- 1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
- 2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
- 3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
- 4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
- 5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
- 6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
- 7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
- 8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
- 9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
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1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
La Repubblica maltese offre alle parti che intendono unirsi in matrimonio ai sensi della legge maltese la libertà di scegliere il regime con cui gestire il patrimonio coniugale. Il principale regime patrimoniale coniugale è comunque la comunione dei beni. Si tratta del regime applicato per legge a ogni matrimonio, a meno che le parti già sposate o che intendono sposarsi scelgano, con redazione di un atto pubblico, un altro regime per la gestione del patrimonio, che non può ad ogni modo essere contrario al diritto maltese. Oltre alla comunione dei beni, gli altri tipi di regime patrimoniale coniugale esistenti a Malta sono la separazione dei beni e la comunione del residuo con amministrazione separata.
Con la comunione dei beni, il regime patrimoniale legale del matrimonio a Malta, tutti i beni acquisiti dalle parti in seguito al matrimonio costituiscono la comunione dei beni ed appartengono quindi a entrambi i coniugi in parti uguali. La legge maltese specifica in dettaglio i beni che rientrano nella comunione ed esclude tutti i beni acquisiti da ciascun coniuge per donazione e successione, nonché i beni personali.
Con la separazione dei beni, regime che le parti possono scegliere al posto della comunione dei beni, ciascun coniuge ha il diritto di gestione e amministrazione assoluta dei beni acquisiti prima e durante il matrimonio senza che sia necessario chiedere il consenso dell'altro coniuge.
Nella comunione del residuo con amministrazione separata, altro regime per cui le parti possono optare al posto della comunione dei beni, ciascun coniuge ha il diritto di acquisire, conservare e amministrare i beni acquisiti a proprio nome in qualità di unico proprietario. Tale regime non preclude tuttavia ai coniugi l'ottenimento di un patrimonio comune, che verrebbe amministrato in forma congiunta.
2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
Nel regime di comunione dei beni, come regola generale, entrambi i coniugi sono tenuti a gestire e amministrare il patrimonio coniugale in modo congiunto. Ciononostante nell'ambito di questo specifico regime, la legge maltese distingue tra ordinaria amministrazione, ossia gli atti che possono essere compiuti da ciascun coniuge singolarmente, e amministrazione straordinaria, ossia gli atti che devono essere svolti assieme da entrambi i coniugi. La legge maltese elenca in dettaglio soltanto gli atti di amministrazione straordinaria, mentre tutti quelli non espressamente indicati sono da considerarsi atti di ordinaria amministrazione. Un requisito formale che deve pertanto sempre essere osservato nel regime di comunione dei beni è il consenso di entrambi i coniugi. Qualora una parte non abbia dato il proprio consenso riguardo all'alienazione o alla costituzione di un diritto reale o personale su beni mobili o immobili, l'atto può essere annullato su richiesta della parte che non ha dato il proprio consenso.
Per quanto concerne il regime di separazione dei beni, la norma generale prevede che ciascun coniuge abbia il diritto di gestire e amministrare i beni a lui intestati senza il consenso dell'altro coniuge.
Nell'ambito del regime di comunione del residuo con amministrazione separata, la norma generale stabilisce che un coniuge che decida di acquisire un bene a proprio nome dovrà prima ottenere il consenso dell'altro coniuge e potrà in seguito gestire e amministrare il bene in totale autonomia. D'altro canto, nel caso in cui i coniugi acquisiscano un bene assieme, è necessario il consenso di entrambi, che avranno quindi il diritto di gestire e amministrare congiuntamente il bene in questione.
3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
Qualora optino per il regime di comunione dei beni, i coniugi sono tenuti a procedere sempre in modo congiunto. Non hanno quindi la libertà di gestire e amministrare i beni autonomamente, ad eccezione degli atti di ordinaria amministrazione che non necessitano del consenso di entrambi.
D'altro canto, con la scelta del regime di separazione dei beni, ciascun coniuge è libero di agire come ritiene più opportuno per i beni di cui è proprietario, senza ingerenze da parte dell'altro coniuge.
Con il regime di comunione del residuo con amministrazione separata, un coniuge che acquisisce un bene senza il consenso dell'altro sarà libero di amministrarlo senza alcuna restrizione. Tuttavia se il bene acquisito è intestato a entrambi i coniugi, questi non potranno agire in modo autonomo ma soltanto in forma congiunta.
4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
Durante la validità del regime di comunione dei beni, la legge stabilisce chiaramente che tale regime prende effetto dal giorno del matrimonio e cessa con il suo scioglimento, ossia con il divorzio. Inoltre, per legge è altresì possibile chiedere la divisione legale del patrimonio in caso di separazione personale.
Nei casi cui si applica il regime della comunione del residuo con amministrazione separata, la legge stabilisce che il regime cessa, tra gli altri motivi, con la dissoluzione del matrimonio o con la separazione personale.
Quando invece il matrimonio è disciplinato dal regime della separazione dei beni, al termine del vincolo coniugale per separazione personale o annullamento, ciascun coniuge continua a gestire e amministrare i beni acquisiti a proprio nome.
Pertanto gli effetti del divorzio, della separazione o dell'annullamento del matrimonio in termini di regime patrimoniale coniugale comportano la divisione tra coniugi di qualunque bene acquisito mediante composizione stragiudiziale o decisione del giudice competente.
5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
Con il decesso di uno dei coniugi il regime patrimoniale coniugale viene meno e inizia ad applicarsi la legislazione in materia di successione. Il patrimonio del coniuge defunto viene diviso tra gli eredi. Il principale fattore di cui tenere conto è se il deceduto abbia lasciato o meno testamento.
6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
L'autorità competente a decidere delle questioni in materia di regime patrimoniale coniugale è il tribunale civile (sezione Famiglia).
7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
Una volta divenuti efficaci, i regimi patrimoniali danno origine a un rapporto giuridico tra i coniugi e, ove opportuno, terze parti. I terzi possono esercitare i diritti conferiti loro dalla legge nei confronti dei coniugi in modo congiunto o separato, a seconda del caso, in funzione della parte con cui hanno stipulato un contratto o assunto un debito.
8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
La procedura di divisione dei beni avviene solitamente nel momento in cui i coniugi avviano un procedimento di separazione o di divorzio. Nell'ambito di tale procedura i coniugi sono tenuti a ricorrere alla mediazione prima di adire il giudice competente.
Laddove la mediazione abbia buon esito, i coniugi possono procedere alla separazione in via amichevole, trovando un accordo sui loro diritti reciproci, sui diritti nei confronti dei figli e sulla divisione del patrimonio coniugale mediante redazione di un atto pubblico, in seguito sottoposto alla verifica del giudice competente per garantire che sia mantenuto un equilibrio tra i diritti di entrambi i coniugi. Una volta approvato dal giudice competente, l'accordo deve essere autenticato e registrato perché abbia efficacia per tutte le finalità previste dalla legge, anche nei confronti di terze parti.
Qualora la procedura di mediazione non vada a buon fine e non venga raggiunta una composizione in via amichevole, le parti dovranno avviare un procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente, cui chiederanno lo scioglimento del regime patrimoniale coniugale ai fini della divisione del patrimonio comune. Una volta passata in giudicato, la decisione del giudice competente è registrata affinché abbia efficacia per tutte le finalità previste dalla legge, anche nei confronti di terze parti.
9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
Per poter registrare un bene immobile a Malta è necessario che il notaio che ha redatto il contratto originale per il bene immobile è tenuto a presentare un'autentica al registro pubblico ai fini di autenticazione. Non appena ottenuta l'autentica, il bene immobile è registrato e il contratto è vincolante per le parti del contratto e per i terzi.
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