Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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1. Capacità giuridica dei minori

Nell'ambito del diritto privato, la legge n. 89/2012 (codice civile) sancisce che la capacità del minore di compiere uno specifico atto giuridico è connessa alla maturità intellettuale e psicologica corrispondenti alla sua età. Si tratta di una presunzione relativa: in ogni singolo caso è possibile dimostrare il contrario. La piena capacità giuridica si acquisisce all'età di 18 anni; a determinate condizioni il giudice può concedere la capacità giuridica a un minore di 16 anni di età. Se un minore non ha capacità giuridica, dev'essere rappresentato dal suo legale rappresentante o dal tutore. Queste persone possono prestare il loro consenso a determinati atti giuridici del minore; in tal caso il minore può agire di propria iniziativa nell'ambito del consenso, tranne i casi in cui ciò sia espressamente vietato per legge.

A norma del codice penale ceco (legge n. 40/2009) i minori di età inferiore a 15 anni non possono essere considerati penalmente responsabili. I minori di età superiore a 15 anni che non avevano ancora compiuto 18 anni al momento in cui è stato commesso il reato sono penalmente responsabili soltanto se la loro maturità intellettuale e morale al momento in cui è stato commesso il reato consentiva loro di comprendere l'illiceità delle proprie azioni e di controllarle.

2. Situazione dei minori nei procedimenti civili

a) Ruolo e capacità giuridica dei minori nei procedimenti civili

I minori possono partecipare a procedimenti giudiziari in vario modo. Di solito nei procedimenti civili il ruolo dei minori è quello di parte in causa, ma può anche essere quello di testimone. In questa sede tratteremo il ruolo dei minori come parti in causa nei procedimenti civili. La normativa pertinente è costituita dal codice di procedura civile (legge n. 99/1963) e dalla legge relativa ai procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013).

I procedimenti civili si dividono in procedimenti in contraddittorio e non in contraddittorio. È possibile che i minori partecipino a entrambi i tipi di procedimento, ma più spesso partecipano a procedimenti non in contraddittorio (ad esempio quelli concernenti l'affidamento). I principali problemi trattati nei procedimenti concernenti l'affidamento riguardano il nome e il cognome del minore, il mantenimento, il diritto di visita, la responsabilità genitoriale e questioni specifiche relative all'affidamento. Nella maggior parte dei casi il procedimento può essere avviato su richiesta di una parte oppure d'ufficio da parte dell'organo giurisdizionale, tranne nei casi relativi alla rappresentanza del minore (in cui il procedimento può essere avviato soltanto su richiesta del legale rappresentante) o alla concessione della capacità giuridica (il procedimento è avviato soltanto su richiesta del minore o del suo legale rappresentante).

Come nel diritto privato, anche nei procedimenti civili la capacità giuridica dei minori è legata alla maturità intellettuale e psicologica corrispondente alla loro età. Qualora lo richiedano le circostanze del caso, il giudice può decidere che il minore sia rappresentato dal suo legale rappresentante o tutore, anche se il minore potrebbe altrimenti agire in modo indipendente nella questione.

b) Organi giurisdizionali e altre autorità che proteggono gli interessi dei minori

Lo status giuridico dei minori è deciso dagli organi giurisdizionali. Le cause in contraddittorio e non in contraddittorio sono esaminate da organi giurisdizionali ordinari. Di solito però i giudici, che si occupano di cause non in contraddittorio in tali organi giurisdizionali, non trattano cause in contraddittorio. I procedimenti di primo grado si svolgono presso i tribunali distrettuali, mentre gli organi giurisdizionali regionali fungono da corti d'appello. Il ricorso in appello non è consentito nelle cause riguardanti l'affidamento.

Nei procedimenti civili concernenti la tutela di minori il ruolo centrale è svolto dall'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori. Tale funzione è esercitata in primo luogo da uffici comunali con competenze ampliate. L'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori può avviare i procedimenti di cui sopra, e successivamente agisce come tutore ad litem in tali procedimenti. Al contempo l'autorità garantisce la protezione sociale e giuridica del minore anche al di fuori dei procedimenti giudiziari, sia nel contesto di attività preventive o consultive, sia per mezzo di misure educative. Le competenze e il mandato dell'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori sono disciplinati dalla legge sulla protezione sociale e giuridica dei minori (legge n. 359/1999).

Nei casi di cui sopra anche la procura può avviare il procedimento o parteciparvi. Nel caso della tutela di minori, essa può agire in questo senso in cause riguardanti l'imposizione di una misura speciale concernente l'accudimento del minore, l'affidamento a un istituto, la determinazione della data di nascita, oppure la sospensione, la limitazione o la revoca della responsabilità genitoriale o del suo esercizio. Se la procura avvia un procedimento, agisce come qualsiasi altro ricorrente. Se la procura partecipa a un procedimento, può adottare tutte le misure che potrebbe adottare un altro partecipante, a eccezione delle disposizioni (come ad esempio il ritiro di una domanda).

c) Agire nell'interesse superiore del minore

Un principio generale sotteso ai procedimenti civili riguardanti minori è la priorità attribuita alla tutela dell'interesse del minore conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Se il minore partecipante al procedimento è capace di formare le proprie opinioni, il giudice deve verificare le opinioni del minore sulla questione. Nel far ciò il giudice tiene conto dell'età e della maturità intellettuale del minore stesso.

I procedimenti civili in contraddittorio prevedono una gamma di strumenti per rafforzare la posizione del minore, uno dei quali è l'obbligo di notificare o comunicare gli atti a minori di età superiore a 15 anni. Non sono ammissibili "decisioni formali" nei confronti di minori; per tale motivo non è possibile emettere sentenze di riconoscimento, sentenze contumaciali oppure ingiunzioni di pagamento nei confronti di minori.

Nei procedimenti non in contraddittorio e nei procedimenti concernenti l'affidamento si privilegia l'opportunità del procedimento. Nelle cause riguardanti la definizione dei rapporti con i minori, è possibile emanare una misura provvisoria sulla quale il giudice dovrà decidere entro sette giorni; nel caso di una grave minaccia o violazione dei vitali interessi del minore, il giudice deciderà normalmente sulle misure provvisorie entro 24 ore. Successivamente il procedimento ordinario dovrebbe essere avviato entro sei mesi dall'inizio del procedimento. Per tutelare gli interessi del minore l'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori partecipa spesso ai procedimenti in qualità di tutore ad litem.

3. Situazione dei minori nei procedimenti penali

a) Minori di età inferiore a 15 anni autori di reati

Nella Repubblica ceca i minori di età inferiore a 15 anni non possono essere considerati penalmente responsabili. Se un minore di età inferiore a 15 anni commette un illecito che sarebbe altrimenti considerato un reato, ciò dà luogo a un procedimento civile straordinario a norma della legge relativa ai procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013) anziché a un procedimento penale a norma del codice di procedura penale (legge n. 141/1961). Le norme speciali applicabili alle cause riguardanti minori di età inferiore a 15 anni sono stabilite nella legge sulla giustizia minorile (legge n. 2018/2003).

I Tribunali per i minorenni (giudici specializzati presso gli organi giurisdizionali ordinari) sono competenti per le cause riguardanti minori di età inferiore a 15 anni. Questi giudici specializzati ricevono una formazione che consente loro di acquisire conoscenze dettagliate sulle norme applicabili a tali procedimenti, nonché sull'approccio da adottare per gli autori di reati di età inferiore a 15 anni. Anche i pubblici ministeri e i funzionari delle autorità di contrasto devono ricevere una formazione specifica sull'approccio da adottare con i giovani.

I procedimenti sono avviati su richiesta della procura oppure dall'organo giurisdizionale di propria iniziativa. Oltre al minore, al procedimento partecipano l'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori, i legali rappresentanti o i tutori del minore, le persone cui sono stati assegnati l'affidamento o la tutela del minore, nonché altre persone i cui diritti e obblighi si dovranno decidere nel corso del procedimento. Se la richiesta di avvio del procedimento è stata avanzata dalla procura (ossia quando il procedimento non è stato avviato dall'organo giurisdizionale di propria iniziativa) anche la procura stessa partecipa al procedimento. Nel procedimento al minore dev'essere assegnato un tutore, che è un avvocato.

Se un minore di età inferiore a 15 anni commette un illecito che sarebbe altrimenti considerato un reato, il Tribunale per i minorenni adotterà le misure di riparazione necessarie. L'organo giurisdizionale può imporre al minore una sanzione educativa (ad esempio la compensazione - in misura proporzionata ai mezzi del minore - del danno causato, o lo svolgimento - nel tempo libero e gratuitamente - di un'attività socialmente utile) o una restrizione educativa (per esempio, quella di non incontrare talune persone, di non frequentare taluni luoghi, di non partecipare a giochi d'azzardo, di non usare sostanze che creino dipendenza, eccetera); può formulare un ammonimento con diffida, inserire il minore in un programma terapeutico o psicologico oppure in un altro appropriato programma educativo presso un centro di tutela educativa, affidare il minore a un funzionario addetto alla sorveglianza, collocare il minore in assistenza protettiva o in trattamento medico protettivo, ordinare l'affidamento a funzionario addetto alla sorveglianza o a un istituto di assistenza protettiva, oppure un trattamento medico protettivo. L'organo giurisdizionale può decidere di non imporre alcuna misura se l'esperienza della causa giudiziaria è stata di per sé sufficiente a impartire un insegnamento al minore, scoraggiandolo dal commettere attività illecite in futuro.

Salvo decisione contraria del Tribunale per i minorenni, le cause riguardanti minori di età inferiore a 15 anni si svolgono a porte chiuse. Nel corso del procedimento si privilegia la protezione del diritto alla vita privata del minore. È possibile pubblicare l'esito del procedimento sui mezzi di comunicazione pubblici, quando sia stata adottata una decisione definitiva (senza menzionare il nome del minore o degli altri partecipanti).

b) Minori di età superiore a 15 anni autori di reati

Anche le cause riguardanti adolescenti sono disciplinate dalla legge sulla giustizia minorile. Per adolescente si intende una persona che abbia compiuto 15 anni di età nel momento in cui ha commesso il reato (definito "illecito" [provinění] nel caso di adolescenti) ma non abbia ancora compiuto 18 anni. Gli adolescenti sono penalmente responsabili, ma solo a condizione che la loro maturità intellettuale e morale al momento in cui è stato commesso l'atto consentisse loro di riconoscere il carattere illecito delle proprie azioni e di controllarle.

Gli adolescenti devono disporre di un avvocato sin dal momento in cui si adottano nei loro confronti le misure previste dalla legge sulla giustizia minorile o gli atti di cui al codice di procedura penale (compresi gli atti urgenti o irripetibili), a meno che risulti impossibile posporre l'attuazione di tali misure e informarne l'avvocato.

I Tribunali per i minorenni (giudici specializzati presso gli organi giurisdizionali ordinari) sono competenti per le cause riguardanti gli adolescenti. A norma della legge sulla giustizia minorile, un Tribunale per i minorenni può imporre agli adolescenti le seguenti misure:

  • misure educative (affidamento a un funzionario addetto alla sorveglianza, programma per la libertà provvisoria, sanzioni educative, restrizioni educative e ammonimento con diffida);
  • misure protettive (trattamento medico protettivo, custodia cautelare sicura, sequestro di beni, sequestro di una parte delle proprietà e collocamento in un istituto di assistenza protettiva);
  • misure penali (lavoro a favore della collettività, misure finanziarie, misure finanziarie sospese, confisca, divieto di talune attività, divieto di tenere e allevare animali, espulsione, arresti domiciliari, divieto di accedere alle manifestazioni sportive, culturali e ad altri eventi sociali, pena privativa della libertà sospesa in via condizionale per un periodo di prova (sospensione condizionale della pena), pena privativa della libertà sospesa in via condizionale per un periodo di prova con vigilanza, pena privativa della libertà senza sospensione in via condizionale).

Le misure devono tener conto della personalità dell'adolescente autore di reato, della sua età e della maturità intellettuale e morale, delle condizioni di salute, nonché della sua situazione personale, familiare e sociale; devono inoltre essere proporzionate al carattere e alla gravità dell'atto commesso.

Per le cause che riguardano adolescenti, il procedimento deve svolgersi in modo da non incidere negativamente sulla loro psiche e, in considerazione dell'età, da non mettere a repentaglio il loro sviluppo emotivo e sociale. Le autorità coinvolte a norma della legge sulla giustizia minorile cooperano con l'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori competente e con i servizi di mediazione e assistenza durante la libertà provvisoria. Le autorità coinvolte a norma della legge sulla giustizia minorile sono sempre tenute a informare l'adolescente dei suoi diritti in modo adeguato alla sua età, e a offrirgli ogni opportunità di esercitarli.

Il legale rappresentante o il tutore dell'adolescente ha il diritto di rappresentarlo, e in particolare di scegliere un difensore per l'adolescente, di avanzare proposte per conto dell'adolescente, di presentare domande e proporre misure di riparazione per suo conto; il legale rappresentante ha inoltre il diritto di partecipare alle azioni cui l'adolescente può prendere parte a norma della legge. Nell'interesse dell'adolescente il legale rappresentante o il tutore può esercitare questi diritti anche contro la volontà dell'adolescente stesso. Il legale rappresentante o il tutore dell'adolescente ha altresì il diritto di porre domande alle persone interrogate, di esaminare i fascicoli a eccezione del protocollo sulle votazioni e dei dati personali dei testimoni segreti, di trarne estratti e annotazioni e di effettuare copie dei fascicoli o di parti di essi a proprie spese.

Nel corso del procedimento si privilegia la protezione dei dati personali dell'adolescente; in particolare non si devono divulgare le informazioni che possono rendere nota l'identità dell'adolescente senza motivazioni previste dalla legge. Tutte le autorità coinvolte (autorità di polizia, pubblici ministeri, giudici, funzionari dei servizi di mediazione e assistenza durante la libertà provvisoria, nonché assistenti sociali) devono ricevere una formazione specifica sull'approccio da adottare con i giovani. In linea di principio i procedimenti si svolgono a porte chiuse.

c) Minori parti lese (vittime di reati)

La normativa distingue tra parti lese e vittime di reati. Il codice di procedura penale definisce parti lese coloro che hanno subito danni alla persona, danni patrimoniali o non patrimoniali a causa di un reato, oppure coloro a spese dei quali l'autore del reato ha tratto vantaggio commettendo il reato stesso. Le parti lese godono di una serie di diritti, tra cui il diritto di presentare prove supplementari, di esaminare i fascicoli, di partecipare al procedimento principale e di presentare osservazioni sulla causa prima della conclusione del procedimento. Possono essere parti lese sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche.

Nella Repubblica ceca sin dal 2013 ai diritti delle vittime di reati è applicabile una normativa speciale (la legge sulle vittime di reati n. 45/2013) che, oltre ai diritti della parte lesa, sottolinea la necessità di adottare un approccio particolarmente cauto nei confronti delle vittime di attività criminose, e concede loro una serie di diritti per attenuare l'impatto delle azioni criminose sulla loro vita. In questo caso si definiscono vittime le persone fisiche che hanno subito (potrebbero aver subito) danni alla persona, danni patrimoniali o non patrimoniali a causa di un reato, oppure coloro a spese dei quali l'autore del reato ha tratto (o potrebbe aver tratto) vantaggio commettendo il reato stesso. I diritti speciali delle vittime comprendono in particolare un sostegno specifico, il diritto a essere informati, la protezione da pericoli incombenti, la protezione del diritto alla vita privata, la protezione da danni secondari e l'assistenza finanziaria. Le vittime inoltre hanno il diritto di essere accompagnate da un consulente di fiducia durante l'esecuzione di misure nel procedimento penale. I consulenti di fiducia sono persone scelte dalle vittime stesse per ottenere sostegno psicologico.

In base a questa normativa speciale le persone di età inferiore a 18 anni sono considerate vittime particolarmente vulnerabili, e pertanto godono di una serie di diritti oltre allo status di parte lesa nel procedimento penale e oltre ai diritti delle vittime. Tra i diritti delle vittime particolarmente vulnerabili figura l'assistenza gratuita. In linea di principio si deve accogliere la loro richiesta di evitare i contatti con l'autore del reato e di far svolgere l'interrogatorio pre-processuale a una persona dello stesso sesso o dell'altro sesso. L'interrogatorio pre-processuale delle vittime vulnerabili è svolto da personale qualificato in locali concepiti o adattati a tale scopo; se la vittima è un minore, l'interrogatorio pre-processuale è sempre tenuto da una persona qualificata a tale scopo, a eccezione dei casi in cui l'azione è urgente e non è possibile reperire una persona qualificata (per gli interrogatori con i minori cfr. di seguito).

d) Minori testimoni di reati

La normativa prevede eccezioni per gli interrogatori di persone di età inferiore a 18 anni che sono state testimoni di reati. In occasione dell'interrogatorio è necessario informare i minori del diritto di rifiutarsi di testimoniare e dell'obbligo di dire la verità senza nascondere alcun particolare. Al contempo è necessario informare i minori delle conseguenze della falsa testimonianza. Dal momento che non sono considerati penalmente responsabili, i minori di età inferiore a 15 anni non sono informati delle conseguenze della falsa testimonianza. Tale informazione dev'essere comunicata in modo adeguato all'età, nonché alla maturità intellettuale e morale del minore; ovviamente gli interrogatori si devono svolgere tenendo conto dell'età e del livello intellettuale del minore.

Quando l'interrogatorio di un minore riguarda circostanze il cui ricordo potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo psicologico e morale del minore a causa della sua età, è necessario svolgere l'interrogatorio con particolare cautela, trattandone il contenuto in modo da evitare la necessità di ripeterlo nelle fasi successive del procedimento.

Sono invitati a partecipare all'interrogatorio l'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori o qualsiasi altra persona dotata di esperienza nell'educazione giovanile, e che sia in grado di contribuire al corretto svolgimento dell'interrogatorio. È possibile altresì invitare i genitori a partecipare se la loro presenza può contribuire al corretto svolgimento dell'interrogatorio.

In linea di principio l'interrogatorio dei minori si svolge in speciali sale che dovrebbero creare un'atmosfera cordiale e a misura di minore, e agevolare così i contatti con il minore. Gli interrogatori sono svolti da agenti di polizia specificamente formati all'uopo. Soltanto un'autorità di polizia può porre domande a minori di età inferiore a 18 anni, per proteggerli da domande inopportune poste da persone prive di una formazione specifica.

Nelle fasi successive del procedimento i minori potranno essere nuovamente interrogati soltanto in caso di necessità. Sulla base di una decisione del giudice, in sede di procedimento giudiziario è possibile produrre prove mediante la lettura di verbali, l'ascolto o la visione di registrazioni audiovisive dell'interrogatorio utilizzando attrezzature di videoconferenza.

Per quanto riguarda le persone di età inferiore a 18 anni, la normativa privilegia la protezione dei dati personali e del diritto alla vita privata. Il codice di procedura penale stabilisce che, in relazione a un reato, nessuno può in alcun modo divulgare informazioni che consentano di accertare l'identità della parte lesa (la vittima) che sia di età inferiore a 18 anni. È vietato altresì divulgare immagini, registrazioni audiovisive o altre informazioni relative al procedimento giudiziario o a un'udienza pubblica che consentirebbero di determinare l'identità della parte lesa (la vittima). Le sentenze definitive divulgate sui mezzi di comunicazione pubblici non devono contenere né il nome, né il cognome, né l'indirizzo di residenza della parte lesa. Tenendo conto della persona della parte lesa, nonché della natura e del carattere del reato commesso, il presidente dell'organo giurisdizionale può decidere di applicare ulteriori restrizioni in merito alla pubblicazione di una sentenza definitiva di condanna per garantire l'adeguata tutela degli interessi della parte lesa. Le violazioni di tali obblighi sono perseguibili.

4. Adozione

Si definisce adozione il fatto di accettare come proprio il figlio di altre persone, distinguendo così tale istituto da altri concetti giuridici che stabiliscono la genitorialità. L'adozione può aver luogo soltanto come risultato della decisione di un organo giurisdizionale.

Il codice civile (legge 89/2012) fissa le seguenti condizioni per l'adozione:

  • l'adozione non è possibile tra parenti in rapporto di consanguineità lineare né tra fratelli e sorelle (tranne nel caso della maternità surrogata).
  • Si richiede una differenza d'età appropriata (di solito almeno 16 anni) tra l'adottante e il minore adottato.
  • È necessario il consenso del minore (se questi è di età superiore a 12 anni) oppure del tutore in caso di minore di età inferiore.
  • Le norme sull'adozione consentono di adottare minori che non hanno acquisito la piena capacità giuridica.
  • Il consenso dei genitori, dichiarato personalmente all'organo giurisdizionale. Il consenso all'adozione può essere revocato entro tre mesi dal giorno in cui è stato accordato (in alcuni casi è possibile revocare il consenso in data successiva). Il consenso dei genitori non è necessario se il loro domicilio è ignoto, se sono soddisfatte le condizioni per limitare la loro capacità giuridica, e se essi non manifestano interesse per il figlio o sono stati privati dei diritti e doveri genitoriali (che comprendono il diritto di acconsentire all'adozione del figlio) da un organo giurisdizionale.
  • Affidamento del minore prima dell'adozione. Si considera rilevante soltanto l'affidamento stabilito in forza della decisione di un organo giurisdizionale, che in tal caso può ordinare l'affidamento soltanto dopo tre mesi dal giorno in cui un genitore ha acconsentito all'adozione. L'organo giurisdizionale deciderà sull'affidamento del minore all'adottante prima dell'adozione, soltanto dopo aver svolto un'indagine sulla reciproca idoneità del minore e dell'adottante.
  • Decisione di adozione da parte dell'organo giurisdizionale. Oltre a quanto si è appena esposto, l'organo giurisdizionale deve accertare che il rapporto tra adottante e adottato corrisponda a quello tra un genitore e un figlio, o almeno che sussistano le basi per un rapporto di questo tipo. L'adozione del minore deve rispettare i suoi diritti.

Le conseguenze dell'adozione sono le seguenti:

  • i rapporti preesistenti tra il minore e la famiglia biologica vengono meno, mentre emergono nuovi rapporti di status tra l'adottato e l'adottante e i loro parenti. In forza della decisione dell'organo giurisdizionale sull'adozione, l'adottante è inserito nei dati anagrafici.
  • L'adottato acquisisce lo status di figlio dell'adottante o degli adottanti; l'adottato e l'adottante o gli adottanti hanno gli stessi diritti e obblighi che sussistono in un rapporto tra genitore e figlio naturali.
  • Qualora sia modificato il cognome, l'adottato può avere un cognome composto.
Ultimo aggiornamento: 22/05/2024

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