Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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1. Capacità giuridica dei minori

Secondo il codice civile (Código Civil), i minori, cioè le persone che non hanno ancora compiuto 18 anni, di norma non hanno capacità giuridica e sono dunque rappresentati dai genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, e anche dai tutori. Sono, queste, forme di rappresentanza legale in cui determinate persone agiscono per conto e nell'interesse del minore.

I minori al di sotto dei 18 anni, di norma, non godono di capacità giuridica. Possono essere rappresentati in giudizio dai loro rappresentanti, salvo per atti che possono compiere personalmente e liberamente. I minori la cui responsabilità genitoriale è condivisa da entrambi i genitori, sono rappresentati in giudizio da questi ultimi e per avviare un'azione legale è necessario il consenso di entrambi.

Le conseguenze per minori che commettono atti considerati reato dal diritto penale dipendono dalla fascia d'età, la quale a sua volta deriva dall'applicazione di diversi regimi giuridici. Pertanto, se tali atti vengono commessi:

  • da minori di età inferiore ai 12 anni, si applica il regime previsto dalla legge n. 147/99, del 1º settembre 1999, sulla protezione dei minori in pericolo (Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo) che ha finalità esclusivamente di protezione;
  • da persone di età compresa tra i 12 e i 16 anni, si applica la legge n. 166/99, del 14 settembre 1999, sulla tutela educativa (Lei Tutelar Educativa). In virtù di tale legge sono attuate misure di protezione e misure di educazione dei minori all'applicazione della legge e all'inserimento nella vita comunitaria in modo dignitoso e responsabile;
  • da persone di età superiore ai 16 anni, la loro responsabilità penale è valutata a norma del codice di procedura penale (Código do Processo Penal) essendo persone penalmente responsabili e potenzialmente soggette a sanzione. I giovani tra i 16 e i 21 anni sono soggetti a un regime penale speciale previsto dal decreto-legge n. 401/82 del 23 settembre 1982.

2. Accesso alle procedure appropriate

La struttura giudiziaria portoghese comprende tribunali specializzati per i minori, che si occupano di materie quali la disciplina delle responsabilità genitoriali, gli obblighi di mantenimento, l'adozione, l'applicazione di misure di protezione e altre materie. I casi in materia di asilo, immigrazione e relativi ai rifugiati che coinvolgono i minori sono esaminati dai tribunali amministrativi.

I punti 3 e 4 riguardano esempi di adattamento dei procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori. Un altro esempio riguarda le modifiche al codice di procedura penale derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/800:

  • nei procedimenti riguardanti la tratta di esseri umani o i reati contro la libertà sessuale e l'autodeterminazione, gli atti processuali che coinvolgono i minori, comprese le udienze, non sono generalmente aperti al pubblico;
  • è vietata la consultazione di fascicoli giudiziari di procedimenti in cui l'imputato è minorenne da parte di persone estranee al procedimento, indipendentemente dal loro legittimo interesse;
  • l'imputato minorenne ha il diritto di essere accompagnato durante il procedimento dai titolari della responsabilità genitoriale, dal loro rappresentante legale o da un tutore di fatto o, se queste persone non possono essere contattate, o se circostanze speciali nell'interesse del minore o le esigenze del procedimento lo richiedono, e solo durante il persistere di tali circostanze, da un'altra persona idonea designata dal minore e accettata dall'autorità giudiziaria competente.

3. Leggi e misure per ridurre i termini delle cause che coinvolgono i minori

In materia civile:

  • nella procedura di adozione, il procedimento giudiziario è di natura urgente (articolo 32 della legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015);
  • in virtù del quadro giuridico dei procedimenti di tutela civile (Regime Geral do Processo Tutelar Cível), approvato con la legge n. 141/2015 dell'8 settembre 2015, i) i procedimenti di tutela civile, il cui ritardo può pregiudicare l'interesse del minore, si svolgono anche durante le vacanze giudiziarie; ii) le ordinanze urgenti sono emanate entro due giorni; iii) se viene emanata una misura restrittiva o una sanzione accessoria che vieta i contatti tra i genitori, o se i diritti e l'incolumità delle vittime di violenza domestica e di altre forme di violenza familiare, come l'aggressione fisica o l'abuso sessuale di minori, sono a serio rischio, il pubblico ministero, entro 48 ore da quando è venuto a conoscenza del fatto, richiede la disciplina o la modifica della disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale; iv) l'udienza e il processo possono essere interrotti esclusivamente per motivi di forza maggiore o di assoluta necessità.

In materia penale:

  • in virtù della legge sulla tutela educativa (legge n. 166/99 del 14 settembre 1999), i) lo svolgimento dei procedimenti relativi a un minore sottoposto a custodia cautelare in un istituto pubblico o privato o in un centro di detenzione o internato in attesa di ottenere una perizia sulla sua personalità prosegue anche durante le vacanze giudiziarie; ii) qualora i termini del procedimento possano pregiudicare il minore, il giudice decide, con ordinanza motivata, che il procedimento sia considerato di natura urgente e che si svolga durante le vacanze giudiziarie; iii) qualora sia applicata una misura di internamento e questa sia impugnata, il procedimento è considerato di natura urgente e può essere svolto durante le vacanze giudiziarie; iv) le ordinanze di natura urgente devono essere emesse entro due giorni.

4. Dispositivi e procedure specifici a sostegno del minore e del suo interesse superiore

Nei procedimenti giudiziari civili e in materie relative alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il minore che ha più di 12 anni o, se ne ha meno, che ha la capacità di comprendere le questioni in discussione, considerata la sua età e maturità, deve essere sentito. Il principio secondo cui i minori devono poter partecipare ed essere sentiti è uno dei principi guida della procedura di tutela civile disciplinata dal quadro giuridico della procedura di tutela civile. L'articolo 5, primo comma, di tale quadro giuridico stabilisce che il minore ha diritto di essere sentito e che la sua opinione sia tenuta in considerazione dalle autorità giudiziarie nel determinare il suo interesse superiore.

Se un minore è vittima di un reato, vige lo statuto di vittima di reato (Estatuto da Vítima), approvato con la legge n. 130/2015 del 4 settembre 2015 che recepisce la direttiva 2012/29/UE, che in particolare sancisce

i) il diritto del minore di essere sentito nel procedimento penale tenendo in considerazione la sua età e maturità;

ii) l'obbligo di nominare un avvocato qualora sussista un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, il rappresentante legale o il tutore di fatto, e il minore, la cui maturità è adeguata, ne abbia fatto richiesta all'organo giurisdizionale; e

iii) la possibilità di eseguire registrazioni audiovisive delle audizioni effettuate nel corso delle indagini penali affinché possano essere utilizzate come elemento di prova nel processo. A tal fine le audizioni avvengono in un contesto informale e privato per garantire, in particolare, la spontaneità e la sincerità delle risposte.

Il diritto dei minori a partecipare e a essere sentiti è sancito dalla legge sulla protezione dei minori in pericolo in quattro tipi di disposizioni:

a) le disposizioni riguardanti i minori dai 12 anni in su;

b) le disposizioni riguardanti i minori di età inferiore ai 12 anni,

c) le disposizioni riguardanti i minori senza riferimento all'età e

d) le disposizioni contenenti solo il criterio della maturità.

Uno dei principi generali che caratterizza la procedura di tutela prevista dalla legge sulla tutela educativa è l'audizione dei minori (articolo 47). Tale legge stabilisce anche il diritto del minore di partecipare a ogni fase del procedimento, anche se si trova in stato di detenzione o di custodia; la partecipazione deve avvenire in modo tale che il minore si senta libero e il più possibile a suo agio (articolo 45).

5. Esecuzione delle decisioni relative ai minori

Di norma, le decisioni pronunciate nei procedimenti civili che coinvolgono minori come attori o convenuti sono eseguite allo stesso modo di quelle che coinvolgono adulti nelle stesse condizioni.

Tuttavia ci sono materie e circostanze che giustificano l'esistenza di un quadro giuridico specifico. Ad esempio, per quanto riguarda la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei casi in cui vi sia il rischio che la decisione non sia rispettata, il giudice può ordinare che l'esecuzione di quanto disposto dai servizi di consulenza tecnica sia monitorata per un periodo di tempo determinato (quadro giuridico sui procedimenti di tutela civile). Nel caso dell'obbligo al mantenimento, l'omissione del versamento dell'assegno è punibile per legge, anche se è necessaria una denuncia per avviare un procedimento penale (articolo 250 del codice penale (Código Penal)).

In virtù del diritto penale, le tre misure cautelari previste dalla legge sulla tutela educativa (ritorno del minore presso i genitori, il rappresentante legale, la famiglia affidataria, il tutore di fatto o un'altra persona idonea, con obblighi a carico del minore; la custodia del minore in un istituto pubblico o privato; la custodia del minore in un centro di detenzione), adottate d'ufficio o su istanza, sono sostituite se il giudice conclude che la misura non porta agli esiti previsti. In ogni caso sono riesaminate d'ufficio dal giudice ogni due mesi.

Nella sua decisione, il giudice designa l'organismo responsabile di monitorare e garantire l'esecuzione della misura. Salvo nei casi in cui la legge stabilisce l'organismo responsabile dell'esecuzione della misura e del relativo monitoraggio, il giudice può affidarne l'esecuzione a un servizio pubblico, a un istituto assistenziale, a un'organizzazione non governativa, a un'associazione, a un club sportivo o a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato ritenuto adeguato. L'organismo designato deve informare il giudice, alle condizioni e alle scadenze previste dalla legge o, qualora la legge non preveda nulla in proposito, alle scadenze stabilite dal giudice, circa l'esecuzione della misura e i progressi nel processo educativo del minore, come pure circa ogni circostanza che possa giustificare una revisione delle misure.

6. Adozione

L'adozione è una forma di instaurazione di un rapporto di parentela tra un minore privo di famiglia e una persona o una coppia e deve essere pronunciata mediante sentenza. La decisione dell'organo giurisdizionale in merito all'adozione è emanata solo se esistono motivi legittimi per l'adozione; se la decisione comporta benefici reali per il minore; se non impone sacrifici ingiusti agli altri figli del o degli adottanti e se si può ragionevolmente prevedere che il legame tra l'adottante o gli adottanti e il minore sarà identico a quello di consanguineità.

Con la sentenza di adozione, il minore adottato:

  • acquisisce lo status di figlio dell'adottante o degli adottanti a tutti gli effetti di legge, con diritti e doveri identici a quelli derivanti da un rapporto di consanguineità, ed entra a far parte della famiglia dell'adottante o degli adottanti;
  • cessa i rapporti familiari e i contatti con la famiglia di nascita, tranne nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di fratelli biologici, se i genitori adottivi vi acconsentono e se il mantenimento di tali contatti è nell'interesse del minore adottato;
  • perde il cognome originario e acquisisce quello dell'adottante o degli adottanti;
  • può, su richiesta dell'adottante o degli adottanti e se il giudice lo ritiene nel suo interesse e per facilitare l'integrazione nella famiglia, cambiare il proprio nome.

In virtù del codice civile, possono adottare un minore:

  • due persone (anche dello stesso sesso), di età pari o superiore a 25 anni, sposate da più di quattro anni (compreso il periodo di convivenza prematrimoniale), a condizione che non siano legalmente separate;
  • una persona di età pari o superiore a 30 anni, o di età superiore a 25 anni se l'adottato è figlio del coniuge.

Si osservi che, in linea di massima:

  • l'adottante non deve avere un'età superiore ai 60 anni nel momento in cui il minore gli è formalmente affidato in vista dell'adozione;
  • a partire dal 50º anno di età, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato non deve essere superiore a 50 anni, salvo nel caso in cui sussistano gravi motivi e l'interesse dell'adottato lo giustifichi (ad esempio, l'adottato è fratello di altri adottati e la differenza di età di 50 anni vale solo per l'adottato).

L'adottato di età superiore ai 12 anni deve acconsentire all'adozione. L'adottato deve essere sentito dal giudice in presenza del pubblico ministero, alle condizioni e secondo le norme previste per l'audizione dei minori nei procedimenti di tutela civile.

In virtù della legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015, gli adottati di età inferiore ai 16 anni non possono richiedere l'accesso alle informazioni sulle loro origini. Dopo il compimento dei 16 anni, l'adottato può richiedere esplicitamente tale accesso; tuttavia, fino al compimento dei 18 anni, è sempre necessario il consenso dei genitori adottivi o del rappresentante legale. Se la richiesta di accesso alle informazioni è basata su gravi motivi, in particolare se è a rischio la salute del minore adottato, il giudice può, su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, autorizzare l'accesso alle informazioni sulla storia personale del minore adottato.

La legge n. 143/2015 dell'8 settembre 2015 disciplina le procedure di adozione nazionale e internazionale e l'intervento delle autorità competenti in tali procedure.

Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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