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Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande

Le Corti distrettuali con sede presso la Corte regionale e a Budapest la Corte centrale distrettuale di Buda; i ricorsi sono assegnati dalle corti regionali e, a Budapest dalla Corte regionale di Budapest capitale.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione

In Ungheria, la domanda di riesame deve essere trasmessa alla Curia (Corte suprema), attraverso la Corte che ha emesso la sentenza di primo grado.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame

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La procedura di riesame di cui all’articolo 19 può essere avviata presso il giudice locale di primo grado in conformità delle norme in materia di revisione del processo (Legge III del 1952 relativa al Codice di procedura civile, Capitolo XIII, Articoli 260-269).

Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali

Il ministero della giustizia della Repubblica di Ungheria

1051 Budapest,

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

fax: (+36) 1 550 3946,

e-mail: nmfo@im.gov.hu

Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione

Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 2, i giudici distrettuali con sede presso la Corte regionale e, a Budapest, la Corte centrale distrettuale di Buda. Nei casi di cui all’articolo 21, paragrafo 3, i giudici locali competenti con sede presso l’ufficiale giudiziario del procedimento d’esecuzione.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti

Ungherese.

Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali

a) Per il modulo di domanda: ungherese,

b) Per le richieste: ungherese, inglese e tedesco,

c) Per le altre comunicazioni l’autorità centrale accetta ungherese, inglese o tedesco.

Ultimo aggiornamento: 02/01/2024

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