- Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
- Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Articolo 71, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionali competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande
I giudici competenti a decidere sono i tribunali di primo grado e i tribunali speciali competenti per le violenze inflitte alle donne nell'ambito delle loro competenze (articolo 87 della LOPJ)
Le decisioni dei tribunali di primo grado possono essere oggetto di ricorso dinanzi ai giudici d'appello delle province ("Audiencias Provinciales").
Articolo 71, paragrafo 1, lettera b) - Mezzi di impugnazione
Il ricorso straordinario basato su una violazione delle norme di procedura dinanzi al Tribunal Superior de Justicia di ciascuna comunità autonoma (Comunidad Autónoma) e il ricorso in cassazione dinanzi alla Corte suprema (Tribunal Supremo) sono disciplinati rispettivamente dal CAPO IV "Sul ricorso straordinario per violazione di norme procedurali" ("Del recurso extraordinario por infracción procesal") e dal CAPO V "Sul ricorso in cassazione" ("Del recurso de casación"), rispettivamente, del TITOLO IV della Legge 1/2000 (Codice di procedura civile) .
Articolo 71, paragrafo 1, lettera c) - Procedura di riesame
Il procedimento di riesame, si svolge dinanzi agli stessi giudici che avevano emesso la decisione, cioè i tribunali di primo grado. Il procedimento di riesame ex articolo 19 del regolamento 4/2009 è regolato dal CAPO II sui "Ricorsi per riesame" ("De los recursos de reposición y revisión") del TITOLO IV della Legge 1/2000 (Codice di procedura civile)
Articolo 71, paragrafo 1, lettera d) - Autorità centrali
Ministero della giustizia.
Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional
c/ San Bernardo, 62
28071 Madrid (España)
Tel. 00 34 91 3902295/94
Fax. 00 34 91 3904457
e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es
Articolo 71, paragrafo 1, lettera f) - Autorità competenti in materia di esecuzione
I tribunali di primo grado della capitale della provincia in cui la parte contro la quale è stata richiesta l'esecuzione risiede o della provincia in cui l'esecuzione deve aver luogo.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera g) - Lingue accettate per la traduzione dei documenti
Le lingue accettate conformemente agli articoli 20 e 40 sono lo spagnolo e il portoghese.
Articolo 71, paragrafo 1, lettera h) - Lingue accettate dalle autorità centrali per la comunicazione con le altre autorità centrali
Le lingue accettate dalle autorità centrali spagnole conformemente all'articolo 59 sono lo spagnolo e l'inglese.
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