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Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti
Il tribunale competente ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della direttiva sulla mediazione è il tribunale competente nella materia in esame (ratione materiae), ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 29/2013, la quale stabilisce i principi generali applicabili alla mediazione eseguita in Portogallo, nonché la normativa sulla mediazione civile e commerciale dei mediatori e della mediazione pubblica.
Gli articoli 64 e 65 del codice di procedura civile stabiliscono la competenza ratione materiae prevedendo, rispettivamente, che le cause assegnate a un altro organo giurisdizionale rilevino la competenza dei tribunali summenzionati e che le leggi sull'organizzazione giudiziaria stabiliscano quali sono le cause che, ratione materiae, rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali e delle sezioni che hanno al riguardo una competenza specifica.
Le leggi sull'organizzazione giudiziaria sono le seguenti: Legge del 26 agosto, n. 62/2013, nella sua versione attuale e il decreto legge del 27 marzo n. 49/2014 del 27 marzo nella sua versione attuale.
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