- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
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In Lettonia le autorità giurisdizionali competenti a conoscere delle domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento sono i tribunali di giurisdizione generale, ossia i tribunali distrettuali (o tribunali di primo grado).
In Lettonia le autorità giurisdizionali competenti a conoscere dei ricorsi contro decisioni sulle domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento sono i tribunali regionali, per il tramite del tribunale di primo grado pertinente.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
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La decisione resa in merito al ricorso ai sensi dell'articolo 33 del regolamento può essere impugnata dinanzi al Senato della Corte suprema, per il tramite del tribunale regionale pertinente.
Recapiti:
Corte suprema
Brīvības bulvāris 36,
Riga, LV-1511
Lettonia
Tel: +371 67020350
Fax: +371 67020351
Indirizzo e-mail: at@at.gov.lv
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
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La revisione di una causa collegata al riesame di una decisione può essere richiesta dal convenuto sulla base dell'articolo 19 del regolamento, presentando domanda:
1) al pertinente tribunale regionale, per quanto riguarda il riesame di una sentenza o decisione emessa da un tribunale distrettuale (o tribunale di primo grado);
2) alla Camera per le cause civili della Corte suprema, per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da un tribunale regionale;
3) alla Sezione delle cause civili del Senato della Corte suprema, per quanto attiene al riesame di una sentenza o decisione emessa da una Camera della Corte suprema;
La richiesta di riesame non può essere presentata una volta scaduto il termine entro il quale il documento con forza esecutiva relativo alla decisione in questione può essere presentato per l'esecuzione.
Nell'esaminare una domanda, il tribunale valuta se le circostanze descritte dal ricorrente possono considerarsi tali da giustificare il riesame della decisione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento. Qualora il tribunale riscontri che le circostanze giustificano il riesame della decisione, esso annulla integralmente la decisione impugnata e rinvia la causa per revisione al tribunale di primo grado. Qualora invece ritenga che le circostanze descritte nella domanda non possano giustificare il riesame della sentenza, il tribunale rigetta la domanda. È possibile agire in giudizio in via sussidiaria contro la decisione del tribunale.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
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In Lettonia le funzioni di autorità centrale sono adempiute dall’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti. Recapiti:
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija
Pulkveža Brieža ielā 15
Riga LV-1010
Lettonia
Tel.: + 371 67 830 626
Fax: + 371 67 830 636
Indirizzo e-mail: pasts@ugf.gov.lv
Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
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In Lettonia le funzioni speciali di autorità centrali richiamate all’articolo 51 del regolamento sono adempiute dall’amministrazione del Fondo di garanzia per gli alimenti.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
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In Lettonia le autorità competenti a rifiutare o sospendere l'esecuzione di una decisione, ai fini dell'articolo 21 del regolamento, sono i tribunali distrettuali (o tribunali di primo grado) nella cui giurisdizione deve essere eseguita la decisione dell'autorità giurisdizionale straniera.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
La Lettonia accetta la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento unicamente nella lingua ufficiale nazionale, ovvero il lettone.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
La Lettonia accetta le domande di cui all'articolo 56 del regolamento (allegati VI e VII del regolamento nella lingua ufficiale nazionale, ovvero il lettone.
La Lettonia accetta le richieste di misure specifiche (allegato V del regolamento), in lettone o in inglese.
Per le altre comunicazioni, ove richiesto, l'autorità centrale accetta il lettone o l'inglese.
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