- 1. La capacità di agire del minore
- 2. L’accesso a procedimenti adeguati
- 3. Leggi e misure volte a ridurre i tempi nelle cause che coinvolgono minori
- 4. Meccanismi e procedimenti specifici di sostegno al minore e interesse superiore del minore
- 5. Esecuzione delle decisioni riguardanti i minori
- 6. L’adozione
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1. La capacità di agire del minore
Nel diritto francese un minore di 18 anni non ha capacità di agire. Deve essere rappresentato, nell’esercizio dei suoi diritti, dai propri rappresentanti legali. (nella maggior parte dei casi i genitori). A seconda della loro età e della loro capacità di discernimento, i minori devono essere coinvolti in tutte le decisioni che li riguardano e che incidono sulla loro vita.
2. L’accesso a procedimenti adeguati
Le pratiche relative ai minori sono seguite da personale specializzato, segnatamente dai magistrati specializzati del tribunal pour enfants (tribunale dei minori). La protezione giudiziaria dei minori e le associazioni abilitate a tal fine possono intervenire durante il procedimento che coinvolge il minore.
La legge prevede che un minore possa essere in conflitto con i propri genitori. In tal caso, un soggetto indipendente può essere nominato “amministratore ad hoc”.
In materia penale il minore ha diritto a consultare un avvocato senza il permesso dei genitori. Gode del patrocinio a spese dello Stato. L’avvocato è considerato il primo punto di accesso alle informazioni ed esercita un ruolo di assistenza e di protezione del minore. Può chiedere che un processo si tenga a porte chiuse, che il minore sia collocato in modo da non vedere l’imputato, che ogni ulteriore esame medico sia sostituito da un riesame del fascicolo o che non si tengano determinati atti d’indagine (come il confronto).
- Quando è un minore a essere imputato o chiamato in causa, il procedimento e la detenzione possono essere annullati se viene leso uno dei suoi diritti. Un minore di età superiore a 10 anni può essere trattenuto sotto la supervisione di professionisti debitamente formati in luoghi riservati ai minori.
- Quando un minore si trova a essere testimone in una causa, i magistrati e gli ufficiali di polizia giudiziaria tengono conto della sua condizione di vulnerabilità. I minori di 16 anni non devono prestare giuramento.
- La vittima minorenne gode di una protezione particolare e, se si costituisce parte civile in un procedimento, può chiedere il risarcimento dei danni subiti. Se l’imputato condannato non è solvibile, la vittima può, a seconda delle circostanze, ottenere un risarcimento da un fondo di garanzia per le vittime, dalla Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI, Commissione di risarcimento delle vittime di reato) e/o dal Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI, Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati).
In materia civile il minore deve generalmente essere rappresentato dal proprio rappresentante legale; viene nominato un amministratore quando esistono conflitti di interesse tra il minore e i suoi genitori. I genitori dispongono in tal caso di quindici giorni di tempo per presentare ricorso contro la nomina di un amministratore.
In alcune situazioni, la legge prevede espressamente che il minore possa agire direttamente (in particolare, in caso di minori in pericolo relativamente all’assistenza educativa, in caso di richieste di atto di notorietà finalizzate a determinare la filiazione, di richieste di emancipazione e di richieste di accertamento della cittadinanza per i minori stranieri “isolati”).
3. Leggi e misure volte a ridurre i tempi nelle cause che coinvolgono minori
In materia penale il procureur de la République (procuratore della Repubblica) può ordinare una presentazione immediata dinanzi al tribunale dei minori, affinché l’udienza possa tenersi entro un periodo di tempo compreso tra dieci giorni e due mesi. Questo procedimento è possibile solo se non sono necessarie ulteriori indagini sui fatti, per reati specifici in base all’età del minore e alla pena inflitta. D’altro canto, la comparizione a breve termine permette al procuratore della Repubblica di ordinare un’udienza dinanzi al tribunale dei minori entro un periodo di uno-tre mesi.
In materia civile non esistono disposizioni specifiche per accelerare i procedimenti di primo grado nelle cause che coinvolgono minori, ma quando viene presentato ricorso contro una decisione del tribunale dei minori, la legge indica che la causa doveva essere esaminata con priorità.
4. Meccanismi e procedimenti specifici di sostegno al minore e interesse superiore del minore
L’interesse del minore è un tema centrale nei procedimenti giudiziari che coinvolgono i minori. La legge rammenta spesso che il giudice deve motivare le proprie decisioni in base al criterio essenziale della tutela degli interessi del minore. Egli deve tenere conto della situazione familiare, sociale ed economica del minore e dell’opinione espressa. Non esiste tuttavia un protocollo o un documento normativo che definisca l’interesse superiore del minore.
In materia penale le autorità regionali avvertono l’autorità giudiziaria quando un minore è palesemente vittima di maltrattamenti o quando si presume lo sia. Se il minore ha subito abusi sessuali, il procuratore della Repubblica deve informare immediatamente il juge des enfants (giudice dei minori) e richiedere assistenza educativa.
Gli obblighi di segreto professionale non si applicano in caso di maltrattamento o di deprivazione dei minori. Molti reati contro minori hanno termini di prescrizione più lunghi, che iniziano a decorrere solo quando la vittima ha raggiunto la maggiore età. L’udienza relativa a un imputato minorenne deve tenersi a porte chiuse. È vietata la pubblicazione di qualsiasi contenuto dell’udienza.
In materia civile il giudice dei minori è competente nell’assistenza educativa, quando il minore è in pericolo. Tra l’altro il Codice civile francese conferisce un’estesa competenza al juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare), che deve prestare «particolare attenzione alla tutela degli interessi dei minori».
5. Esecuzione delle decisioni riguardanti i minori
In materia penale i genitori e l’avvocato del minore sono coinvolti direttamente nell’attuazione di qualsiasi misura. Durante la fase di indagine, il giudice dei minori o il giudice istruttore può ordinare alcuni provvedimenti (per i minori da 10 a 18 anni: misure di collocamento, libertà condizionale, riparazione e lavori diurni; per i minori da 13 a 18 anni: custodia cautelare, sorveglianza giudiziaria, arresti domiciliari con sorveglianza elettronica).
Il tribunale dei minori può ordinare, mediante sentenza, il ritorno in famiglia del minore tra i 10 e i 18 anni, la riparazione, la sospensione condizionale della pena con messa alla prova, i lavori diurni, le misure di collocamento e la protezione giudiziaria. Per i minori tra i 13 e i 18 anni, il tribunale dei minori può inoltre rivolgere un monito o un avvertimento solenne, ordinare una mediazione-riparazione, un lavoro diurno (che può consistere, dai 16 ai 18 anni, in attività di interesse generale), la libertà condizionale o la protezione giudiziaria. Ai minori tra i 10 e i 18 anni possono essere comminate pene, come il divieto di recarsi in determinati luoghi, di incontrare determinate persone, il collocamento e, in ultima istanza, per i minori di età superiore ai 13 anni, la detenzione (nella sezione minorile di un istituto di custodia cautelare o in un penitenziario specializzato per minori, in cui devono essere presenti educatori specializzati).
In materia civile, le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, all’assegno alimentare o alla protezione di un minore a rischio sono eseguibili immediatamente. A seconda della capacità di discernimento del minore, nella maggior parte dei casi sono i genitori a dover far eseguire la sentenza. In caso di conflitto con i genitori e se un tribunale non si è già pronunciato sulla questione (ad esempio nominando un tutore), verrà nominato un amministratore con il compito di ottenere l’esecuzione delle misure di interesse per il minore.
6. L’adozione
L’adozione si articola in più fasi: l’ottenimento di un’autorizzazione, l’abbinamento e la messa in contatto tra il minore e l’adottante e il procedimento giudiziario che crea il rapporto di filiazione. In Francia esistono due tipi di adozioni: l’adozione ordinaria (conservazione della filiazione originale) e l’adozione legittimante (solo per i minori di 15 anni, sostituzione con la filiazione dei genitori adottivi).
Il tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado) è competente in entrambi i casi e l’adozione può essere pronunciata solo se è nell’interesse del minore. Il minore di età superiore a 13 anni deve esprimere il proprio consenso all’adozione.
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