Regime patrimoniale tra coniugi

Lettonia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

In Lettonia i regimi patrimoniali tra coniugi sono disciplinati dalla sezione I ("Regimi patrimoniali giuridici tra coniugi"), sottocapitolo 4 ("Regimi patrimoniali tra coniugi"), parte I "Diritto di famiglia" del codice civile lettone (Civillikums), segnatamente dagli articoli da 89 a 110 di tale codice.

Ciascun coniuge mantiene i beni che gli appartenevano prima del matrimonio, nonché quelli che acquisisce durante il matrimonio, come propri beni separati. Qualsiasi bene acquisito congiuntamente dai coniugi durante il matrimonio, oppure acquisito separatamente da uno di essi, ma utilizzando le risorse di entrambi o con l'aiuto dell'altro coniuge, è un bene comune di entrambi i coniugi; in caso di dubbi, si presume che il bene in questione appartenga in egual misura a entrambi i coniugi.

Per la durata del matrimonio ciascun coniuge ha il diritto di gestire e utilizzare tutti i propri beni: sia quelli che possedeva prima del matrimonio, sia quelli acquisiti durante il matrimonio. I coniugi gestiscono e cedono congiuntamente il patrimonio matrimoniale condiviso; tuttavia, previo accordo di entrambi i coniugi, tale patrimonio può anche essere gestito separatamente da uno di essi. Per la cessione di tali beni da parte di uno dei coniugi è necessario il consenso dell'altro coniuge.

I beni separati di ciascun coniuge sono specificamente:

  1. i beni di proprietà di un coniuge prima del matrimonio, o i beni che i coniugi hanno pattuito in un contratto di considerare beni separati;
  2. gli oggetti di uso personale di uno solo dei due coniugi oppure necessari per l'esercizio indipendente della professione;
  3. i beni acquisiti a titolo gratuito durante il matrimonio da uno dei coniugi;
  4. il reddito derivante dai beni separati di un coniuge, non trasferito per soddisfare i bisogni della famiglia e i bisogni del nucleo familiare;
  5. i beni che sostituiscono i beni di cui ai punti da 1 a 4.

Al coniuge che afferma che alcuni beni specifici costituiscono beni separati spetta l'onere di dimostrarlo. Il fatto che un bene immobile costituisca bene separato di un coniuge è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono stabilire, modificare o estinguere i propri diritti patrimoniali mediante un accordo sul regime patrimoniale stipulato prima o durante il matrimonio.

Le parti di un accordo sul regime patrimoniale tra coniugi possono applicare, in luogo di un regime patrimoniale previsto dalla legge (articoli 89 e segg. del codice civile), il principio della separazione dei beni durante il matrimonio (articoli 117 e segg. del codice civile) oppure istituire un sistema di comunione completa dei beni (articoli 124 e segg.).

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi stabilisce un sistema di comunione completa dei beni, i beni che appartenevano a ciascun coniuge prima del matrimonio e i beni acquisiti da ciascun coniuge durante il matrimonio sono riuniti in un'entità comune indivisibile che, durante il matrimonio, non appartiene in parti separate a nessuno dei due coniugi. In un accordo sul regime patrimoniale tra coniugi che stabilisce un sistema di comunione completa dei beni, i coniugi decidono di comune accordo chi di essi sarà responsabile della gestione del sistema (il marito, la moglie o entrambi congiuntamente). Se il responsabile della gestione del sistema è uno dei due coniugi, questi può, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 128, utilizzare il patrimonio senza renderne conto e cederlo a proprio nome; spetta a tale coniuge sostenere le spese della famiglia e del nucleo familiare.

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi sancisce il principio della separazione dei beni durante il matrimonio, ciascun coniuge non solo mantiene i beni che gli appartenevano separatamente prima del matrimonio, ma può anche acquisirli, utilizzarli o cederli a titolo individuale, indipendentemente dall'altro coniuge.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Un coniuge può affidare i propri beni o la propria parte del patrimonio coniugale comune alla gestione dell'altro coniuge, che è obbligato a conservare e proteggere tale patrimonio ricorrendo a tutti i mezzi a sua disposizione. Se i beni immobili comuni dei coniugi sono registrati nel Registro immobiliare a nome di uno dei due coniugi, si presume che l'altro coniuge abbia affidato la propria parte di quei beni alla gestione del coniuge a nome del quale essi sono registrati.

Un coniuge che gestisca immobili appartenenti all'altro coniuge deve non solo effettuare le riparazioni necessarie, ma anche apportare migliorie nella misura in cui il reddito derivante dalle attività dell'altro coniuge lo consente.

I beni immobili di uno dei due coniugi possono essere dati in locazione o in affitto dall'altro coniuge per un periodo di tempo non superiore a tre anni e senza che l'accordo sia registrato nel Registro immobiliare. Perché un coniuge possa cedere elementi del patrimonio dell'altro coniuge che il primo coniuge amministra in modo che le sue azioni eccedano i normali limiti di gestione, il primo coniuge deve ottenere il consenso dell'altro coniuge.

Entrambi i coniugi sono tenuti a sostenere le spese della famiglia e del nucleo familiare attingendo al patrimonio coniugale comune. Se il patrimonio coniugale comune è insufficiente per sostenere la famiglia, ciascun coniuge può chiedere all'altro di contribuire alle spese della famiglia e del nucleo familiare in misura proporzionale alla sua situazione finanziaria separata. Se i coniugi vivono separati, uno di essi può, se necessario, chiedere all'altro coniuge risorse proporzionate alla situazione finanziaria di quest'ultimo per garantire al richiedente il precedente tenore di vita.

Una dote assegnata a una donna, al momento del matrimonio, da genitori, parenti o altre persone, è di proprietà della moglie anche se è consegnata al marito.

Gli elementi seguenti sono considerati patrimonio personale del coniuge:

  1. i beni che già appartenevano ai coniugi prima della data del matrimonio;
  2. i beni ricevuti come dono o eredità dopo la data del matrimonio;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge;
  4. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con gli introiti derivanti dal trasferimento o dallo scambio di beni personali, a condizione che ciò sia dichiarato esplicitamente al momento dell'acquisizione.

Rientrano nel regime di comunione anche i beni seguenti:

  1. i frutti propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
  2. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. le aziende gestite congiuntamente da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio, per quanto riguarda gli atti concernenti i beni della comunione, rientrano tra le responsabilità di ciascun coniuge separatamente; i due coniugi sono invece congiuntamente responsabili per gli atti di straordinaria amministrazione.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

I rapporti patrimoniali giuridici tra i coniugi si interrompono:

  1. in base a un accordo stipulato tra i coniugi;
  2. in caso di morte di uno dei coniugi;
  3. in caso di divorzio oppure in costanza di matrimonio, su richiesta di uno dei due coniugi, qualora i debiti dell'altro coniuge superino il valore del suo patrimonio separato oppure se, a causa delle sue azioni, il patrimonio corra il rischio di ridursi in misura significativa o di venire dissipato.

Nella suddivisione del patrimonio coniugale comune si prendono in considerazione tutti i beni dei coniugi non riconosciuti come beni separati di uno dei coniugi: in particolare i beni mobili e immobili con tutte le loro pertinenze, nonché i crediti e gli obblighi dei coniugi.

Il patrimonio coniugale comune è suddiviso in base alle disposizioni generali su cui si fondano le procedure per la divisione di un patrimonio (articoli 731 e segg.).

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Se i rapporti patrimoniali giuridici tra i coniugi si interrompono a causa della morte di uno dei coniugi, una volta separata la parte spettante al coniuge superstite la parte del coniuge defunto è trasmessa ai suoi eredi.

Il coniuge superstite eredita dal coniuge defunto a prescindere dalla forma di rapporto patrimoniale vigente tra i coniugi durante il matrimonio.

Il coniuge riceve la quota del patrimonio che spetta a ciascun figlio qualora il numero dei figli che hanno espresso la volontà di ereditare sia inferiore a quattro. Se tale numero è uguale o superiore a quattro, il coniuge superstite ne riceve un quarto.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Sono competenti le autorità giudiziarie secondo le regole generali.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

I coniugi sono ritenuti responsabili degli obblighi che hanno sottoscritto congiuntamente per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare a misura del patrimonio comune, e ciascuno di essi a misura del proprio patrimonio separato qualora il patrimonio comune sia insufficiente.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi che ha sottoscritto individualmente per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare a misura del proprio patrimonio, qualora il patrimonio coniugale comune sia insufficiente. L'altro coniuge è ritenuto responsabile di tali obblighi a misura del proprio patrimonio solo qualora il corrispettivo ricevuto in base ai suoi obblighi sia stato utilizzato per soddisfare i bisogni della famiglia o i bisogni del nucleo familiare.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi derivanti da un proprio illecito, in primo luogo a misura del proprio patrimonio separato, ma qualora questo sia insufficiente a misura della propria quota del patrimonio coniugale comune.

Un coniuge è ritenuto responsabile degli obblighi sottoscritti a suo nome, oppure senza il consenso dell'altro coniuge, in primo luogo a misura del proprio patrimonio separato, ma qualora questo sia insufficiente a misura della propria quota del patrimonio coniugale comune.

Il patrimonio di un coniuge non è utilizzato per soddisfare gli obblighi dell'altro coniuge. Per quanto riguarda i debiti di uno dei coniugi, se la procedura di recupero è avviata nei confronti del patrimonio separato dell'altro coniuge, quest'ultimo può chiedere che tale patrimonio sia escluso dalla procedura di recupero. Per quanto riguarda i debiti di uno dei coniugi, se la procedura di recupero è avviata nei confronti del patrimonio coniugale comune, l'altro coniuge può chiedere che il patrimonio sia diviso e la sua parte sia esclusa dalla procedura di recupero.

La divisione del patrimonio coniugale non priva i creditori dei coniugi dei loro diritti. I diritti acquisiti da terzi rimangono validi.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro

Se il patrimonio coniugale comune in costanza di matrimonio è stato diviso, ai rapporti patrimoniali tra coniugi si applicano le disposizioni che sanciscono il principio della separazione dei beni durante il matrimonio (articoli 117 e segg.).

Se l'accordo sul regime patrimoniale tra coniugi sancisce il principio della separazione dei beni durante il matrimonio, ciascun coniuge non solo mantiene i beni che gli appartenevano separatamente prima del matrimonio, ma può anche acquisirli, utilizzarli o cederli a titolo individuale, indipendentemente dall'altro coniuge.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Per rendere vincolanti nei confronti di terzi gli accordi sul regime patrimoniale tra coniugi, tali accordi devono essere registrati nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi e, nel caso di beni immobili, anche nel Registro immobiliare.

Al coniuge che afferma che alcuni beni specifici costituiscono beni separati spetta l'onere di dimostrarlo. Il fatto che un bene immobile costituisca bene separato di un coniuge è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare.

Il fatto che un bene immobile rientri nel regime di comunione dei beni è comprovato dalla registrazione nel Registro immobiliare. Ciascuno dei coniugi può chiedere che i diritti sui beni immobili inclusi nel regime di comunione dei beni siano registrati nel Registro immobiliare a nome di entrambi i coniugi.

Se il patrimonio coniugale comune in costanza di matrimonio è stato diviso, ai rapporti patrimoniali tra coniugi si applicano le disposizioni che sanciscono il principio della separazione dei beni durante il matrimonio. Contratti e sentenze giudiziarie acquisiscono carattere vincolante nei confronti di terzi dopo la registrazione nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi oppure, in caso di beni immobili, dopo la registrazione nel Registro immobiliare.

Estratti delle registrazioni nel Registro dei regimi patrimoniali tra coniugi sono immediatamente pubblicati a titolo informativo nella gazzetta ufficiale, e avvisi concernenti i beni immobili sono comunicati all'ufficio del Registro immobiliare per la registrazione nel Registro immobiliare.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.