- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti
Il giudice di primo grado e il giudice del tribunale commerciale nelle cause di cui all’articolo 86 ter 2 della legge sull’ordinamento giudiziario (ley Organica del Poder Judicial). (In particolare nei casi in cui l’appello venga esperito congiuntamente a un ricorso relativo a un contratto di trasporto).
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione
Oltre alla produzione diretta dinanzi al giudice competente e alla produzione tramite mezzi postali, i tribunali spagnoli ammettono anche la produzione delle istanze mediante gli sportelli elettronici delle amministrazioni competenti in materia di amministrazione della giustizia.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica
Le parti potranno ricevere assistenza pratica per la compilazione dei moduli, per conoscere le modalità di domanda nel caso di controversie di modesta entità e gli organi competenti dell’emanazione della sentenza presso gli uffici pubblici appositamente previsti.
Per la produzione delle domande in via elettronica esiste un apposito servizio di informazione e consulenza tecnica.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione
Mediante gli sportelli giudiziari elettronici.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici
I seguenti soggetti sono obbligati a interagire in via elettronica con l’amministrazione della giustizia:
a) le persone giuridiche
b) gli enti privi di personalità giuridica
c) coloro che esercitano un’attività professionale per la quale sussiste l’obbligo di iscrizione in un albo per quanto riguarda gli atti posti in essere con l’amministrazione della giustizia correlati all’esercizio della detta attività professionale
d) i notai e i conservatori delle conservatorie
e) chiunque rappresenta un soggetto obbligato a interagire in via elettronica con l’amministrazione della giustizia
f) i funzionari delle amministrazioni pubbliche per gli atti posti in essere in ragione del loro ufficio.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento
Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità non rientra nelle controversie sottoposte a spese giudiziarie.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti
Non è previsto un ricorso ordinario di appello per quanto riguarda le controversie di modeste quantità di valore inferiore a 3 000 euro.
Per controversie di valore compreso tra 3 000 e 5 000 euro l’appello può essere presentato dinnanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, in secondo grado è competente la Audiencia Provincial. Il termine per interporre appello è di 20 giorni liberi à decorrere dal giorno successivo alla notifica della sentenza.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame
Il procedimento di impugnazione è effettuato con i mezzi contemplati dalla procedura ordinaria prevista dell'ordinamento nazionale.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate
Spagnolo, inglese.
Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame
Il giudice di primo grado e il giudice del tribunale commerciale nelle cause di cui all’articolo 86 ter 2 della legge sull’ordinamento giudiziario (ley Organica del Poder Judicial). (In particolare nei casi in cui l’appello venga esperito congiuntamente a un ricorso relativo a un contratto di trasporto).
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