- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
L'autorità designata ai sensi dell'articolo 27, primo comma, è il presidente del Tribunal judiciaire (Tribunale giudiziario) o il presidente della Chambre des notaires (collegio notarile).
L'autorità designata ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, è la Cour d'appel (Corte d'appello).
L'autorità territorialmente competente designata ai sensi dell'articolo 27, primo comma, è determinata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, secondo comma, dalla residenza abituale della parte nei confronti della quale viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.
L'autorità designata ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, è quella competente a statuire sui ricorsi avverso le decisioni del giudice competente in materia familiare (juge aux affaires familiales).
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
La procedura prevista dall'articolo 33 è il ricorso in cassazione dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione), secondo le disposizioni previste dai disposti degli articoli 973-982 e 1009-1031 del codice di procedura civile.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
La procedura d'impugnazione di cui all'articolo 19 del regolamento è l'appello, che può essere proposto dinanzi alla Cour d'appel nella cui circoscrizione ha sede l'autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione contestata.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire
Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire
Sous-direction de la protection des droits des personnes
Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger
27, Rue de la Convention
CS- 91533
F - 75732 PARIS CEDEX 15
Telefono: + 33 (0)1 43 17 91 99
Fax : +33 (0)1 43 17 81 97
Casella di posta elettronica: obligation.alimentaire@diplomatie.gouv.fr
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Il giudice dell'esecuzione territorialmente competente è quello del luogo in cui risiede il debitore oppure del luogo d'esecuzione del provvedimento.Qualora il debitore risieda all'estero o il domicilio sia ignoto, il giudice competente è quello del luogo d'esecuzione del provvedimento.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Solo il francese.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Solo il francese.
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