Diritto di continuare a beneficiare di misure di protezione qualora debba trasferirsi in un altro Stato membro
Per tutelarla efficacemente in qualità di vittima (in particolare vittima di diverse forme di violenza domestica e atti persecutori - stalking) da violenza e molestie, le autorità nazionali spesso possono emanare misure specifiche che la riguardano (limitazioni alla libertà di movimento, o un ordine di protezione simile), e contribuiscono a prevenire ulteriori aggressioni o ulteriori aggressioni da parte dell'autore del reato. Se ha ottenuto un ordine di protezione in uno Stato membro, lei può voler continuare a beneficiare di tale tutela quando si trasferisce o viaggia in un altro Stato membro. A tal fine, l'Unione europea ha messo in atto un meccanismo per il riconoscimento reciproco delle misure di protezione.
Le misure di protezione nazionali possono essere di diritto amministrativo, penale o civile, e la loro natura e durata, il loro campo di applicazione e le rispettive procedure di adozione variano tra gli Stati membri. A causa delle diverse basi giuridiche nel diritto dell'UE per il reciproco riconoscimento delle misure di diritto civile e penale, due strumenti distinti erano richiesti per garantire la circolazione delle tre tipologie di misure di protezione più comuni nell'UE. Gli ordini di protezione oggetto della direttiva e del regolamento riguardano situazioni in cui lei come vittima o potenziale vittima di reato beneficia del fatto che alla persona che determina il rischio viene imposto un divieto o ne viene regolamentato l'ingresso in taluni luoghi; inoltre a questa persona può essere impedito di contattarla o di avvicinarla.
La Direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo (OPE) istituisce un meccanismo che consente il riconoscimento diretto di ordini di protezione quale misura di diritto penale emesso tra Stati membri.
Se lei beneficia di un ordine di protezione in materia penale emesso in uno Stato membro, può richiedere un ordine di protezione europeo.
La protezione dev'essere concessa tramite una nuova misura di protezione adottata dallo Stato membro nel quale viaggerà o si trasferirà: ciò con una procedura semplificata e accelerata.
Gli Stati membri erano tenuti a recepire le disposizioni della direttiva nelle leggi nazionali entro l'11 gennaio 2015.
Tuttavia, se lei beneficia di un ordine di protezione in materia civile emesso nello Stato membro ove è residente può invocare il Regolamento (UE) N. 606/2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, che istituisce un meccanismo che consente il riconoscimento diretto di ordini di protezione quali strumenti di diritto civile tra Stati membri.
Pertanto, se nei suoi confronti è stato emesso un ordine di protezione di diritto civile rilasciato dal suo Stato membro di residenza, lei può invocarlo direttamente negli altri Stati membri ottenendo un certificato nel quale si attestano i suoi diritti e presentandolo alle autorità competenti.
Il regolamento è in applicazione dall'11 gennaio 2015.
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