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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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*campo obbligatorio

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Conformemente agli articoli 58 e 59 della legge n. 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, e successive modifiche e integrazioni, qualora le parti in conflitto abbiano raggiunto un accordo, può essere stipulato un accordo scritto che comprende tutte le clausole da esse convenute e che ha il valore di una scrittura privata. Di norma, l'accordo è redatto dal mediatore, a meno che le parti e il mediatore non decidano diversamente.

L'accordo delle parti non deve contenere disposizioni contrarie al diritto e all'ordine pubblico. Quando la legge impone il rispetto di condizioni sostanziali e formali, la legittimità dell'accordo di mediazione può essere verificata e certificata dagli avvocati delle parti o da un notaio pubblico che abbia assistito le parti nel corso del procedimento di mediazione o da un altro avvocato o notaio pubblico scelto dal mediatore con l'accordo delle parti.

L'accordo di mediazione verificato e certificato dagli avvocati delle parti, dal notaio pubblico o da un avvocato o da un notaio pubblico scelti dal mediatore con l'accordo delle parti ha valore di titolo esecutivo.

Se il conflitto oggetto della mediazione riguarda il trasferimento di diritti di proprietà relativi a beni immobili o di altri diritti reali, divisioni di beni o cause in materia di successione, l'accordo di mediazione elaborato dal mediatore sarà, pena la nullità dell'accordo stesso, presentato al notaio pubblico o al giudice, i quali verificheranno, sulla base del contratto di mediazione e mediante le procedure previste dalla legge, il rispetto delle condizioni sostanziali e formali ed emetteranno, a seconda del caso, un atto autentico o una decisione giudiziaria, nel rispetto delle procedure giuridiche. Gli accordi di mediazione saranno sottoposti a verifica per quanto riguarda il rispetto delle condizioni sostanziali e formali e il notaio pubblico o, a seconda dei casi, l'organo giurisdizionale potranno introdurre modifiche e integrazioni con il consenso delle parti. Il mediatore è tenuto a rispettare tali obblighi anche nel caso in cui il contratto di mediazione faccia insorgere, modifichi o estingua un diritto reale immobiliare. Tali obblighi si applicano in tutti i casi in cui la legge impone, pena la nullità dell'accordo, il rispetto di condizioni sostanziali e formali. Qualora la legge prescriva il rispetto dei requisiti di pubblicità, il notaio pubblico o l'organo giurisdizionale sollecitano l'iscrizione al catasto del contratto autenticato o della sentenza.

L'accordo tra le parti riveste carattere obbligatorio per le parti.

Le parti possono chiedere al notaio pubblico di autenticare l'accordo. Il documento redatto dal notaio pubblico, che serve ad autenticare l'accordo di mediazione, ha valore di titolo esecutivo. Se l'accordo di mediazione riguarda una causa di successione ed è stato concluso prima del rilascio del certificato successorio, la competenza spetta al notaio pubblico, conformemente alla legge.

Le parti possono comparire davanti all'organo giurisdizionale e chiedere che adotti una decisione che confermi l'accordo. La competenza spetta al tribunale distrettuale nella cui circoscrizione si trova il luogo di domicilio o di residenza o, se del caso, la sede sociale di una delle parti, o al tribunale distrettuale nella cui circoscrizione si trova il luogo in cui è stato concluso l'accordo di mediazione. La decisione con cui il giudice convalida l'accordo tra le parti viene adottata in camera di consiglio e costituisce titolo esecutivo, con conseguente applicazione delle disposizioni degli articoli da 438 a 441 del codice di procedura civile.

Conformemente all'articolo 63 della legge n. 192/2006 sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, come modificata e integrata, qualora il conflitto sia stato risolto tramite mediazione, l'organo giurisdizionale adotta, su richiesta delle parti e nel rispetto delle condizioni di legge, una decisione con la quale viene convalidato l'accordo delle parti (transazione), con conseguente applicazione degli articoli da 438 a 441 del codice di procedura civile. La transazione sarà conclusa per iscritto e costituisce il dispositivo della decisione. La decisione concordata, adottata in base alle disposizioni della presente legge, costituisce titolo esecutivo.

Le autorità giurisdizionali o autorità competenti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, a ricevere le domande di cui sopra, in conformità dei paragrafi 1 e 2, sono: i tribunali distrettuali; i tribunali; le corti di appello; l'Alta Corte di cassazione e di giustizia.

L'elenco dei mediatori e dei notai pubblici è pubblicato sul sito e-Justice:

  • come trovo un mediatore? qui
  • come trovo un notaio pubblico? qui
Ultimo aggiornamento: 26/06/2023

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