- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Gli organi giurisdizionali competenti a emettere sentenza nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono:
i tribunali circondariali (okrajno sodišče) per quanto riguarda le cause civili (articolo 30 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku o ZPP) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 73/07 — testo ufficiale consolidato, 45/08 — 45/08 – legge sull'arbitrato (ZArbit), 111/08 — decisione della Corte costituzionale, 57/09 — decisione della Corte costituzionale, 12/10 — decisione della Corte costituzionale, 50/10 — decisione della Corte costituzionale, 107/10 — decisione della Corte costituzionale, 75/12 — decisione della Corte costituzionale, 40/13 — decisione della Corte costituzionale, 92/13 — decisione della Corte costituzionale, 10/14 — decisione della Corte costituzionale, 48/15 — decisione della Corte costituzionale, 6/17 — decisione della Corte costituzionale 10/17, e 16/19 – ZNP-1, nel prosieguo "codice di procedura civile e okrožno sodišče (tribunali regionali) in materia commerciale (articolo 32 del codice di procedura civile). L'applicazione delle norme sulle controversie commerciali è disciplinata dagli articoli da 480 a 484 ZPP. Il testo del codice di procedura civile è consultabile sul sito internet del sistema di informazione giuridica della Repubblica di Slovenia:
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1212
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
I mezzi di comunicazione accettati ai fini del procedimento europeo per le controversie di modesta entità e di cui gli organi giurisdizionali dispongono a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti:
— modulo di domanda standard A (allegato I) può essere presentato all'organo giurisdizionale competente tramite i servizi postali, con altri mezzi di comunicazione (ad esempio, fax), consegnato all'ente di persona o mediante un servizio professionale di presentazione delle domande (articolo 105b ZPP).
Le domande non possono essere presentate in forma elettronica.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Le autorità o le organizzazioni competenti a fornire assistenza pratica in conformità all'articolo 11 sono elencate di seguito.
Il personale giudiziario dell'organo giurisdizionale competente presta assistenza pratica gratuita aiutando nella compilazione dei moduli e fornendo informazioni generali sulla procedura. Assistenza pratica ai clienti è fornita anche dal Centro europeo per i consumatori, Kotnikova 5, 1000 Lubiana, e-mail: epc.mgrt@gov.si, tel.: (01) 400 37 29, sito internet: https://www.epc.si/.
I consumatori possono inoltre richiedere e ottenere il patrocinio a spese dello Stato purché soddisfino le condizioni stabilite nella legge sul patrocinio a spese dello Stato (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 96/04 – testo consolidato ufficiale, 23/05, 15/14 – decisione della Corte costituzionale e 19/15, nel prosieguo "ZBPP"). Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per la consulenza legale, la rappresentanza legale e altri servizi legali previsti dalla ZBPP, nonché mediante l'esenzione dal pagamento delle spese processuali.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
I metodi di notificazione e comunicazione per via elettronica tecnicamente disponibili e ammissibili in conformità all'articolo 13, paragrafi, 1, 2, e 3, e i metodi per esprimere il consenso preventivo alla notifica elettronica dei documenti di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, sono riportati di seguito.
I documenti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse a norma dell'articolo 7 sono notificate in conformità allo ZPP.
Gli articoli da 132 a 150 ZPP disciplinano la notificazione di documenti e la consultazione di fascicoli.
L'articolo 132 ZPP prevede vari metodi per la notificazione dei documenti – posta, e-mail protetta, ufficiale giudiziario o altre modalità stabilite dalla legge (servizio fornito da una persona fisica o giuridica che notifica documenti di professione).
Non è ancora possibile notificare documenti per via elettronica nei procedimenti civili; i documenti giudiziari relativi a tali procedimenti devono essere notificati in forma fisica, in genere a mezzo posta.
Orari e luogo della notifica dei documenti: nel corso della giornata, tra le 6.00 e le 22.00, o 24 ore su 24 per e-mail (articolo 139, comma 1, dello ZPP).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
Persone o tipi di professioni che hanno l'obbligo, se del caso, di accettare la notificazione dei documenti o di altre comunicazioni scritte per via elettronica ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2.
Non è ancora possibile notificare documenti per via elettronica nei procedimenti civili; i documenti giudiziari relativi a tali procedimenti devono essere notificati in forma fisica, in genere a mezzo posta.
Laddove sia tecnicamente possibile la notificazione elettronica dei documenti giudiziari, gli organi giudiziari notificheranno tali documenti sempre per via elettronica (a una casella di posta elettronica protetta) ad autorità nazionali, avvocati, notai, ufficiali giudiziari, consulenti tecnici, periti, interpreti, amministratori delle procedure di insolvenza o a qualunque altra persona fisica o giuridica il cui lavoro implica, per sua natura, una maggiore affidabilità.
L'elenco delle persone fisiche e giuridiche il cui lavoro implica, per sua natura, una maggiore affidabilità è redatto e pubblicato dalla Corte suprema della Repubblica di Slovenia sul suo sito internet (portale e-Sodstvo). Le persone fisiche e giuridiche nell'elenco aprono una casella di posta elettronica protetta, il cui indirizzo deve essere trasmesso alla Corte suprema della Repubblica di Slovenia. Esse dovranno inoltre dare informazione di eventuali cambiamenti di tale indirizzo. L'indirizzo pubblicato nell'elenco è considerato l'indirizzo ufficiale della casella di posta elettronica protetta.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ossia le modalità di calcolo e di pagamento accettate in conformità all'articolo 15 bis, sono riportate di seguito.
L'importo delle spese di giudizio è stabilito dalla legge sulle spese di giudizio (Zakon o sodnih taksah) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 19/15 — decisione della Corte costituzionale, 30/16, 10/17 — ZPP-E, 11/18 — ZIZ-L e 35/18 —decisione della Corte costituzionale, nel prosieguo "ZST-1"). Le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità corrispondono a quelle per il procedimento nazionale semplificato.
Nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le spese di giudizio sono costituite da un importo commisurato al valore dell'oggetto della controversia.
Qualora l'importo dell'oggetto della controversia sia inferiore a ............ EUR | le spese di giudizio sono pari a .................. EUR. |
300 | 54 |
600 | 78 |
900 | 102 |
1 200 | 126 |
1 500 | 150 |
2 000 | 165 |
2 500 | 180 |
3 000 | 195 |
3 500 | 210 |
4 000 | 225 |
4 500 | 240 |
5 000 | 255 |
L'attore deve pagare le succitate spese di giudizio all'inizio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le spese possono essere pagate anticipatamente, ossia al momento della deposizione della domanda giudiziale. In alternativa l'attore può prima depositare la domanda giudiziale e aspettare che l'organo giurisdizionale gli invii un ordine di pagamento, che contiene non soltanto l'importo delle spese ma anche altre informazioni necessarie ai fini del pagamento (quali il termine dello stesso).
Le spese di giudizio possono essere corrisposte mediante metodi a distanza, consentendo così di pagare alle parti di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'organo giudiziario, utilizzando almeno uno dei seguenti metodi:
a) bonifico bancario;
b) carta di credito o di debito; o
c) addebitamento diretto sul conto corrente dell'attore.
A norma dell'articolo 6 ZST-1 le spese di giudizio per il procedimento europeo per le controversie di modesta entità possono essere pagate in contanti, per via elettronica o ricorrendo a qualsiasi altro metodo di pagamento valido.
In pratica, al momento, solo i bonifici bancari sono utilizzati come metodo di pagamento a distanza, sebbene sia anche possibile pagare con carta presso la cassa del tribunale.
Per i pagamenti elettronici, tutte le banche dispongono di un servizio di pagamento online. In caso di pagamento elettronico mediante servizi bancari online, le spese di giudizio devono essere versate sugli appositi conti dell'organo giurisdizionale, le cui coordinate sono pubblicate sul sito internet dei vari organi giurisdizionali. I link ai siti internet degli organi giurisdizionali competenti, contenenti le coordinate bancarie e altre informazioni necessarie per il pagamento delle spese di giudizio, sono reperibili nei contatti di ciascun organo giurisdizionale alla lettera a).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
I mezzi d'impugnazione disponibili ai sensi dell'articolo 17, il termine entro cui l'impugnazione deve essere proposta e l'organo giurisdizionale dinanzi al quale può essere presentata sono elencati di seguito.
L'impugnazione deve essere proposta entro otto giorni dalla notificazione della sentenza (articolo 458 ZPP) dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza di primo grado (tribunale circondariale) (articolo 342 ZPP).
Per le controversie commerciali, l'impugnazione deve essere proposta entro otto giorni dalla data di notificazione della sentenza (articolo 458 in combinato disposto con gli articoli 480 e 496 ZPP) dinanzi all'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza di primo grado (tribunale distrettuale) (articolo 342 ZPP).
I tribunali superiori (višje sodišče) sono competenti per le impugnazioni (articoli 35 e 333 ZPP).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
I procedimenti per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame sono elencati di seguito.
Il rimedio giuridico a disposizione delle parti è la presentazione di un'istanza di ripristino dello status quo ante (articolo 116 ZPP). Qualora tale istanza venga accolta dall'organo giurisdizionale, l'azione ritorna al suo status precedente al decorso del termine e tutte le sentenze emesse dall'organo giurisdizionale a seguito dell'inadempimento sono revocate.
Dopo sei mesi dal ritardo, il rimedio giuridico delle parti consiste nella riapertura di un procedimento concluso con decisione definitiva ai sensi dell'articolo 394, comma 3, ZPP.
In entrambi i casi competente per le cause è l'organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Ai sensi dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, sono accettate le seguenti lingue:
le lingue ufficiali sono lo sloveno e le due lingue minoritarie nazionali in uso ufficiale presso gli organi giurisdizionali delle zone in cui vivono dette minoranze nazionali (articoli 6 e 104 ZPP). Le lingue minoritarie nazionali sono l'italiano e l'ungherese.
I comuni a nazionalità mista sono disciplinati dalla legge sull'istituzione dei comuni e dei confini comunali (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Gazzetta ufficiale n. 108/06 — testo consolidato ufficiale e 9/11; di seguito "ZUODNO"). Ai sensi dell'articolo 5 della ZUODNO i comuni a nazionalità mista sono quelli individuati in quanto tali dalla normativa in vigore, ossia Lendava, Hodoš-Šalovci, Capodistria, Isola e Pirano.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono le seguenti:
per l'esecuzione sono competenti i tribunali cantonali (okrajno sodišče) (articolo 5 della legge sull'esecuzione e sull'assicurazione nelle cause civili (Zakon o izvršbi in zavarovanju) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia 3/07 — testo consolidato ufficiale, 93/07, 37/08 — ZST-1, 45/08 — legge sull'arbitrato (ZArbit), 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 — decisione della Corte costituzionale, 45/14 — decisione della Corte costituzionale, 53/14, 58/14 – decisione della Corte costituzionale, 54/15, 76/15 — decisione della Corte costituzionale 11/18, e 53/19). La competenza di tali organi giurisdizionali include anche l'applicazione dell'articolo 23.
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