- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
Domanda: tribunale distrettuale competente (ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, il tribunale nel cui circondario risiede abitualmente il debitore o deve aver luogo l'esecuzione).
Ricorso: in caso di ricorso avverso una decisione (Berufung) o di ricorso per motivi di diritto (Beschluss) dinanzi al tribunale regionale (Landesgericht) attraverso il tribunale distrettuale (Bezirkgericht) che ha emesso la decisione.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
In Austria: un ricorso (Revisionsrekurs) ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, e dell'articolo 411, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (Exekutionsordnung) in combinato disposto con l'articolo 528 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) deve essere presentato dinanzi al tribunale distrettuale (tribunale di primo grado), che inoltra il ricorso per decisione alla Corte suprema.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
In caso di notificazione o comunicazione regolare ai sensi della normativa austriaca: domanda di ripristino della situazione anteriore (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) in caso di mancato rispetto dei termini per contestare il credito o di non comparizione all'udienza.
In caso di notificazione o comunicazione regolare ai sensi della normativa austriaca: esistono due tipi di ricorso, ovvero la Berufung contro la decisione (in caso di decisione contumaciale), e il Rekurs contro la decisione (in caso di ordine del giudice emanato in base alla non comparizione).
Nomi e coordinate delle autorità giurisdizionali competenti: tutti i ricorsi devono essere presentati dinanzi all'autorità giurisdizionale di primo grado, che decide essa stessa sul merito (ad esempio in caso di ripristino) o inoltra il ricorso all'autorità giurisdizionale superiore.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Per tutte le questioni:
Bundesministerium für Justiz,
Museumstraße 7, A-1070 Wien.
Unità organizzativa: Abteilung I 10
Indirizzo e-mail: team.z@bmj.gv.at
Tel.: +43 1 52152 2142
Fax: +43 1 52152 2829
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Per tutte le questioni relative all'esecuzione è competente l'autorità giurisdizionale competente in materia di esecuzione a norma degli articoli 5 e seguenti del codice di esecuzione o, se del caso, l'autorità giurisdizionale di secondo grado.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Tedesco
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Tedesco, inglese, francese.
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