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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Con riferimento specifico alla informazione di cui al art.6, comma terzo, della direttiva comunitaria, si precisa che ai sensi dell’art.12, comma primo, del d.lgs. 28/2010, nelle controversie transfrontaliere di cui all’art.2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2024

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