- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
Conformemente all'articolo 12 della legge n. 160/2015, il Civilný sporový poriadok (codice di procedura civile degli affari contenziosi), le sentenze di primo grado sono emesse dagli okresný súd (tribunali distrettuali). La competenza territoriale è affidata al tribunale generale del convenuto e, nello specifico, per le persone fisiche al tribunale competente nel luogo della residenza permanente, per le persone giuridiche al tribunale competente nel luogo della sede legale, mentre per le persone giuridiche straniere del tribunale competente nel luogo in cui è situata la succursale. Qualora non sia possibile designare tale organo giurisdizionale in base all'indirizzo permanente o della sede legale, né all'indirizzo permanente o della sede legale più recente, il tribunale competente sarà quello della circoscrizione in cui sono situati i beni dell'interessato.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
Per presentare una domanda devono essere seguite alcune norme generali. Le domande possono essere presentate per iscritto, sia in formato cartaceo che elettronico. La presentazione elettronica di domande sul merito della causa deve essere autorizzata a norma dell'articolo 23, comma 1, della legge sul governo elettronico n. 305/2013.
Una domanda riguardante il merito della causa presentata elettronicamente senza autorizzazione dovrà essere rinviata entro dieci giorni, allegando l'autorizzazione, in formato cartaceo o elettronico. Non verranno prese in considerazione - ossia non si considereranno ricevute - le domande elettroniche sul merito della causa non autorizzate, che non siano state inviate nuovamente in formato cartaceo o elettronico assieme all'autorizzazione entro il termine fissato.
Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria una firma elettronica avanzata, che è possibile ottenere acquistando una certificazione qualificata da un'autorità di certificazione accreditata. Per informazioni sulle autorità di certificazione accreditate è possibile consultare il sito web del Národný bezpečnostný úrad (autorità slovacca di sicurezza nazionale). Maggiori informazioni sulle firme elettroniche avanzate sono reperibili agli indirizzi https://www.nbu.gov.sk/, https://www.slovensko.sk/en/title e https://www.ardaco.com.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Sul sito web del ministero della Giustizia slovacco saranno pubblicate, all'indirizzo www.justice.gov.sk, informazioni complete sul campo di applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché sui tribunali o giudici competenti a decidere in un determinato Stato membro. Sul sito sono inoltre reperibili i moduli utilizzati per la procedura.
I ricorrenti che soddisfino i requisiti giuridici per l'assistenza legale possono presentare domanda presso il Centrum právnej pomoci (centro di assistenza giudiziaria), il cui personale e avvocati designati forniscono supporto legale. Le condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria sono precisate all'articolo 17 della legge n. 327/2005 sull'erogazione dell'assistenza giudiziaria a persone con esigenze materiali e che modifica la legge n. 586/2003 sull'esercizio delle professioni legali e la legge n. 455/1991 sulle attività di negoziazione (legge sulle negoziazioni), modificata dalla legge n. 8/2005.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
Conformemente al codice di procedura degli affari contenziosi, le modalità più utilizzate per la notificazione e/o comunicazione degli atti sono la consegna nel corso di un'udienza o di altre attività giudiziarie e la notificazione e/o comunicazione mediante una casella di posta elettronica funzionale, creata a norma della specifica legge sul governo elettronico. In base a detta legge, dal 1° novembre 2016 gli organi giurisdizionali sono tenuti a notificare e/o comunicare gli atti per via elettronica solo se è attiva casella di posta funzionale per tale finalità. La procedura di attivazione di una casella di posta funzionale è diversa per persone fisiche e giuridiche. Mentre le persone fisiche devono chiedere l'attivazione di loro iniziativa, dal 1° luglio 2017 lo Stato è tenuto ad attivare una casella di posta funzionale per le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese e, a partire dalla stessa data, le amministrazioni pubbliche, inclusi gli organi giurisdizionali, dovranno trasmettere le loro decisioni solo elettronicamente.
Qualora non sia possibile notificare e/o comunicare di persona un atto nel corso di un'udienza o di un'altra attività giudiziaria, su richiesta delle parti l'organo giurisdizionale dovrà notificarlo e/o comunicarlo inviandolo a un indirizzo e-mail. Laddove gli atti debbano essere notificati e/o comunicati di persona, vengono recapitati con un avviso di ricevimento – ossia, una ricevuta che attesti il recapito dell'atto al destinatario indicato sulla ricevuta.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
Dal 1° luglio 2017 tutte le persone giuridiche iscritte nel registro delle imprese - per le quali lo Stato ha attivato una casella di posta elettronica funzionale - sono obbligate ad accettare gli atti inviati elettronicamente alle caselle di posta funzionali. Tuttavia, se ad attivare una casella di posta funzionale per la notificazione e/o comunicazione sono altre persone giuridiche o fisiche, gli atti potranno essere inviati anche alla casella postale funzionale di questi soggetti.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
A norma della legge n. 71/1992 sulle spese di giudizio, la presentazione di una domanda - trasmissione del modulo di domanda standard A, con cui è avviato un procedimento europeo per controversie di modesta entità - comporta l'obbligo di pagamento di una tariffa. Le spese di giudizio sono indicate nel prospetto tariffario in percentuale del tasso tariffario di base ("tasso percentuale") oppure come importo fisso. Se la domanda è presentata nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, la tariffa è indicata nel prospetto tariffario alla voce 1, calcolata a partire dal valore (del pagamento) dell'oggetto della causa o dal valore dell'istanza. In tal caso la tariffa è fissata al 6 % (almeno 16,50 EUR e non oltre 16 596,50 EUR). La legge non contiene disposizioni specifiche sulle spese di giudizio relative ai procedimenti europei per le controversie di modesta entità.
Le spese da versare agli organi giurisdizionali possono essere corrisposte in contanti, mediante bonifico bancario oppure presso la succursale in caso di banca estera. È possibile pagare le spese in contanti laddove i tribunali dispongano dei mezzi necessari a tal fine e la tariffa per una causa unica sia superiore ai 300 EUR. Le spese sono versate all'organo giurisdizionale che agisce in primo grado o per conto del quale è percepito l'importo.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Le decisioni di un tribunale di primo grado possono essere impugnate. I ricorsi devono essere proposti entro 15 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della decisione al tribunale che ha pronunciato la decisione impugnata. La scadenza è ritenuta rispettata anche se il ricorso è presentato entro i termini presso la corte d'appello competente. Si ritengono presentati a tempo debito anche i ricorsi proposti dopo il termine di 15 giorni perché il ricorrente ha seguito istruzioni errate fornitegli dal tribunale circa il termine di presentazione delle domande. Se la sentenza non contiene istruzioni sui termini per l'impugnazione o se vieta per errore l'impugnazione, il termine per la presentazione è esteso a tre mesi dalla notificazione e/o comunicazione della decisione. La scadenza è ritenuta rispettata anche qualora il ricorrente non si rivolga all'organo giurisdizionale non competente, avendo seguito istruzioni errate riguardo al tribunale competente cui presentare il ricorso. Ciò si applica anche nel caso in cui nella decisione non sia precisato il tribunale competente presso cui presentare ricorso.
Oltre a tutte le informazioni generali, nei ricorsi occorre precisare la sentenza impugnata, la portata del ricorso, i punti della sentenza ritenuti illegittimi (ragioni del ricorso) e la soluzione richiesta dal ricorrente (domanda di ricorso). Gli organi giurisdizionali per le udienze e le sentenze d'impugnazione sono i krajské súdy (tribunali regionali).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Il tribunale competente per riesaminare una sentenza è il tribunale che si è pronunciato in primo grado. In base al codice di procedura civile degli affari contenziosi, è possibile presentare una domanda di riapertura di un procedimento se la possibilità di riesaminare una sentenza è stabilita da normative specifiche, tra cui il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Oltre a tutte le informazioni generali, nella domanda di apertura di un procedimento deve essere specificato il numero di riferimento della sentenza impugnata, l'ambito della sentenza, i motivi per la riapertura del procedimento, le circostanze attestanti che la domanda è stata presentata entro i termini fissati, prove del merito della domanda e la soluzione auspicata dal ricorrente.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Slovacco.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Per l'esecuzione di una decisione occorre presentare domanda al tribunale competente per l'esecuzione (exekučný súd). Dal 1° aprile 2017, il tribunale competente per l'esecuzione è il tribunale distrettuale di Banská Bystrica (Okresný súd Banská Bystrica).
La procedura di esecuzione è disciplinata dalla legge n. 233/1995 Rec.
La domanda di esecuzione può essere inviata elettronicamente alla casella di posta elettronica funzionale dell'organo giurisdizionale per mezzo del formulario a tal fine previsto, pubblicato sul sito internet del ministero. La domanda deve essere autorizzata; in caso contrario non sarà presa in considerazione. I documenti da allegare alla domanda di esecuzione devono essere trasmessi elettronicamente alla casella di posta elettronica funzionale dell'organo giurisdizionale contestualmente alla domanda di esecuzione.
Nel caso in cui l'attore o il suo rappresentante non dispongano di una casella di posta elettronica funzionale o che per altri motivi non possano presentare la domanda per via elettronica, essa può essere presentata per mezzo di un commissario del giudice. Questi, in tal caso, è il rappresentante autorizzato dell'attore relativamente alla notificazione/comunicazione degli atti fino all'inizio dell'esecuzione, agendo tempestivamente. Il commissario del giudice trasmette all'organo giurisdizionale la domanda di esecuzione di cui alla prima frase entro 15 giorni. Per quanto riguarda le attività del commissario del giudice legate all'introduzione di una domanda di esecuzione da parte del commissario, questi è remunerato e percepisce un rimborso spese i cui importo e metodo di calcolo sono stabiliti dal ministero mediante una disposizione vincolante a carattere generale.
L'esecuzione è effettuata dal commissario del giudice autorizzato a tal fine dal tribunale competente per l'esecuzione. Il tribunale assegna i casi rilasciando le autorizzazioni di esecuzione con una distribuzione aleatoria e paritaria tra i commissari del giudice, utilizzando mezzi tecnici e risorse programmatiche approvate dal ministero, in un modo tale da non influenzare l'assegnazione dei casi. La norma sulla selezione casuale degli ufficiali del giudice si basa sulla territorialità. I casi sono assegnati selezionando gli ufficiali del giudice designati per il territorio di competenza del tribunale regionale (krajský súd) in cui il debitore ha la residenza permanente o la sede legale. Se non è possibile risalire all'indirizzo della residenza permanente o della sede legale nella Repubblica slovacca come precisato nel paragrafo precedente, i commissari del giudice sono selezionati nel distretto dell'ultima residenza permanente o sede legale del debitore oppure il caso è assegnato in modo aleatorio a un commissario del giudice designato per il territorio di competenza del tribunale regionale di Banská Bystrica (kresný súd Banská Bystrica).
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