Diritti dei minori nei procedimenti giudiziari

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1. Capacità giuridica del minore

Secondo il diritto lettone, le persone che hanno raggiunto la maggiore età, vale a dire 18 anni, hanno capacità giuridica nei procedimenti civili. Le cause relative ai minori sono intentate dinanzi al giudice dai loro rappresentanti legali. Nella maggior parte dei casi, i rappresentanti legali sono i genitori o il tutore del minore.

Nei casi previsti dalla legge, i minori hanno il diritto di far valere i loro diritti processuali civili in modo indipendente. In tali casi i rappresentanti legali possono essere chiamati a prestare assistenza al minore nel procedimento giudiziario. Va osservato che il minore ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione e, a tal fine, di ricevere e trasmettere qualsiasi tipo di informazione, nonché il diritto di essere ascoltato in qualsiasi causa o procedimento che lo riguardi. Se un minore è in grado di esprimere un parere, occorre tenerne conto in funzione della sua età e della sua maturità.

2. Accesso ai procedimenti speciali

Il lavoro degli organi giurisdizionali è organizzato in modo tale da garantire che le cause che riguardano la tutela dei diritti e degli interessi dei minori siano trattate con urgenza.

Nelle cause che coinvolgono i minori, ad esempio le procedure di divorzio o di accertamento della filiazione e simili, la legge consente una maggiore discrezionalità nella divulgazione delle prove. Al fine di acquisire il punto di vista di un minore e sottoporlo al giudice, l'autorità comunale competente è generalmente adita, vale a dire un tribunale della famiglia composto da professionisti appositamente formati in grado di acquisire il punto di vista del minore in un ambiente familiare.

3. Aspetti multidisciplinari

La tutela dei diritti dei minori è attuata in collaborazione con la famiglia, gli organi dell'amministrazione centrale e locale, le organizzazioni pubbliche e altre persone fisiche e giuridiche.

Conformemente alla legge sulla tutela dei diritti dei minori, la collaborazione tra gli organi dell'amministrazione centrale e quelli dell'amministrazione locale in materia di tutela dei diritti dei minori e dei diritti familiari di loro competenza è coordinata dal ministero delle Politiche sociali.

La Lettonia dispone di una procedura specifica (regolamento del Consiglio dei ministri n. 545, del 12 settembre 2017, sulla collaborazione istituzionale in materia di tutela dei diritti dei minori) che disciplina l'organizzazione della collaborazione tra gli organi dell'amministrazione centrale e locale e le organizzazioni non governative in materia. A tale organizzazione contribuisce il supporto fornito da gruppi collegiali consultivi istituiti a livello comunale nonché il Consiglio per la collaborazione in materia di questioni relative ai minori. I gruppi di collaborazione si occupano, tra l'altro, di esaminare singoli casi relativi a possibili violazioni dei diritti dei minori laddove sia necessaria un'azione e una collaborazione rapide tra più istituzioni e laddove la situazione non possa essere risolta da un'unica istituzione o si sia rivelata impossibile da risolvere per un lungo periodo di tempo.

4. Formazione degli esperti

La legge prevede una vasta gamma di esperti (giudici, pubblici ministeri, avvocati, ufficiali giudiziari e psicologi degli organi giurisdizionali) che valutano lo stato mentale dei minori, nonché notai certificati, personale di polizia che si occupa di minori, ecc., i quali sono tenuti ad acquisire conoscenze specialistiche nell'ambito della tutela dei diritti dei minori. La formazione dei giudici in materia di diritti dei minori è organizzata dal ministero della Giustizia.

5. Interesse del minore

Ai sensi della legge sulla tutela dei diritti dei minori, i diritti e l'interesse del minore prevalgono in tutti i rapporti giuridici che lo riguardano. In Lettonia tutte le azioni che interessano un minore, siano esse svolte da istituzioni governative centrali o locali, organizzazioni pubbliche, altre persone fisiche o giuridiche, organi giurisdizionali e altre istituzioni incaricate dell'applicazione della legge, devono rispettare in via prioritaria i diritti e l'interesse del minore.

L'interesse superiore del minore deve essere tutelato da qualsiasi persona fisica e giuridica in tutte le azioni e decisioni che, direttamente o indirettamente, lo riguardano o possono interessarlo. Nel determinare l'interesse superiore del minore, l'obiettivo dovrebbe essere quello di trovare una soluzione sostenibile per la situazione del minore, tenendo debitamente conto della sua situazione specifica e dei criteri stabiliti dalla legge.

6. Monitoraggio ed esecuzione delle decisioni nei processi giudiziari riguardanti i minori

Non appena una sentenza che incide sui diritti e sull'interesse del minore diventa esecutiva o è immediatamente esecutiva ma non è attuata, il rappresentante legale del minore può presentare un titolo esecutivo all'ufficiale giudiziario. Il giudice non informa personalmente il minore della propria decisione. Si presume che i genitori o il tutore del minore, in qualità di rappresentante legale, e agendo nell'interesse superiore del minore, illustrino la sentenza del giudice al minore in funzione della capacità dello stesso di comprenderla nonché le informazioni necessarie sui progressi compiuti nell'esecuzione della decisione. Se necessario, ai fini dell'esecuzione delle decisioni in materia di diritto di affidamento e di visita, l'ufficiale giudiziario collabora con il tribunale della famiglia, impartendo istruzioni affinché siano fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione e le parti partecipino all'azione esecutiva.

7. Accesso ai mezzi di ricorso

Nei procedimenti civili, le cause che coinvolgono minori sono gestite dai loro rappresentanti legali, i quali sono generalmente i genitori o il tutore del minore. Se la legge consente ai minori di esercitare i loro diritti processuali civili in modo indipendente, sono chiamati anche i loro rappresentanti legali.

È previsto un ulteriore strumento di tutela per i minori provenienti da contesti di violenza familiare. Se un minore è oggetto di violenza o di controllo coercitivo, l'istanza di tutela nell'interesse superiore del minore può essere presentata non solo da uno dei genitori o dal tutore del minore, ma anche da un tribunale della famiglia o da un pubblico ministero. Ciò significa che se il rappresentante legale del minore, per qualsiasi motivo, non interviene per tutelare i diritti del minore, una delle suddette autorità competenti può presentare istanza al giudice. Va osservato che la protezione contro la violenza può essere richiesta in qualsiasi fase del procedimento civile, anche prima che sia intrapresa l'azione legale.

8. Procedura di adozione, compresa l'adozione internazionale

In Lettonia l'adozione di un minore è consentita se è nell'interesse superiore del minore stesso. Le basi giuridiche per l'adozione sono stabilite nel diritto civile. La procedura di adozione è disciplinata da un regolamento del Consiglio dei ministri. L'adozione è soggetta all'approvazione dell'organo giurisdizionale. Un minore può essere adottato se, prima dell'approvazione dell'adozione, è stato affidato alla cura e alla custodia dell'adottante e se un istituto di tutela e custodia istituito da un'autorità locale - un tribunale della famiglia - ha stabilito che il minore e l'adottante sono reciprocamente compatibili e vi sono ragionevoli motivi per ritenere che l'adozione farà sorgere un vero e proprio rapporto genitore/figlio tra gli stessi. Nel caso di un minore che abbia raggiunto l'età di 12 anni, è richiesto il suo consenso all'adozione.

La persona che intende adottare un minore deve presentare la relativa domanda al tribunale della famiglia. Al fine di accertare l'idoneità all'adozione, il tribunale della famiglia conduce un'indagine sulla famiglia adottiva conformemente alla procedura di adozione. Un minore può essere collocato presso una famiglia adottiva su decisione di un tribunale della famiglia.

Nei casi e secondo le procedure previste dalla legge, un minore può essere adottato in un paese straniero vincolato dalla convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale e dalla convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, con il quale la Lettonia ha concluso un trattato bilaterale che definisce le specifiche della cooperazione giudiziaria reciproca nel settore delle adozioni straniere. Un minore può essere adottato all'estero non appena la Commissione per le adozioni straniere ha concluso che il processo di adozione internazionale è conforme ai principi di tutela dei diritti del minore stabiliti dalla legge e risponde all'interesse superiore del minore.

Ultimo aggiornamento: 19/08/2024

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