Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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Il codice di procedura civile austriaco stabilisce i principi generali per le audizioni di minori, ossia di persone di età inferiore a 18 anni, nei procedimenti civili. Tali principi mirano a soddisfare il particolare bisogno di protezione dei minori in situazioni di interrogatorio particolarmente difficili. Nel caso dei minori è possibile rinunciare all'audizione, del tutto o in parte, su richiesta o d'ufficio, qualora l'esame possa di per sé mettere a repentaglio il benessere del minore, tenendo conto della maturità mentale, dell'oggetto dell'esame e dello stretto rapporto del minore con le parti in causa nel procedimento, e qualora non vi sia altro modo per proteggere il minore stesso. Nel caso in cui l'audizione possa mettere a repentaglio il benessere del minore solo se tenuta in presenza delle parti o dei loro rappresentanti, è possibile tenere un'audizione separata (ossia in una sede differente) condotta se necessario da esperti adeguatamente qualificati. Nel corso dell'audizione il minore può essere accompagnato da una persona di sua fiducia, se ciò è nell'interesse del minore. Se l'oggetto dell'azione civile ha un legame materiale con un procedimento penale, e la vittima in tale procedimento penale (che sia un minore di età inferiore a 14 anni) dev'essere sentita nel procedimento civile, normalmente occorre nominare un esperto adeguatamente qualificato per condurre l'interrogatorio. Nell'ambito di un'udienza pubblica l'interrogatorio, se necessario, può svolgersi a porte chiuse.

Il procedimento penale minorile in Austria

Si definisce reato minorile un atto commesso da una persona di età compresa fra i 14 e i 18 anni (articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge sul Tribunale per i minorenni [Jugendgerichtsgesetz, JGG]).

I reati commessi da minori di età inferiore a 14 anni non sono perseguibili per legge. In risposta a tali reati il tribunale tutelare/tribunale della famiglia può soltanto adottare misure per tutelare e promuovere lo sviluppo personale del minore (articolo 4, comma 1, JGG).

Inoltre il minore (di età compresa fra 14 e 18 anni) che commette un reato non è punibile se:

1. non è, per motivi particolari, sufficientemente maturo per riconoscere l'illiceità dell'atto o per agire di conseguenza, oppure

2. commette il reato prima di aver compiuto 16 anni di età, non commette colpa grave e non vi sono motivi specifici che esigano l'applicazione della giustizia minorile per dissuaderlo dal commettere reati.

Il principio ispiratore della giustizia minorile, sancito in primo luogo dalla JGG, è quello della prevenzione, e intende impedire che l'autore del reato commetta altri reati, aiutandolo a diventare un cittadino responsabile e rispettoso delle leggi (articolo 5, comma 1). Alcune disposizioni procedurali della JGG e talune limitazioni alla severità delle sanzioni si applicano anche alle persone di età compresa tra 18 e 21 anni, che sono considerate "giovani adulti" (articolo 1, comma 5, e articolo 19 JGG).

Di norma nei procedimenti contro minori autori di reati, e in gran parte dei casi contro giovani adulti, il periodo massimo di reclusione e l'ammenda giornaliera massima sono dimezzati. Non esiste una sanzione minima. Le ammende calcolate in base al valore, al beneficio o al danno, compreso l'indennizzo per il valore e la confisca, si possono imporre soltanto nella misura in cui non mettano a repentaglio l'ulteriore sviluppo dell'imputato (articolo 5, commi 4, 5 e 6, JGG).

I minori e i giovani adulti autori di reati non possono essere condannati all'ergastolo. I reati punibili con la reclusione a vita e i reati punibili con la reclusione a vita da 10 a 20 anni comportano una pena detentiva compresa tra uno e 15 anni qualora il reato sia stato commesso da un minore di età pari o superiore a 16 anni, e nel resto dei casi una pena detentiva compresa tra uno e 10 anni (articolo 5, comma 2, JGG). Un reato punibile con una pena detentiva da 10 a 20 anni è punibile con una pena detentiva da sei mesi a 10 anni (articolo 5, comma 3, JGG).

Il procedimento penale minorile austriaco, che si potrebbe definire con il termine "depenalizzazione processuale", prevede la possibilità di desistere dall'azione penale o di rinunciarvi. La procura deve desistere dall'azione penale nei confronti di un minore autore di un reato se il reato commesso è punibile soltanto con un'ammenda o con una pena detentiva fino a cinque anni, e non sembrano necessarie altre misure per dissuadere il giovane autore di un reato dal commettere altri reati. Il presunto responsabile però deve essere sempre perseguito se l'atto commesso ha provocato la morte di un essere umano (articolo 6, comma 1, JGG). Alle stesse condizioni il giudice, dopo aver avviato il procedimento preliminare o aver presentato i capi d'imputazione, deve interrompere il procedimento relativo a un reato con un'ordinanza fino alla conclusione del procedimento principale (articolo 6, comma 3, JGG).

Qualora si ritenga necessario informare formalmente il presunto responsabile della natura illecita di taluni atti come quello denunciato e delle possibili conseguenze, il tribunale tutelare deve agire in questo senso su richiesta della procura (articolo 6, comma 2, JGG).

Inoltre, a condizione che il reato commesso non si debba considerare grave, non abbia provocato la morte di una persona e la pena non sembri necessaria per dissuadere l'imputato dal commettere altri reati, la procura è tenuta a offrire all'imputato misure alternative.

Ci sono quattro tipi di misure alternative: pagamento di un'ammenda (articolo 200 del codice di procedura penale (Strafprozessordnung, StPO), lavoro a favore della collettività (articoli 201 e 202 StPO), periodo di prova con il sostegno di un funzionario addetto alla sorveglianza e a determinate condizioni (articolo 203 StPO), e infine mediazione vittima-autore del reato (articolo 204 StPO). Alle stesse condizioni, il giudice può anche porre fine al procedimento penale e ordinare misure alternative.

Un'altra risposta possibile è la dichiarazione di colpevolezza senza comminare una sanzione (articolo 12 JGG) oppure con riserva di sanzione (articolo 13 JGG). Delle condizioni possono far parte istruzioni, assistenza durante la libertà provvisoria e ordinanze del giudice.

A norma dell'articolo 12 JGG il giudice dovrebbe rinunciare alla condanna qualora si debba imporre una pena lieve a un minore autore di un reato, e si possa presumere che la condanna sia sufficiente di per sé a dissuadere l'autore del reato dal commettere altri reati.

A norma dell'articolo 13 JGG non è possibile irrogare una sanzione per un reato commesso da un minore durante un periodo di prova compreso fra uno e tre anni, qualora si possa presumere che la condanna e la minaccia della sanzione, di per sé o unite ad altre misure, siano suscettibili di dissuadere il responsabile dal commettere ulteriori reati.

La possibilità di condanna con o senza sospensione condizionale completa l'elenco delle risposte giudiziarie alla delinquenza minorile.

Qualora si ritenga necessario informare formalmente il presunto responsabile della natura illecita di taluni atti come quello denunciato e delle possibili conseguenze, il tribunale tutelare deve agire in questo senso su richiesta della procura (articolo 6, comma 2, JGG).

Per evitare le conseguenze negative, in particolare di pene detentive brevi, la custodia cautelare si dovrebbe imporre soltanto in caso di necessità e qualora non siano possibili altre risposte. Non è possibile imporre la custodia cautelare per reati minori.

I pubblici ministeri e i giudici sono tenuti a valutare costantemente se la custodia cautelare sia necessaria. Pertanto, oltre che per esplorare altre possibilità procedurali, è necessario organizzare incontri con la partecipazione della rete sociale del minore autore di un reato (Sozialnetzkonferenz) in modo da evitare la custodia cautelare.

In quasi tutti i casi occorre poi svolgere una valutazione individuale ("studio sui trascorsi del minore") che dovrebbe tener conto, in particolare, della personalità e della maturità, del contesto economico, sociale e familiare - compreso l'ambiente di vita - e della particolare vulnerabilità del minore autore del reato.

Ultimo ma non meno importante aspetto, ai sensi del diritto penale minorile austriaco i giudici e i pubblici ministeri che partecipano a procedimenti penali nei confronti di minori devono possedere competenze specifiche in questo settore e possono accedere a una formazione ad hoc.

In conclusione gli "strumenti" della legge austriaca sul Tribunale per i minorenni consentono a pubblici ministeri e giudici di adottare le migliori decisioni possibili nei procedimenti penali contro i minori autori di un reato e assicurano il massimo livello di misure di giustizia riparativa.

Il recepimento nel diritto nazionale della direttiva sui procedimenti penali minorili (direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, GU L 132 dell'11.5.2016, pag. 1) garantisce inoltre che i minori siano rappresentati attivamente da un difensore nel corso del primo interrogatorio condotto dalla polizia (garanzia in ogni caso già prevista in tutti i procedimenti penali senza eccezione). Gli interrogatori disposti dalla polizia o da altre autorità di contrasto devono essere oggetto di registrazione audiovisiva ove ciò risulti proporzionato (in particolare se non è presente un difensore); i diritti all'informazione dei minori indagati sono stati ampliati conformemente alle disposizioni della direttiva sui procedimenti penali minorili. Le rimanenti disposizioni della direttiva prevedono diritti già contemplati nella JGG.

  • I diritti delle vittime minorenni nei procedimenti penali

I procedimenti penali austriaci, oltre ai diritti generali delle vittime (articoli 66 e segg. StPO) prevedono un'ampia gamma di misure e diritti specifici per la protezione delle vittime minorenni, ad esempio:

  • la nomina di un curatore per le vittime minorenni nei casi di cui all'articolo 66 bis, comma 3, StPO;
  • informazioni sulla fuga e sulla ricattura, e sul primo rilascio senza misure cautelari dall'istituto di pena, oppure sull'imminente o effettivo rilascio del detenuto, comprese le istruzioni a quest'ultimo impartite per tutelare la vittima (articolo 106, comma 4, e articolo 149, comma 5, della legge austriaca sul sistema carcerario (Strafvollzugsgesetz));
  • assistenza giudiziaria e psicosociale nei procedimenti penali a norma dell'articolo 66 ter StPO (cfr. più avanti);
  • la possibilità di un esame in contraddittorio effettivo e separato durante l'indagine e nel procedimento principale, per evitare contatti diretti tra i testimoni e l'imputato (articoli 165 e 250 StPO);
  • se si è svolto un contraddittorio, il testimone è esonerato dall'obbligo di deporre nuovamente ed è possibile leggere i verbali dell'audizione in contraddittorio in sede di procedimento principale (articolo 252, commi 1 e 2 bis, StPO);
  • protezione dell'identità del testimone (articolo 10, comma 3, articolo 161, comma 1, e articolo 162 StPO);
  • protezione del diritto alla vita privata della vittima (articolo 228, comma 4, StPO; articolo 7 bis, comma 1, n. 1, della legge sui media (Mediengesetz));
  • possibilità per il testimone di essere sentito al proprio domicilio o altrove (ad esempio in caso di malattia, fragilità, circostanze giustificate: articolo 160, comma 1, e articolo 247 bis StPO);
  • le vittime di età inferiore a 18 anni sono sempre considerate particolarmente vulnerabili, e nei procedimenti penali, oltre ai diritti generali riconosciuti alle vittime, godono dei diritti speciali elencati all'articolo 66 bis, comma 2, StPO:
    • essere sentite da una persona dello stesso sesso (articolo 66 bis, comma 2, n. 1);
    • fruire di servizi di interpretazione (articolo 66, comma 3) forniti, se possibile, da una persona dello stesso sesso durante gli interrogatori con la vittima in sede pre-processuale e processuale (n. 1 bis);
    • rifiutarsi di rispondere a domande concernenti i dettagli del reato se ritengono irragionevole descrivere tali dettagli, oppure di rispondere a domande concernenti circostanze di natura strettamente personale (n. 2);
    • chiedere che l'esame si svolga con delicatezza (articolo 165 e articolo 250, comma 3, StPO) durante l'indagine e il processo, e in ogni caso nei modi descritti all'articolo 165, comma 3, StPO, se necessario da parte di un esperto (n. 3), in particolare quando si tratti di una vittima minorenne, la cui integrità sessuale potrebbe essere stata violata dal reato di cui l'imputato è accusato;
    • chiedere che il processo si tenga a porte chiuse (articolo 229, comma 1, StPO) (n. 4);
    • essere immediatamente informate d'ufficio, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, dell'articolo 177, comma 5 e dell'articolo 181 bis StPO (n. 5), e infine
    • fruire della presenza di una persona di loro fiducia durante l'interrogatorio (articolo 160, comma 2, StPO) (n. 6).
  • A norma dell'articolo 70, comma 1, StPO, le vittime particolarmente vulnerabili devono essere informate dei diritti di cui godono a norma dell'articolo 66 bis StPO, al più tardi prima del primo interrogatorio.
  • Le informazioni sui diritti legali delle vittime devono essere comunicate in una lingua e in modalità comprensibili per le vittime stesse, tenendo conto delle loro specifiche esigenze personali.
  • A norma dell'articolo 160, comma 3, StPO, le vittime che non hanno ancora raggiunto l'età di 14 anni possono essere sentite soltanto in presenza di una persona di fiducia. Può trattarsi di un legale rappresentante, di un assistente giudiziario o di un'altra persona di fiducia. Anche tutte le altre vittime, in particolare quelle di età compresa fra 14 e 18 anni non ancora compiuti, hanno il diritto di essere sentite in presenza di una persona di fiducia di loro scelta. Tale diritto dev'essere segnalato nella citazione del testimone.
    • Dal 1997 in tutti gli organi giurisdizionali in cui si svolgono procedimenti penali sono state allestite sale per interrogatori a misura di minore.

Uno strumento importante per la protezione delle vittime è l'assistenza psicosociale e giudiziaria nei procedimenti penali, offerta gratuitamente, su richiesta, a determinate categorie di persone.

L'assistenza psicosociale e giudiziaria è concessa:

  • a persone che possono essere state esposte a violenze o a pericolose minacce come conseguenza di un deliberato atto criminoso, la cui autodeterminazione e integrità sessuale può essere stata violata o la cui dipendenza personale può essere stata sfruttata per commettere tale reato;
  • ai parenti stretti di una persona la cui morte può essere stata causata da un reato, oppure ai parenti di quella persona che sono stati testimoni del reato;
  • alle vittime di reati terroristici;
  • alle vittime di reati generati dall'odio online. Fra tali reati figurano le persecuzioni continue, le molestie ripetute commesse mediante sistemi informatici (cybermobbing) o di telecomunicazione e l'incitamento all'odio. Figurano altresì reati quali la diffamazione, l'accusa di aver commesso un atto criminoso punibile in via giudiziaria ma già archiviato, le ingiurie e la calunnia, qualora vi siano indicazioni che il reato è stato commesso servendosi di sistemi informatici o di telecomunicazione;
  • ai minori che sono stati testimoni di atti di violenza nel proprio ambiente sociale (violenza in famiglia, violenza contro bambini).

Il sostegno alle vittime, che è necessario per tutelare i diritti delle vittima, dev'essere assicurato dall'istituzione di sostegno alle vittime.

L'assistenza psicosociale consiste nel preparare la vittima al procedimento penale e alla connessa pressione emotiva, nonché nell'accompagnarla negli interrogatori in qualità di testimone, offrendo assistenza giudiziaria e consulenza legale, oltre che la rappresentanza legale della vittima nel procedimento penale da parte di un avvocato (articolo 66 ter StPO). Alle persone la cui integrità sessuale può essere stata violata e che non hanno ancora raggiunto i 14 anni di età si concede di norma il sostegno psicosociale.

Il ministro federale della Giustizia è autorizzato a stipulare contratti con istituzioni idonee di lunga tradizione per offrire sostegno alle persone di cui al paragrafo 1, dopo aver verificato i requisiti legali (articolo 66 ter, comma 3, prima parte della frase, StPO). Il ministero federale della Giustizia ha stipulato contratti con un notevole numero di istituzioni idonee di lunga tradizione per offrire assistenza psicosociale e/o giudiziaria; molte di queste, come i centri di protezione dei minori, i centri di prevenzione della violenza e i centri d'intervento, sono specializzate nel lavoro con i minori.

Ultimo aggiornamento: 21/05/2024

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