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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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*campo obbligatorio

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere istanze ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge sulla mediazione intitolata "Eseguibilità della transazione", una transazione in una controversia giuridica, raggiunta attraverso una mediazione, è esecutiva come una transazione giudiziaria ed è soggetta all'approvazione delle corti distrettuali.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, l'organo giurisdizionale competente approva la transazione dopo che è stata confermata dalle parti, purché non sia contraria alla legge o all'ordine pubblico e al buon costume.

Ultimo aggiornamento: 26/09/2022

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