- RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Trova informazioni a seconda delle regioni
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
La competenza a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta al tribunale del luogo di residenza abituale della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o del luogo dell'esecuzione, (articoli 95 e 1103 della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).
La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) può essere oggetto di ricorso. La competenza a trattare un ricorso avverso una decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività (exequatur) spetta alla Corte d'appello (articolo 96, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: .
La decisione pronunciata in merito al ricorso può essere impugnata mediante un secondo ricorso (articolo 97, primo comma, della legge n. 134/2010, relativa al codice di procedura civile).
La competenza in ultimo grado spetta all'Alta Corte di cassazione e di giustizia:
Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti
Sito internet: https://www.scj.ro/en.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
La procedura di riesame ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 è la seguente:
il tribunale competente è il tribunale che ha emesso la decisione, di solito il tribunale di primo grado ("judecătoria") o il tribunale distrettuale ("tribunal").
A norma dell'articolo 505, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di annullamento va presentata al tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
A norma dell'articolo 510, paragrafo 1, della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, la richiesta di revisione va presentata al tribunale che ha emesso la sentenza definitiva rispetto alla quale si presenta la richiesta di riesame.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Ministerul Justiţiei
Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară
str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741
tel. 0040372041077
fax 0040372041079, 0040372041084
email: ddit@just.ro sau dreptinternational@just.ro
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
Le autorità competenti in materia di esecuzione sono:
1) l'ufficiale giudiziario (articolo 652 del codice di procedura civile) del circondario della Corte d'appello in cui si trova il domicilio o la sede del debitore oppure dove si trovano i beni del debitore;
2) l'organo giurisdizionale di esecuzione, ossia il tribunale distrettuale nel cui circondario se trova il domicilio o la sede del debitore (articolo 651 del codice di procedura civile). L'organo giurisdizionale di esecuzione tratta le domande volte a ottenere una dichiarazione di esecutività, i ricorsi relativi all'esecuzione e altri incidenti avvenuti nel corso dell'esecuzione.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Rumeno.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Il Ministero della giustizia accetta l'uso della lingua inglese e francese, oltre al rumeno, per la comunicazione con le altre autorità centrali nell'Unione europea.
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