- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
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I giudici competenti in Polonia, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono i tribunali regionali (sądy okręgowe) (conformemente all'articolo 11511, primo comma, della legge del 17 novembre 1964 - Codice di procedura civile).
In Polonia i giudici competenti a pronunciarsi sui ricorsi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 4/2009, sono le corti d'appello (sądy apelacyjne) (articoli 394 e segg., in combinato disposto con l'articolo 11511 del codice di procedura civile). Il ricorso viene presentato presso la corte d'appello, tramite il tribunale regionale che ha emesso la decisione impugnata (articolo 369, in combinato disposto con l'articolo 397, secondo comma, del codice di procedura civile).
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
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In Polonia l'impugnazione prevista all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 4/2009, conformemente agli articoli 3981 - 39821 del codice di procedura civile, è il ricorso in cassazione (skarga kasacyjna). L'organo giurisdizionale competente è la Corte Suprema (Sąd Najwyższy). Il ricorso va presentato dinanzi alla Corte suprema tramite la corte d'appello che ha emesso la decisione impugnata (articolo 3985, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 11511, comma 3, del codice di procedura civile).
Coordinate della Corte Suprema:
Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Varsavia
Polonia
Tel.: +48 22 530 8246
E-mail: ppsek@sn.pl
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
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In Polonia il procedimento di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 4/2009 è il procedimento di annullamento di una decisione emessa in una causa relativa agli obblighi alimentari, in base all'articolo 11442 del codice di procedura civile. La domanda di apertura di tale procedimento viene presentata dinanzi al giudice che ha emesso la decisione impugnata. In funzione del giudice che ha emesso la decisione impugnata in materia di obblighi alimentari, la competenza ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 può dunque essere in capo a:
a) un tribunale circondariale;
b) un tribunale regionale (nel caso in cui il giudice abbia emesso una decisione sugli obblighi alimentari in un procedimento di separazione, di divorzio o di annullamento del matrimonio).
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
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In Polonia l'autorità centrale designata in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 4/2009 è la seguente:
Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della giustizia)
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (dipartimento della cooperazione internazionale e dei diritti umani)
Wydział ds. Międzynarodowego Dochodzenia Alimentów oraz Transgranicznych Postępowań Dotyczących Odpowiedzialności Rodzicielskiej (servizio del recupero internazionale degli alimenti e dei procedimenti transfrontalieri in materia di responsabilità genitoriale)
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Varsavia
Tel./Fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49
e-mail: alimenty@ms.gov.pl
Articolo 71, paragrafo 1, lettera e) - Enti pubblici
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I tribunali regionali sono organi incaricati di esercitare le funzioni conferite all'autorità centrale per quanto riguarda la trasmissione delle domande e l'adozione di tutte le misure idonee, relative alle domande trasmesse.
Le coordinate dei tribunali regionali figurano all'allegato nº 2 (155 Kb) .
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
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Conformemente all'articolo 843, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, l'autorità competente in Polonia a pronunciarsi sulla questione di cui all'articolo 21, secondo comma, del regolamento (CE) n. 4/2009 è il tribunale circondariale competente per materia dinanzi al quale è in corso un procedimento d'esecuzione; nel caso in cui tale procedimento non sia stato ancora avviato, l'autorità competente è il tribunale circondariale competente per materia conformemente alle norme generali in materia di competenza.
Conformemente all'articolo 758 del codice di procedura civile, l'autorità competente in Polonia per pronunciarsi sulla questione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 è il tribunale circondariale competente per materia da cui dipende l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione.
L'elenco degli organi giurisdizionali figura al. seguente indirizzo: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
La Polonia accetta soltanto il polacco per la traduzione dei documenti di cui agli articoli 20, 28 e 40 del regolamento (CE) n. 4/2009.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
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Le lingue accettate dall'autorità centrale designata in Polonia per la comunicazione d'informazioni conformemente all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 4/2009 sono il polacco e l'inglese.
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