- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
La competenza per la risoluzione delle controversie di modesta entità in primo grado spetta ai tribunali distrettuali. Le decisioni dei tribunali distrettuali possono essere impugnate solo dinanzi a un tribunale entro 30 giorni dall'emissione della decisione. Cfr. l'articolo 2 dell'articolo I10 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 148, comma 2 del codice di procedura civile, è possibile presentare domanda al giudice personalmente o in via elettronica nel caso in cui l'atto così redatto soddisfi le condizioni prescritte dalla legge (questa disposizione si applica anche nei casi in cui qualora necessario, il codice di procedura civile disponga che le domande, memorie, o conclusioni delle parti o qualsiasi altro documento processuale trasmesso alla corte siano fatte per iscritto -articolo 148, comma 3 – CPC).
- Ai sensi della procedura ordinaria fissata dall'articolo 199, comma 1 del codice di procedura civile, un atto di citazione (cerere de chemare în judecată) depositato personalmente o in via elettronica, o mediante posta, corriere, fax, o di cui è fatta una scansione elettronica e successivamente inviato via posta elettronica o in formato di documento elettronico, deve essere registrato e stampato indicando altresì la data di ricezione.
- N.B.: Nel procedimento speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore dà inizio al procedimento compilando un modulo di domanda e trasmettendolo o inviandolo al giudice competente mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di una ricevuta di ricevimento. (Articolo 1029, comma 1 CPC).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 861/2007, come modificato, avvocati appositamente nominati forniscono assistenza pratica nella compilazione dei moduli di domanda sulla base di un sistema a rotazione trimestrale nell'ambito del servizio di assistenza giudiziaria fornito da ciascuna associazione forense. L'elenco degli avvocati nominati allo scopo e i relativi recapiti sono reperibili sul sito Internet dell'Unione nazionale delle associazioni forensi rumene e sui siti Internet di ciascuna associazione e sono trasmessi a ciascun organo giurisdizionale, che li espone nei propri locali e sul proprio portale. Per l'assistenza pratica fornita gli avvocati percepiscono un compenso, il cui importo è stabilito dal protocollo stipulato a norma di legge per la determinazione dei compensi dovuti agli avvocati per la prestazione di servizi di assistenza in sede giudiziale e stragiudiziale. L'avvocato non può esigere dall'assistito alcun onorario o altro emolumento in qualsiasi forma. Cfr. l'articolo 1 dell'articolo I10 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Art. 154, commi 6 e 6 bis, CPC
Le citazioni e gli altri atti possono essere notificati dalla cancelleria via fax, via e-mail o tramite altri mezzi che possano trasmettere il testo dell'atto e che possano rilasciare ricevuta, nel caso in cui la parte abbia indicato all'organo giurisdizionale i dati idonei a tal fine. La notifica degli atti è corredata della firma elettronica per esteso dell'organo giurisdizionale, in sostituzione della firma del cancelliere dell'udienza nelle menzioni obbligatorie della citazione. Ogni organo giurisdizionale è dotato di una firma elettronica per esteso destinata alle notifiche e agli atti processuali. Le citazioni e gli altri atti processuali si considerano notificati nel momento in cui si riceve il messaggio da parte del sistema utilizzato da cui risulta che sono arrivati al destinatario conformemente ai dati forniti da quest'ultimo.
- Art 205, comma 2, lettera a), CPC
Nella comparsa di costituzione e risposta devono figurare: il nome e il cognome, il numero di identificazione personale, il domicilio o la residenza del convenuto o, per le persone giuridiche, il nome e la sede legale e, se del caso, il codice di registrazione o il codice di identificazione fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese o al registro delle persone giuridiche, nonché le coordinate bancarie, se l'attore non le ha già indicate nell'atto di citazione. Le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, seconda frase, si applicano di conseguenza. Nel caso in cui il convenuto viva all'estero, la comparsa di costituzione e risposta indicherà anche un indirizzo in Romania al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento in questione.
- Art. 194, lettera a), CPC
Nell'atto di citazione devono figurare:
a) il nome e il cognome, il domicilio o la residenza delle parti o, per le persone giuridiche, il nome e la sede legale. Nell'atto devono inoltre figurare il numero di identificazione personale o il codice di identificazione fiscale, il numero di iscrizione al registro delle imprese o al registro delle persone giuridiche e le coordinate bancarie dell'attore e del convenuto, se tali dati identificativi sono disponibili alle parti o sono stati loro assegnati a norma di legge, nella misura in cui siano noti all'attore. Le disposizioni dell'articolo 148, comma 1, seconda frase, si applicano di conseguenza. Nel caso in cui l'attore viva all'estero, l'atto di citazione indicherà anche un indirizzo in Romania al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento in questione.
- Art. 148, commi da 1 a 3, CPC
1) Qualsiasi istanza rivolta a un organo giurisdizionale deve essere redatta per iscritto e deve includere il nome dell'organo giurisdizionale cui è indirizzata, il nome e il cognome, il domicilio o la residenza delle parti o, se del caso, il loro nome e la loro sede d'affari, il nome e il cognome, il domicilio o la residenza dei loro rappresentanti e, se del caso, l'oggetto, il valore della causa, i motivi ad essa sottesi e la firma. Nell'istanza devono figurare anche, se del caso, un indirizzo di posta elettronica o i recapiti designati dalle parti ai fini del procedimento, nonché un numero di telefono, un numero di fax e informazioni analoghe.
2) Le domande presentate personalmente o per il tramite di un delegato possono essere redatte in formato elettronico se rispettano le condizioni prescritte dalla legge.
3) Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nei casi in cui il codice dispone che le istanze, memorie o conclusioni delle parti e qualsiasi altro atto processuale siano trasmessi al giudice per iscritto.
- Art. 169 CPC
Una volta avviato il procedimento in sede giudiziale, le domande, le memorie di replica o gli altri atti possono essere trasmessi direttamente all'organo giurisdizionale per il tramite di un avvocato o di un consulente legale, qualora le parti ne dispongano. In tal caso, il deposito dell'atto presso l'organo giurisdizionale verrà certificato mediante rilascio di un'attestazione di ricevimento da parte del soggetto ricevente o, se del caso, con qualsiasi altra modalità idonea allo scopo.
- Art. 199, comma 1, CPC
1) Un atto di citazione depositato personalmente o per il tramite di un delegato via posta, corriere o fax, o che è stato scansionato e inviato mediante posta elettronica o sotto forma di documento elettronico, viene protocollato e su di esso viene apposto un timbro indicante la data di ricevimento.
- Art. 149, comma 4, CPC
4) Se l'atto di citazione è stato trasmesso a norma di legge via fax o via posta elettronica, il cancelliere deve estrarre copie dell'atto di citazione a spese della parte cui incombe il suddetto onere. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 154, comma 6.
Nell'ambito della procedura speciale per controversie di modesta entità (applicabile alle controversie nazionali), l'attore avvia il procedimento compilando un modulo di domanda e presentandolo o inviandolo all'organo giurisdizionale competente via posta o con qualsiasi altro mezzo che consenta il rilascio di un'attestazione di ricevimento (articolo 1029, comma 1, CPC).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Se la corte, in osservanza delle norme di legge, comunica in via elettronica documenti processuali, le parti sono obbligate ad accettare le comunicazioni fatte in questo modo. Ciò si applica solo se le parti (o i loro rappresentanti compresi gli avvocati) hanno fornito il loro indirizzo e-mail (si veda anche la risposta alla lettera d).
- Se una parte, conformemente alla legge, trasmette documenti processuali in via elettronica, le parti sono obbligate a accettare comunicazioni fatte in questo modo.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 10, comma 1, lettera b), punti 2 e 3, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari
1) Per quanto riguarda l'esecuzione, le istanze qui di seguito elencate sono soggette alle seguenti imposte:
(…)
b) domanda di sospensione dell'esecuzione, compresa l'esecutorietà provvisoria: 50 RON.
2) Se l'esecuzione è contestata, l'imposta è calcolata in base al valore del bene oggetto dell'esecuzione contestata o in base al valore del debito, qualora quest'ultimo sia inferiore al valore del bene. L'imposta non può essere superiore a 1 000 RON, indipendentemente dal valore della causa. Se l'oggetto del processo di esecuzione non può essere valutato in termini pecuniari, l'opposizione all'esecuzione è soggetta all'imposta di 100 RON.
3) Se l'opposizione all'esecuzione fa riferimento, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 712, comma 2, del codice di procedura civile, a motivi di fatto o di diritto relativi al contenuto della legge, l'imposta di bollo è determinata in conformità dell'articolo 3, comma 1.
- Articolo 33, comma 1, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari
Le imposte di bollo a fini giudiziari devono essere pagate in anticipo, salvo ove diversamente disposto dalla legge.
- Articolo 40, commi 1 e 2, del decreto d'urgenza del governo n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari
Se il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di bollo a fini giudiziari non ha il domicilio, la residenza o, se del caso, la sede legale in Romania, l'imposta di bollo deve essere versata, in contanti, mediante bonifico bancario o per via telematica, nel conto corrente dell'ente pubblico territoriale competente per la circoscrizione in cui ha sede l'organo giurisdizionale adito; tale conto corrente deve essere specificamente dedicato alle entrate derivanti da "imposte di bollo a fini giudiziari e di altra natura" iscritte nel bilancio locale dell'ente pubblico territoriale competente per la circoscrizione in cui la persona fisica ha il domicilio o la residenza o, se del caso, in cui la persona giuridica ha la propria sede legale.
I procedimenti di risoluzione delle controversie di modesta identità secondo la procedura speciale stabilita nel codice di procedura civile o a norma del regolamento sulle controversie di modesta entità sono soggetti a un'imposta di 50 RON se il valore della causa non supera 2 000 RON o l'importo in euro equivalente e a un'imposta di 200 RON se il valore della causa supera 2 000 RON o l'importo in euro equivalente. Cfr. l'articolo 6, comma 1, del decreto d'urgenza n. 80/2013 sulle imposte di bollo a fini giudiziari.
N.B.: sul sito Internet https://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx è presente, per ciascun organo giurisdizionale, una sottosezione intitolata "Bine de știut" [informazioni utili], contenente informazioni relative ai conti correnti sui quali effettuare il versamento per il pagamento delle imposte di bollo.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- In conformità con l'articolo 17 del regolamento, può essere presentato appello dinnanzi al tribunale (organo di secondo grado) entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articoli 466, comma 1, 468 comma 1 e 94, comma 1, lettera k) in combinato disposto con l'articolo 95 comma 2 CPC).
- N.B.: Nel procedimento per controversie di modesta entità (applicabile alle cause nazionali) la decisione della corte distrettuale è soggetta a appello solo dinnanzi al tribunale, da depositarsi entro 30 giorni dal deposito della sentenza (articolo 1033, comma 1) CPC.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Norme della procedura ordinaria:
– è possibile presentare una domanda di annullamento della sentenza definitiva (impugnazione straordinaria) qualora l'attore non sia stato opportunamente chiamato a comparire dinanzi al giudice e non fosse presente alle udienze; la domanda di annullamento deve essere presentata all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza impugnata (articolo 503, comma 1, e articolo 505, comma 1, CPC);
– è possibile presentare una domanda di riesame (impugnazione straordinaria) di una sentenza resa nel merito (o meno) qualora la parte non abbia potuto comparire in giudizio a causa di circostanze estranee alla sfera del suo controllo e ne abbia informato il giudice; la domanda di riesame deve essere trasmessa all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di cui si chiede il riesame (articolo 509, comma 1, punto 9), articolo 509, comma 2, e articolo 510, comma 1, CPC);
– alla parte che non rispetta un termine è accordato un nuovo termine solo se essa è in grado di fornire giustificati motivi per il ritardo; a tal fine, la parte compie l'atto processuale entro 15 giorni dalla cessazione dell'evento all'origine dell'impedimento e chiede nel contempo la fissazione di un nuovo termine; nel caso in cui l'atto in questione sia un atto d'impugnazione, il termine è lo stesso previsto per i procedimenti d'impugnazione; la domanda di un nuovo termine deve essere esaminata dall'organo giurisdizionale competente a pronunciarsi su una domanda riguardante il diritto esercitato entro il termine (articolo 186 CPC).
L'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione impugnata è competente a pronunciarsi sulla domanda di riesame. Cfr. l'articolo 3 dell'articolo I10 del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Rumeno.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.