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Controversie di modesta entità

Scozia

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Scozia

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

L'organo giurisdizionale competente per la pronuncia della sentenza nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in Scozia è la Sheriff Court e in tutti i casi il procedimento di svolgerà dinanzi uno Sheriff.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettabili dagli organi giurisdizionali scozzesi ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità saranno simili a quelli adottati per il procedimento semplice nazionale, ossia la posta ordinaria. Gli attori possono altresì presentare il modulo di domanda personalmente presso la Sheriff Court competente durante l'orario lavorativo. Il sito web dell'Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia fornisce informazioni sull'ubicazione di tutte le Sheriff Court, nonché sugli orari lavorativi e sui dettagli di contatto: ScotCourts.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

La cancelleria della Sheriff Court fornirà assistenza per la compilazione della domanda tramite il modulo A. Tuttavia, l'assistenza fornita da tale ufficio non può comprendere la consulenza legale. È inoltre possibile richiedere consulenza e assistenza gratuite in merito all'avanzamento di un procedimento europeo per una controversia di modesta entità rivolgendosi a un avvocato o a una delle seguenti organizzazioni:

  • Scottish Association of Law Centres;
  • ufficio di consulenza ai cittadini;
  • centri per la tutela dei consumatori;
  • dipartimenti per la tutela dei consumatori;
  • consulente residente presso le Sheriff Court di Aberdeen, Airdrie, Dundee, Edimburgo, Hamilton e Kilmarnock.

La Law Society of Scotland può inoltre fornire i dettagli di contatto relativi ai consulenti legali locali.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

Se l'indirizzo del convenuto si trova nel Regno Unito, gli atti devono essere notificati o comunicati tramite posta raccomandata di prima classe. Se l'indirizzo del convenuto si trova al di fuori del Regno Unito, gli atti devono essere notificati o comunicati tramite posta raccomandata.

La notificazione o comunicazione per via elettronica non è disponibile ai sensi del diritto processuale scozzese. Tuttavia le parti coinvolte nella controversia possono comunicare elettronicamente in merito a questioni relative a detta controversia laddove i regolamenti o le norme procedurali dell'organo giurisdizionale non impongano l'invio o la ricezione formale. Qualsiasi comunicazione di questo tipo può essere inviata utilizzando l'indirizzo di posta elettronica generico della Sheriff Court pertinente. Tuttavia la cancelleria della Sheriff Court non è autorizzata a fornire consulenza legale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Nessuna persona in Scozia è tenuta ad accettare la notificazione o comunicazione tramite mezzi elettronici.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

Spese attuali, esigibili dal 1° aprile 2019:

  • per presentare un modulo di domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità relativo a un importo di 250 EUR o meno: 19 GBP;
  • per tutti gli altri moduli relativi ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità: 104 GBP;
  • segnalazione di un ricorso (ovvero notifica o comunicazione all'organo giurisdizionale dell'intenzione di presentare un ricorso): 61 GBP.

Le spese esigibili dal 1° aprile 2020 saranno:

  • per presentare un modulo di domanda di procedimento europeo per le controversie di modesta entità relativo a un importo di 250 EUR o meno: 19 GBP;
  • per tutti gli altri moduli relativi ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità: 106 GBP;
  • segnalazione di un ricorso ovvero notifica o comunicazione all'organo giurisdizionale dell'intenzione di presentare un ricorso: 62 GBP.

Un attore può avere diritto all'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio in determinate circostanze: cfr. collegamento:

esenzioni dalle spese di giudizio.

Metodi di pagamento:

  • assegni: intestati a "Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia";
  • carta di debito e di credito: verificare quali tipi di carta sono accettati presso l'organo giurisdizionale pertinente;
  • vaglia postale: intestato a "Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia";
  • contanti: in caso di pagamento per posta non è consigliabile effettuare pagamenti in contanti.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

Come per il procedimento semplice interno, sarà possibile impugnare una sentenza emessa da uno Sheriff nel contesto del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Un'impugnazione può essere presentata esclusivamente presso la Sheriff Appeal Court e potrà essere accolta soltanto in merito a questioni di diritto. La decisione della Sheriff Appeal Court sarà definitiva e non soggetta a ulteriore riesame.

L'impugnazione è un processo in due fasi:

fase 1 - la norma 16.2 della Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 specifica il termine per la presentazione di un'impugnazione nel contesto di una domanda di procedimento semplice nazionale che corrisponde a 4 settimane dalla data di invio della decisione definitiva e tale termine si applicherà ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità. Le procedure applicabili all'impugnazione sono riportate nella parte 16 della Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016;

fase 2 - una volta che l'impugnazione è stata inviata alla Sheriff Appeal Court si applicano le norme procedurali in materia di impugnazioni relative a tale organo giurisdizionale che sono riportate nella parte 16 della Act of Sederunt (Simple Procedure) 2016 e nelle parti 2, 4, 5 e 6 della Act of Sederunt (Sheriff Appeal Court Rules 2015.

È possibile consultare le norme procedurali degli organi giurisdizionali al seguente indirizzo: ScotCourts

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

La norma 5, punto 1, della Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 ("legge sulle norme procedurali"), come modificata, prevede che venga effettuato un riesame nel modulo 3 (di cui all'allegato delle norme). La norma 5 stabilisce che lo Sheriff può emettere qualsiasi ordine ritenga opportuno per la gestione di qualsiasi simile domanda. In caso contrario il procedimento seguirà le disposizioni dell'articolo 18 del regolamento.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

La lingua ufficiale accettabile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è l'inglese.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Gli Sheriff Officers e i Messengers at Arms sono le autorità competenti per l'esecuzione in Scozia. Essi saranno incaricati dai creditori di dare esecuzione ad ordinanze o mandati emessi dalle Sheriff Court nei confronti dei debitori.

È possibile presentare una domanda all'organo giurisdizionale (in quanto autorità competente) per l'ottenimento della sospensione (in circostanze eccezionali) o della limitazione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento. Una domanda va presentata a un organo giurisdizionale scozzese utilizzando il modulo 5 ai sensi della norma 5 della Act of Sederunt (Sheriff Court European Small Claims Procedure Rules) 2008 ("legge sulle norme procedurali"), come modificata. Lo Sheriff (l'organo giurisdizionale) può emettere qualsiasi ordinanza ritenga opportuna per la gestione di qualsiasi simile domanda secondo i termini di cui alla norma 5, punto 4, della legge sulle norme procedurali del 2008.

Spetta alla parte vittoriosa fare effettuare l'esecuzione dell'ordinanza emessa dall'organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale non può procedere in tal senso per conto di detta parte. Alla parte vittoriosa spetterà altresì sostenere i costi di qualsiasi azione di esecuzione, sebbene possa riuscire a recuperare tali costi dalla parte avversaria.

Ultimo aggiornamento: 22/09/2021

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