- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
Il giudice competente a esaminare le richieste di dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, è il tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia). Questi sono i dettagli per i contatti:
Indirizzo:
Tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia).
Organi giurisdizionali
La Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2420
Fax: + 356 2590 2895
Il-giudice competente a esaminare le impugnazioni delle decisioni relative a tali domande, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, è la Corte d'appello. Questi sono i dettagli per i contatti:
Indirizzo:
Corte d'appello
Organi giurisdizionali
Triq ir-Repubblika
La Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2269
Fax: + 356 2590 2895
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
Dopo che la Corte d'appello si è pronunciata sull'impugnazione, non esistono altre possibilità di ricorrere a Malta.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
La procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 viene definita all'articolo 7 del decreto internazionale del 2011 relativo alle obbligazioni alimentari (parere giuridico 452/11) che riguarda le impugnazioni relative alle domande di dichiarazione. Il giudice competente in materia è la Corte d'appello. Questi sono i dettagli per i contatti:
Indirizzo:
Corte d'appello
Organi giurisdizionali
Triq ir-Repubblika
La Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2269
Fax: + 356 2590 2895
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
L'autorità centrale è il "Direttur għall-Istandards tas-Sigurtà Soċjali". (direttore della normativa relativa alla previdenza sociale) Questi sono i dettagli per i contatti:
Indirizzo:
Ministro per gli affari di famiglia
469 Bugeia Institute,
St Joseph High Road
St Venera SVR 1012
Malta
Tel: + 356 2278 8000
Fax: + 356 2278 8360
E-mail: welfare.standards@gov.mt
Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
Non applicabile
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
L'autorità competente per le questioni riguardanti l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento, è il tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia). Questi sono i dettagli per i contatti:
Indirizzo:
Tribunale civile (sezione relativa al diritto di famiglia)
Organi giurisdizionali
Strait Street
La Valletta, VLT 2000
Malta
Tel: + 356 2590 2420
Fax: + 356 2590 2895
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Inglese
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Maltese o inglese
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