- 1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
- 2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
- 3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
- 4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
- 5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
- 6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
- 7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
- 8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro
- 9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
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1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
Per regime patrimoniale tra coniugi s'intende l'insieme delle norme giuridiche destinate a organizzare i rapporti patrimoniali tra coniugi e nei confronti di terzi. Il regime patrimoniale disciplina le norme applicabili ai coniugi in materia di poteri e di proprietà sui beni, sia durante il regime che allo scioglimento dello stesso per decesso o divorzio.
I coniugi che non hanno scelto un regime patrimoniale nell'ambito di un contratto di matrimonio sono soggetti al regime della comunione legale dei beni limitata agli acquisti successivi al matrimonio, secondo la definizione degli articoli 1401 e seguenti del codice civile.
Questa comunione legale distingue tre masse di beni: i beni di ciascun coniuge e i beni comuni ai coniugi.
Restano personali tutti i beni di cui i coniugi erano in possesso prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio per eredità, donazione o lascito (articolo 1405 del codice civile). Rimangono propri anche alcuni beni personali (come gli indumenti, le azioni risarcitorie per lesioni personali o danni morali, ecc.) definiti all'articolo 1404 del codice civile. Anche i beni acquisiti a titolo di accessori o in cambio di beni propri costituiscono beni di proprietà personale (articoli 1406 e 1407 del codice civile).
La comunione dei beni è costituita da quei beni acquisiti durante il matrimonio, insieme o separatamente dai coniugi, tra cui le entrate e le retribuzioni dei coniugi. Esiste anche una presunzione di comunione, sancita dall'articolo 1402 del codice civile, che consente di considerare acquisti in comunione successivi al matrimonio tutti quei beni di cui non si possa dimostrare la proprietà personale.
In linea di principio, ciascuno dei coniugi ha il diritto di amministrare e di disporre da solo dei beni comuni (articolo 1421 del codice civile), ma per gli atti più gravi è richiesto il consenso di entrambi i coniugi, come gli atti di disposizione a titolo gratuito, l'alienazione e la costituzione di diritti reali sui beni immobili, gli avviamenti commerciali, i diritti sociali non negoziabili, ecc. (articoli 1422 e 1424 del codice civile).
2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
Per quanto riguarda le norme sostanziali, esiste un principio di libertà in materia di convenzioni matrimoniali. L'articolo 1387 del codice civile stabilisce infatti che "la legge disciplina l'associazione coniugale in materia di beni solo in assenza di particolari convenzioni che i coniugi possono stipulare a loro discrezione, purché non siano contrarie al buon costume né alle disposizioni seguenti".
I coniugi sono quindi liberi di scegliere il regime patrimoniale vigente tra loro, fermo restando il rispetto delle disposizioni obbligatorie del regime primario di cui agli articoli 212 e seguenti del codice civile.
Il codice civile propone diversi tipi di regimi convenzionali: la comunione convenzionale dei beni (come il regime di comunione universale di cui all'articolo 1526 del codice civile), la separazione dei beni (articoli 1536 e seguenti del codice civile) e la partecipazione agli acquisti successivi al matrimonio (articoli 1569 e seguenti del codice civile).
Per quanto riguarda le norme formali, le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate con atto notarile, a pena di nullità, prima della celebrazione del matrimonio (articoli 1394 e 1395 del codice civile) e possono essere modificate nelle stesse forme sempre con atto notarile, alle condizioni di cui all'articolo 1397 del codice civile. Da quando la legge n. 2019-222 del 23 marzo 2019 relativa alla programmazione 2018-2022 e alla riforma della giustizia è entrata in vigore, è possibile cambiare il regime matrimoniale senza aspettare che siano trascorsi due anni e non è in linea di principio più necessaria la relativa omologazione giudiziaria (salvo in caso di opposizione dei creditori o dei figli maggiorenni).
3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
Il principio della libertà delle convenzioni matrimoniali è limitato dalle disposizioni obbligatorie del regime primario applicabili a tutti i regimi senza distinzioni.
Tale disposizioni sono definite dagli articoli 212 e seguenti del codice civile. Tra queste si ricordino, in particolare, le disposizioni a tutela dell'abitazione familiare (articolo 215, comma 3) e le norme sul contributo agli oneri del matrimonio (articolo 214 del suddetto codice) e sulla solidarietà nei debiti familiari (articolo 220 del codice civile).
4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
In caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il regime patrimoniale viene sciolto e liquidato.
La liquidazione del regime patrimoniale è una procedura effettuata dinanzi a un notaio che consiste nel determinare e nel valutare i beni e i debiti che spetteranno a ciascun coniuge.
L'intervento del notaio non è tuttavia obbligatorio se non ci sono beni immobili da ripartire.
Le cause dello scioglimento della comunione sono previste all'articolo 1441 del codice civile e sono: il decesso di uno dei coniugi, l'assenza dichiarata, il divorzio, la separazione personale, la separazione dei beni e il cambio di regime patrimoniale.
Quanto alla data degli effetti del divorzio, in caso di divorzio consensuale, il matrimonio si ritiene sciolto alla data in cui la convenzione di divorzio stipulata con scrittura privata controfirmata dagli avvocati acquisisce esecutività, mentre in caso di divorzio giudiziale, il matrimonio è sciolto dal giorno in cui la sentenza di divorzio diventa definitiva.
5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
Il decesso di uno dei coniugi è motivo di scioglimento del regime patrimoniale; lo scioglimento è effettuato alla data del decesso, sia per i rapporti tra coniugi sia nei confronti di terzi. Per i coniugi uniti in matrimonio nel regime della comunione legale, l'articolo 1441 del codice civile prevede lo scioglimento della comunione con il decesso di uno dei coniugi.
In caso di decesso di una persona sposata, è necessaria una doppia liquidazione: quella del regime patrimoniale e poi quella dell'eredità.
Ai sensi dell'articolo 763 del codice civile, il coniuge superstite che occupava come prima casa un'abitazione appartenente a entrambi i coniugi o totalmente dipendente dall'eredità beneficia di un diritto di godimento gratuito su tale abitazione della durata di un anno: è questo un effetto del matrimonio.
6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
È il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) a essere competente in materia di regimi patrimoniali (legge n. 2009-506 del 12 maggio 2009 sulla semplificazione del diritto, decreto n. 2009-1591 del 17 dicembre 2009 sul procedimento dinanzi al giudice competente in materia familiare nei regimi patrimoniali del matrimonio e in caso di patrimonio indiviso, circolare CIV/10/10 del 16 giugno 2010 sulle competenze del giudice competente in materia familiare nell'ambito della liquidazione).
In caso di divorzio consensuale senza intervento giudiziario, la convenzione tra coniugi assume la forma di scrittura privata controfirmata dagli avvocati e depositata nel registro di un notaio (articolo 229-1 del codice civile). Nel divorzio consensuale, la liquidazione del regime patrimoniale deve essere contestuale al divorzio. La convenzione deve comprendere necessariamente una dichiarazione di liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi. Quando la liquidazione riguarda beni soggetti a pubblicità fondiaria (in particolare beni immobili), questa dichiarazione deve essere redatta in forma pubblica (articolo 229, terzo comma, del codice civile) e, in tal caso, sono coinvolti due avvocati e un notaio.
In generale, il notaio è una figura chiave nella liquidazione di un regime patrimoniale tra coniugi ogni volta che la liquidazione riguarda almeno un bene immobile soggetto a pubblicità fondiaria.
Solo le situazioni controverse o senza accordo sono sottoposte alla decisione del giudice.
7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
L'articolo 220 del codice civile - disposizione del regime primario applicabile indipendentemente dal regime patrimoniale tra coniugi - disciplina le relazioni tra i coniugi e terzi. Questo articolo stabilisce un principio di solidarietà tra coniugi per i debiti familiari: "Ciascuno dei coniugi ha il potere di stipulare da solo contratti aventi ad oggetto il mantenimento della famiglia o l'istruzione dei figli: in tal senso, qualsiasi debito contratto da uno dei coniugi vincola in solido anche l'altro. Il principio di solidarietà non si applica tuttavia alle spese manifestamente eccessive in considerazione del tenore di vita della famiglia, dell'utilità o inutilità dell'operazione o della buona o cattiva fede del terzo contraente. Inoltre, a meno che i suddetti contratti non siano stati stipulati con il consenso di entrambi i coniugi, il principio di solidarietà non si applica nemmeno agli acquisti rateali né ai prestiti, a meno che questi ultimi non riguardino somme modeste necessarie ai bisogni della vita corrente e che l'importo cumulativo di tali somme, in caso di più prestiti, non sia manifestamente eccessivo rispetto al tenore di vita della famiglia".
Nell'ambito del regime della comunione legale, i creditori possono di norma perseguire il pagamento dei debiti che i coniugi sono tenuti a saldare sui beni comuni, in virtù dell'articolo 1413 del codice civile.
Le entrate e le retribuzioni di un coniuge non possono tuttavia essere sequestrate dai creditori del coniuge se l'obbligazione è stata contratta per il mantenimento della famiglia o per l'istruzione dei figli, ai sensi dell'articolo 220 del codice civile (articolo 1414 del codice civile).
Nemmeno i beni comuni possono essere impegnati quando un coniuge stipula da solo una cauzione o un prestito. In tal caso sono impegnati solo i beni personali e i redditi del coniuge contraente, a meno che l'altro coniuge non vi abbia espressamente acconsentito (articolo 1415 del codice civile).
8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro
Per liquidare un regime patrimoniale tra coniugi è necessario individuare le diverse masse patrimoniali (beni personali e beni comuni, ricompense e crediti tra coniugi, attività e passività). Se esistono masse oggetto di divisione patrimoniale, la ripartizione avviene successivamente per effettuare la ripartizione dei beni e dei valori tra coniugi.
Nel regime della comunione legale limitata agli acquisti successivi al matrimonio, il principio prevede che i beni in comunione siano divisi equamente tra i coniugi. Le parti possono tuttavia aver concordato nel contratto di matrimonio una diversa ripartizione, non in parti eguali.
La divisione della comunione può essere amichevole o giudiziale. In una divisione amichevole, viene stipulata tra i coniugi una convenzione di divisione che può assumere la forma di atto notarile, se questo si riferisce a beni soggetti a pubblicità fondiaria. La divisione è invece giudiziale se le parti non riescono ad accordarsi sulla liquidazione o sulla ripartizione dei beni. Il giudice si pronuncia a quel punto sulle domande di mantenimento del patrimonio indiviso o di attribuzione preferenziale (articolo 831 del codice civile).
A prescindere dal fatto che la divisione sia amichevole o giudiziale, il processo si conclude con la costituzione di lotti secondo un principio di divisione egualitaria basata sul valore. In tal senso, ogni condividente riceve beni per un valore pari al valore dei suoi diritti nel patrimonio indiviso. Se la consistenza della massa non permette di costituire lotti di pari valore, alla loro disparità si pone rimedio con una compensazione. Alcuni beni possono essere oggetto di attribuzione preferenziale nel lotto di un condividente.
La divisione patrimoniale ha effetto dichiarativo, nel senso che ogni coniuge è considerato, per fictio iuris, come se avesse sempre avuto la proprietà dei beni contenuti nel suo lotto e come se non la avesse mai avuta sugli altri beni della divisione.
9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
In caso di divisione amichevole dei beni soggetti a pubblicità fondiaria (ovvero beni immobili), l'atto di liquidazione-divisione deve necessariamente essere ricevuto in forma notarile.
L'articolo 710-1 del codice civile prevede infatti che "per dare luogo alle formalità di pubblicità fondiaria, qualsiasi atto o diritto deve scaturire da un atto ricevuto in forma pubblica da un notaio che esercita in Francia oppure risultare da una decisione giurisdizionale o da un atto pubblico emesso da un'autorità amministrativa".
In tal caso, oltre alle spese e agli onorari del notaio, i coniugi devono pagare un diritto di divisione pari al 2,5 % del valore netto dei beni oggetto di divisione.
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