi devono dapprima chiedere la registrazione all’organo incaricato dell’accesso di gestione al sistema. Occorre notare che il sistema certifica la data in cui la notifica viene effettuata; ciò si presume venga eseguito entro il terzo giorno dall'istanza di notifica o in alternativa entro il primo giorno lavorativo successivo (articoli 247 e 248 del codice di procedura civile).

Qualora la parte non abbia nominato un rappresentante, le notifiche vengono inviate con lettera raccomandata indirizzata alla residenza o alla sede legale della parte o all’indirizzo scelto per ricevere le notifiche. La notifica si presume sia stata effettuata il terzo giorno dopo la data della registrazione o in alternativa il primo giorno lavorativo successivo (articolo 249 primo comma del codice di procedura civile).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

• Nei casi in cui l'importo in questione è inferiore ai 2 000,00 euro: 102 euro (1 unità di conto).

• Nei casi in cui il valore sia superiore ai 2 000,00 euro ma non superi i 5 000,00 euro: 204 euro (2 unità di conto).

Nel caso in cui si tratti di una causa particolarmente complessa, il giudice può decidere di applicare i seguenti costi.

• Nei casi in cui l'importo in questione sia inferiore ai 2 000,00 euro: 153 euro (1,5 unità di conto).

• Nei casi in cui l'importo sia più elevato di 2 000 euro ma non superi i 5 000 euro: 306 euro (3 unità di conto).

Qualora ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1896/2006, nell'ambito del procedimento europeo di ingiunzione, il convenuto depositi una dichiarazione di opposizione e il procedimento prosegua, l'importo pagato nell'ambito di tale procedimento, nel caso del ricorrente, viene ridotto dell'importo delle spese processuali dovute relativamente al procedimento per le controversie di modesta entità.

La riduzione può essere di 102 euro (1 unità di conto) o di 153 euro (1,5 unità di conto). (articolo 76, sesto comma del regolamento sulle spese processuali approvato con decreto-legge n. 34/ 2008 del 26 febbraio 2008, come da ultimo modificato).

Nel caso in cui sia stata avanzata una domanda riconvenzionale (fattispecie in cui il valore delle due domande si somma per calcolare i diritti e le spese dovuti, il che può comportare azioni per un valore fino a 10 000,00 EUR) i diritti per le azioni il cui valore è tra gli 8 000,01 EUR e i 10 000,00 EUR saranno di 3 unità di conto (306,00 EUR) o di 4,5 unità di conto (459,00 EUR), nel caso in cui l'azione sia particolarmente complessa. Occorre notare che, per le azioni il cui valore è compreso tra 5 000,01 EUR e 8 000,00 EUR, le spese sono mantenute a 2 unità di conto (204,00 EUR) o a 3 unità di conto (306,00 EUR) in caso di particolare complessità (articolo 11 del regolamento relativo alle spese processuali approvato con il decreto legge n. 34/2008 del 26 febbraio 2008, nella sua versione attuale, in combinato disposto con l'articolo 145, quinto comma, l'articolo 530, secondo comma, l'articolo 299, primo e secondo comma e l'articolo 297, secondo comma, del codice di procedura civile).

Il pagamento va eseguito tramite bonifico bancario.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

È possibile ricorrere soltanto nell’ambito delle situazioni di cui all’articolo 629, secondo comma, del codice di procedura civile, oppure di cui all’articolo 696 di tale codice.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, del codice di procedura civile, a prescindere dal valore della causa e dell'importo della sentenza di condanna, subita dalla parte soccombente, è sempre ammissibile un’impugnazione:

a) nel caso in cui sussista una violazione delle norme di giurisdizione internazionale, delle norme in materia di giurisdizione o di giurisdizione gerarchica; oppure allorché ci sia un conflitto con una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale;

b) contro le decisioni relative al valore della causa o degli importi accessori, poiché il valore supera il limite di valore in ultimo grado dell'organo giurisdizionale, la cui decisione è stata impugnata;

c) contro le decisioni emesse sulla stessa materia di legge e sullo stesso punto fondamentale di diritto che contrasta con la giurisprudenza uniforme della Corte Suprema;

d) contro una sentenza della Corte d’appello che contraddica un’altra sentenza da parte della stessa corte o di un’altra Corte d’appello, nello stesso settore legislativo e sullo stesso fondamentale punto di diritto e contro la quale non sia possibile presentare appello per ragioni diverse dal limite del valore dell’organo giurisdizionale, a meno che una sentenza sia stata emessa ed abbia stabilito una giurisprudenza uniforme che sia coerente con essa.

Ai sensi dell’articolo 696 del codice di procedura civile una decisione definitiva può essere soltanto oggetto di revisione quando:

a) un’altra decisione definitiva abbia provato che la decisione sia stata il risultato di un reato commesso dal giudice nell’adempimento delle sue funzioni;

b) è appurato che le prove documentali o la testimonianza di un funzionario di cancelleria o una dichiarazione rilasciata da un esperto o da un arbitro sia falsa e in uno di questi casi possa sussistere un fattore determinante della decisione da rivedere e la materia non sia stata discussa nel corso del procedimento in cui la decisione è stata emessa;

c) sia stato presentato un documento del quale la parte non era conoscenza o del quale non si sia potuta servire nel corso del procedimento in cui la decisione da rivedere sia stata emessa e che di per sé sia sufficiente ad alterare la decisione a favore della parte soccombente;

d) una confessione, una revoca o un accordo su cui la decisione era basata sia nullo o possa essere dichiarato nullo;

e) l’azione e l’esecuzione che siano state intraprese in contumacia senza partecipazione alcuna da parte del convenuto e che sia dimostrato che nessun atto è stato notificato o che la citazione notificata sia nulla;

f) sia incompatibile con la decisione definitiva di un organo internazionale competente per l’impugnazione che è vincolante nei confronti dello Stato portoghese;

g) la controversia fosse basata su un atto simulato redatto dalle parti e il giudice, non avendo appurato tale frode, sia stato ingannato e non abbia utilizzato i poteri di cui all’articolo 612.

Ai sensi dell'articolo 638, primo comma, del Codice di procedura civile il termine per presentare appello è di 30 giorni dalla notifica della decisione nei suddetti casi.

i. Nel caso di cui all’articolo 696, lettera a), dalla data della decisione definitiva su cui la revisione è basata

ii. Nel caso di cui all’articolo 696, lettera f) da quando la decisione su cui la revisione è basata è divenuta definitiva.

iii. Negli altri casi da quando il ricorrente ha ottenuto l’atto o è stato informato della circostanza su cui la revisione è basata.

iv. Nel caso dell’articolo 696, lettera g), il termine per il deposito del ricorso è di due anni da quando l’appellante è stato informato della pronuncia della decisione, fatto salvo il termine di cinque anni summenzionato.

I giudici competenti per decidere sull'impugnazione sono quelli dei Tribunais da Relação (Corti d'appello) in base alle circostanze di cui all'articolo 629, secondo comma del Codice di procedura civile e i giudici che hanno emesso la decisione da riesaminare come indicato alla lettera a) di cui sopra nelle circostanze di cui all'articolo 696 del Codice di procedura civile.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

Il ricorso viene depositato presso il giudice che ha emesso la decisione da riesaminare e il ricorrente deve illustrare i fatti sui quali si basa il ricorso. Nel momento in cui si deposita l'atto d'impugnazione il ricorrente deve presentare un certificato relativo alla decisione o un documento su cui si basa la richiesta (articoli 697, primo comma e 698 del Codice di procedura civile).

Gli organi giurisdizionali che possono pronunciarsi sul ricorso sono i giudici che hanno emesso la decisione da riesaminare, come indicato alla lettera a).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

Inglese, francese e spagnolo.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

In materia di esecuzione sono competenti i juízos de execução. Nel caso in cui non vi siano tali organi giurisdizionali, sono competenti i giudici locali in materia civile e i giudici con competenza generale.

Per l'esecuzione delle decisioni emesse dai giudici portoghesi, l'istanza per l'esecuzione viene presentata nell'ambito del procedimento in cui la decisione è stata emessa (articolo 85, primo comma, del Codice di procedura civile). L'istanza di esecuzione insieme ai documenti che l'accompagnano e alla copia della decisione sono successivamente inviati urgentemente al giudice dell'esecuzione competente nel caso in cui tale organo giurisdizionale esista in loco (articolo 85, secondo comma, del Codice di procedura civile).

Nel caso di una decisione emessa in un altro Stato membro, il giudice competente è quello che decide sull'esecuzione nel luogo del domicilio dell'esecutato (articolo 90 del Codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 20/05/2024

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