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La direttiva 2008/52/CE sulla mediazione è stata recepita nell’ordinamento estone con la legge relativa alla conciliazione.
RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI
Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.
Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Qualsiasi domanda diretta a ottenere che un accordo scritto derivante da una mediazione sia reso esecutivo dev’essere presentato presso il tribunale regionale (maakohus) del distretto nel quale è stata svolta la mediazione. I recapiti dei tribunali regionali sono disponibili sul sito internet dei relativi organi giurisdizionali. Per qualsiasi domanda occorre versare un importo pari a 50 euro.
Un accordo concluso in seguito a un procedimento di conciliazione svolto da un avvocato iscritto alle liste dei mediatori o da un notaio (articolo 2, paragrafi 2 e 3 della legge relativa alla conciliazione) può anche essere autenticato da un notaio. La funzione «Trovare un notaio» del portale permette di trovare i recapiti dei notai. Per tale procedimento occorre pagare gli onorari del notaio per un importo pari a 51,13 euro.
L'articolo 14 della legge relativa alla conciliazione disciplina l’esecutorietà degli accordi. Gli articoli 6271 e 6272 del codice di procedura civile regolano tali procedimenti con i quali gli organi giurisdizionali possono rendere esecutivi tali accordi. Un notaio autentica un accordo conformemente alla procedura prevista nella legge sui notai e impone al debitore di accettare l’esecuzione forzata immediata.
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