In seguito alla dichiarazione effettuata al riguardo dalla Repubblica ellenica la Commissione ha confermato, con la decisione del 27 gennaio 2014 (L 23/41), la partecipazione della Grecia a una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale attuata dal regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Roma III”).
La decisione succitata prevede l’entrata in vigore in Grecia del regolamento (UE) n.1259/2010 a partire dal 29.7.2015.
Articolo 7, paragrafi da 2 a 4 - Requisiti di forma per gli accordi sulla scelta della legge applicabile
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche relative alle regole formali per le convenzioni riguardanti la scelta della legge applicabile conformemente all’articolo 7, paragrafi 2-4, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Articolo 5, paragrafo 3 - Possibilità di designare la legge applicabile nel corso del procedimento
Nell’ordinamento greco non esistono disposizioni nazionali specifiche che prevedano la possibilità di designare la legge applicabile conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
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