Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che non è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

• se siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles che riguarda la questione oggetto di mediazione, dovete presentare domanda a tale tribunale;

• se non siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e si tratta di una mediazione in materia civile e commerciale (escluse le questioni di diritto di famiglia), dovete presentare domanda per rendere esecutivo il contenuto dell'accordo di mediazione alla High Court o a un qualsiasi altro organo giurisdizionale sotto elencato, competente in materia "civile", che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Per esempio, potete presentare domanda presso il tribunale locale del luogo di residenza di una o più parti o, in caso di mediazione in materia fondiaria, presso il tribunale circoscrizionale del luogo in cui si trova il terreno;

• se non siete coinvolti in un procedimento pendente dinanzi a un tribunale in Inghilterra e Galles e la mediazione riguarda una questione di diritto di famiglia, dovete presentare domanda al tribunale competente in materia di "diritto di famiglia" che sarebbe risultato competente qualora fosse stato avviato un procedimento (invece della mediazione). Poiché la questione della competenza del tribunale nelle cause di diritto di famiglia è strettamente connessa alle controversie/al contenuto dell'accordo, le parti interessate devono proporre le loro istanze al tribunale del luogo di residenza di una o più parti. In alternativa, per definire l'organo giurisdizionale competente le parti interessate possono avvalersi della consulenza legale di un avvocato specializzato in diritto di famiglia in Inghilterra e nel Galles.

Qualora desideriate rendere esecutivo in Inghilterra e nel Galles il contenuto di un accordo di mediazione transfrontaliera dell'UE che è stato dichiarato esecutivo in precedenza in un altro Stato membro dell'UE, dovete presentare domanda in conformità delle procedure previste:

in materia civile e commerciale (non di diritto di famiglia), nel regolamento (CE) n. 215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la domanda deve essere presentata solo alla High Court of Justice;

in materia diritto di famiglia:

i. nel succitato regolamento (CE) n. 1215/2012 del Consiglio, del 12 dicembre 2012; e/o

ii. nel regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Per un elenco aggiornato degli organi giurisdizionali competenti consultare il seguente indirizzo : Court and Tribunal Finder

Ultimo aggiornamento: 12/04/2016

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