- 1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
- 2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
- 3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
- 4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
- 5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
- 6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
- 7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
- 8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
- 9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
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1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
Il codice civile del Lussemburgo (Code Civil) stabilisce che, in assenza di una convenzione matrimoniale (contrat de mariage), i coniugi sono soggetti al regime patrimoniale legale (régime matrimonial) (cfr. gli articoli 1400 e seguenti del codice civile). In tale caso il regime applicabile è quello della comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio (communauté des biens réduite aux acquêts), generalmente denominato comunione dei beni (communauté légale). Tali norme distinguono tra beni comuni (biens communs) e beni propri di ciascun coniuge (biens propres).
I beni di cui i coniugi erano in possesso prima del matrimonio restano personali. In linea di principio, i beni acquisiti durante il matrimonio fanno parte del patrimonio comune dei coniugi (salari e stipendi, prestazioni e redditi prodotti da beni propri, beni acquisiti a titolo oneroso).
Si presuppone che i beni per i quali i coniugi non possono dimostrare la proprietà rientrino nel patrimonio comune.
Esistono diverse eccezioni a tale presunzione, tra cui i beni di natura personale e i diritti strettamente personali che si considerano parte del patrimonio personale. Ad esempio, si considerano parte del patrimonio personale gli indumenti, i ricordi familiari, il diritto d'autore o i diritti di proprietà industriale e le azioni di risarcimento (articolo 1404 del codice civile). Restano inoltre personali i beni acquisiti durante il regime della comunione legale per eredità, donazione o lascito (articolo 1405 del codice civile).
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/civil/20220701
2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
L'articolo 1387 del codice civile relativo al principio della libertà relativa alle convenzioni matrimoniali stabilisce infatti che "la legge disciplina l'associazione coniugale in materia di beni solo in assenza di particolari convenzioni che i coniugi possono stipulare a loro discrezione, purché non siano contrarie alla morale comune né alle disposizioni seguenti".
I coniugi possono accordarsi sul regime patrimoniale legale mediante la redazione di una convenzione matrimoniale. È possibile stabilire tale convenzione liberamente o ricorrere a una delle forme predeterminate previste dal codice civile.
Stipulando una convenzione matrimoniale, i coniugi possono istituire un regime di comunione dei beni universale (communauté universelle). A norma di tale regime, i coniugi non possiedono beni propri eccetto i beni, che per loro stessa natura, appartengono a uno di essi (indumenti personali, ricordi familiari etc.). Tutti i beni sono di proprietà comune(beni mobili, beni immobili, beni acquisiti durante il matrimonio e posseduti alla data del matrimonio). Similmente i debiti dei coniugi sono detenuti congiuntamente ed entrambi i coniugi ne sono ritenuti solidalmente responsabili.
Il codice civile prevede una seconda tipo di regime patrimoniale coniugale: la separazione dei beni (séparation de biens). Tale regime si basa sul principio secondo il quale i coniugi non possiedono beni comuni. Ciascun coniuge resta esclusivo proprietario di tutti i propri beni. Pertanto conserva il diritto esclusivo di amministrare, godere e disporre liberamente dei beni personali. Analogamente è responsabile solamente dei propri debiti (contratti prima o durante il matrimonio), fatta eccezione per i debiti contratti da uno dei coniugi relativamente al mantenimento della famiglia o all'educazione dei figli. Tale tipologia di debiti è sempre vincolante per entrambi i coniugi.
Per quanto concerne le condizioni procedurali, le convenzioni matrimoniali sono stipulate mediante un atto notarile (acte devant notaire).
Una convenzione matrimoniale o una modifica di una convenzione preesistente devono pertanto essere stipulate in forma di atto notarile in presenza e con il consenso di tutte le parti (articolo 1394 del codice civile). Il notaio stipula la convenzione matrimoniale, provvede alla firma da parte dei coniugi o futuri coniugi ed è responsabile della trasmissione alla procura per la registrazione nel registro civile. Tale formalità è indispensabile al fine di rendere la convenzione matrimoniale vincolante nei confronti di terzi (ad esempio, i creditori di uno dei coniugi).
3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
Sì. Alcuni principi devono essere rispettati. Una convenzione matrimoniale non può violare la morale comune (articolo 1387 del codice civile), derogare alle norme sulla potestà genitoriale, sull'amministrazione giudiziaria e la tutela (articolo 1388 del codice civile) o produrre l'effetto di modificare l'ordine legale di successione (articolo 1389 del codice civile).
Il regime primario (articoli 212 e 226 del codice civile) deve essere pienamente rispettato, tranne laddove preveda l'applicazione delle convenzioni matrimoniali. Le disposizioni della convenzione matrimoniale non possono entrare in conflitto con i rispettivi diritti o doveri dei coniugi.
Tra gli altri doveri i coniugi hanno l'obbligo reciproco alla fedeltà e sono tenuti ad assistersi e aiutarsi reciprocamente. Non possono alienare i diritti mediante i quali l'abitazione familiare è garantita né gli arredi in essa contenuti. Allo stesso modo si presuppone il principio della responsabilità in solido (solidarité) per i debiti familiari.
4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
a) La pronuncia del divorzio (divorce) scioglie il matrimonio e comporta la liquidazione (liquidation) e la divisione (partage) del patrimonio coniugale. La convenzione matrimoniale perde efficacia e le relazioni patrimoniali delle parti sono disciplinate dal diritto generale delle obbligazioni e della comproprietà.
L'organo giurisdizionale che pronuncia il divorzio può concedere un assegno alimentare (pension alimentaire) a uno dei coniugi. L'ammontare dell'assegno alimentare è determinato in base alle esigenze del coniuge al quale è corrisposto e alla capacità contributiva dell'altro coniuge.
Nel caso in cui durante il matrimonio uno dei coniugi abbia abbandonato o ridotto la propria attività professionale (ad esempio, per prendersi cura dei figli), ha diritto, a determinate condizioni, ad agire nei confronti dell'altro coniuge per effettuare un riscatto retroattivo dal regime pensionistico generale.
Nel caso in cui uno o più figli nati dal matrimonio abbiano meno di dodici anni alla data in cui è ottenuto il divorzio, il coniuge che esercita la potestà genitoriale (autorité parentale) (da solo o insieme all'altro genitore) e con il quale i figli risiedono abitualmente può chiedere al giudice di concedere il diritto di abitare nel domicilio coniugale. Il fatto che l'abitazione possa appartenere all'altro coniuge non impedisce tale concessione.
In linea di principio, il divorzio dei genitori non modifica le condizioni di esercizio della potestà genitoriale, la quale continua a essere esercitata congiuntamente da entrambi. Il giudice conferisce la potestà genitoriale a un solo coniuge solo nel caso in cui sia nell'interesse del minore.
b) I coniugi che desiderano separarsi, ma non desiderano ancora divorziare, possono optare per una separazione legale (séparation de corps). I coniugi separati legalmente non sono più obbligati a condividere la stessa abitazione, ma la separazione legale comporta sempre la separazione dei beni, che a propria volta determina lo scioglimento della comunione dei beni. Gli altri doveri e obblighi del matrimonio restano invariati.
Sebbene la separazione legale termini alla riconciliazione dei coniugi, essi restano soggetti alla separazione dei beni, a meno che non venga concordato un nuovo regime matrimoniale.
c) L'annullamento del matrimonio (annulation du mariage) produce un effetto retroattivo e il regime patrimoniale coniugale è considerato come mai esistito. I diritti e i doveri del matrimonio vengono meno e si considera che le persone interessate abbiano vissuto insieme come conviventi.
5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
Il decesso di uno dei coniugi scioglie la comunione dei beni. È necessaria una doppia liquidazione: la liquidazione del regime patrimoniale coniugale legale o contrattuale e quindi i diritti ereditari del coniuge superstite.
Salvo diversamente stabilito e nel caso in cui il defunto lasci dei figli o loro discendenti, il coniuge superstite ha diritto a ereditare o l'importo minimo cui un figlio legittimo ha legalmente diritto, che deve ammontare ad almeno un quarto del patrimonio oppure al godimento dell'abitazione coniugale e dei relativi arredi, purché l'abitazione fosse di proprietà del defunto nella sua interezza o di proprietà congiunta con il superstite (articolo 767-1 del codice civile).
Nel caso in cui il defunto non lasci figli né loro discendenti, il coniuge superstite ha diritto assoluto di proprietà sull'intero patrimonio salvo diversa disposizione testamentaria (articolo 767-2 del codice civile).
6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
Si applicano le disposizioni della legge del 27 giugno 2018 che istituisce il tribunale della famiglia e riforma il divorzio e la potestà genitoriale (loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale) entrata in vigore il 1 novembre 2018: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo
Il tribunale della famiglia esamina le domande relative ai regimi patrimoniali coniugali.
È possibile una divisione in via amichevole, stragiudiziale. Il coinvolgimento di un notaio è però necessario nel caso in cui un bene sia soggetto a registrazione fondiaria (publicité foncière).
Solo i casi controversi vengono decisi dal giudice.
7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
L'articolo 220 del codice civile, che si applica indipendentemente dal regime patrimoniale coniugale, stabilisce un principio responsabilità in solido tra i coniugi e terzi per i debiti familiari, considerando quanto segue: ciascuno dei coniugi ha il potere di stipulare contratti solo per il mantenimento della famiglia o per l'istruzione dei figli; tutti i debiti contratti da uno dei due obbliga l'altro in solido.
Il principio responsabilità in solido non si applica tuttavia alle spese manifestamente eccessive in considerazione del tenore di vita della famiglia, dell'utilità dell'operazione o della buona o malafede del terzo contraente.
Non si applica nemmeno agli obblighi derivanti dagli acquisti rateali, a meno che non siano stati conclusi con il consenso di entrambi i coniugi.
Un altro effetto del regime patrimoniale coniugale sul rapporto giuridico tra un coniuge e un terzo riguarda il cambiamento del regime patrimoniale coniugale che ha effetto nei confronti dei terzi, decorsi tre mesi dalla trascrizione nel registro civile. Tuttavia, in mancanza di registrazione, la modifica è comunque vincolante per i terzi se, negli atti conclusi con essi, i coniugi dichiarano di aver modificato il proprio regime patrimoniale coniugale.
Nei confronti dei terzi la decisione di divorzio prende effetto dalla data di registrazione o trascrizione. Nel caso in cui uno dei coniugi sia un commerciante, le eventuali convenzioni matrimoniali o atti che modifichino il regime patrimoniale coniugale devono essere trasmessi entro un mese al registro delle imprese.
8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
La convenzione matrimoniale non produce ulteriori effetti una volta sciolta.
La liquidazione del patrimonio comune si basa su vari calcoli che determinano la quota del patrimonio comune da dividere nonché le attività e le passività di ciascun coniuge.
I coniugi rientrano in possesso dei propri beni personali. Viene effettuato un calcolo dei compensi (compte des récompenses), che mostra il compenso dovuto a ciascun coniuge dalla comunione dei beni e quello che ciascun coniuge deve alla comunione dei beni.
In linea di principio, la divisione viene successivamente effettuata su base paritaria, salvo diversamente concordato.
Il regime patrimoniale coniugale può essere liquidato mediante accordi amichevoli. La divisione dei beni soggetta a registrazione fondiaria si effettua con atto notarile.
Nei casi di disaccordo tra i coniugi relativamente alla liquidazione e divisione del regime patrimoniale coniugale, un notaio, precedentemente incaricato a tal fine dal tribunale della famiglia, redige una relazione sulle difficoltà e le rispettive dichiarazioni dei coniugi. L'organo giurisdizionale in composizione collegiale decide sulle restanti controversie tra i coniugi e le riferisce al notaio, al fine di redigere l'atto notarile di divisione finale (l'état liquidatif).
9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
Tutte le divisioni che interessano un atto soggetto a registrazione fondiaria sono effettuate tramite atto notarile.
In ogni caso, tutti gli atti inter vivos (actes entre vifs), a titolo gratuito o oneroso, che trasferiscono diritti reali su beni immobili (droits réels immobiliers), che non siano privilegi (privilèges) o ipoteche (hypothèques), sono trascritti presso l'ufficio dei registri immobiliari (bureau de la conservation des hypothèques) competente per i cantoni in cui è situato l'immobile.
Si applicano le disposizioni della legge modificata del 25 settembre 1905 relativa alla trascrizione dei diritti reali sui beni immobili (loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo
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