- 1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
- 2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
- 3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
- 4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
- 5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
- 6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
- 7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
- 8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
- 9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
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1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?
Sì.
I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono disciplinati dal codice della famiglia della Repubblica di Slovenia (in appresso "DZ").
Il regime matrimoniale legale si applica ai coniugi, salvo il caso in cui abbiano stabilito condizioni diverse mediante convenzione matrimoniale. In tal caso si applica il regime matrimoniale convenzionale.
Il regime matrimoniale legale ha la forma di un regime di comunione dei beni per il patrimonio comune dei coniugi e la forma di un regime di separazione dei beni per il patrimonio personale di ciascuno dei coniugi.
2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?
I (futuri) coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale. Si tratta di un contratto mediante il quale i coniugi determinano il regime matrimoniale diverso dal regime legale.
Con tale contratto essi possono anche definire di comune accordo tutti gli altri rapporti patrimoniali per la durata dell'unione nonché in caso di divorzio. I contratti relativi ai diritti e alle obbligazioni patrimoniali che i coniugi contraggono fra loro devono avere la forma di atto notarile. Il regime matrimoniale convenzionale si applica ai coniugi a decorrere dalla conclusione della convenzione, se non è stato disposto diversamente. La convenzione matrimoniale conclusa dai futuri coniugi produce effetti a decorrere dalla data di celebrazione del matrimonio o da una data successiva che i coniugi fissano nel contratto di matrimonio. La convenzione matrimoniale è iscritta nell'apposito registro. Se la convenzione matrimoniale non è iscritta nell'apposito registro, si ritiene applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi nei confronti di terzi il regime matrimoniale legale.
Prima della conclusione della convenzione matrimoniale, i coniugi sono tenuti a informarsi reciprocamente della rispettiva situazione patrimoniale, in caso contrario la convenzione non è opponibile.
3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?
No. Prima della conclusione della convenzione matrimoniale, i coniugi sono tenuti a informarsi reciprocamente della rispettiva situazione patrimoniale, in caso contrario la convenzione non è opponibile.
4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?
I beni comuni dei coniugi sono divisi se l'unione termina.
Se la convenzione matrimoniale con la quale i coniugi modificano il regime matrimoniale legale non fissa le modalità di divisione dei beni in comune, questi sono divisi secondo le regole del regime matrimoniale legale, salvo diversamente pattuito dai coniugi. La divisione è effettuata in funzione della situazione esistente al momento in cui la convenzione matrimoniale produce effetti.
Al momento della divisione dei beni in comune, si presume che le parti siano identiche, tuttavia i coniugi possono dimostrare di aver contribuito al patrimonio comune con modalità diverse. Non si prende in considerazione una differenza di valore minimo fra i contributi di ciascun coniuge alla comunione dei beni.
Quando le parti del patrimonio comune sono accertate e fissate, i coniugi possono accordarsi sulle modalità di divisione dei beni. L'accordo per diventare comproprietario di beni in proporzione alle loro parti vale anche per la divisione.
5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?
Il decesso di uno dei coniugi non incide sui rapporti patrimoniali fra loro.
Il patrimonio del de cuius costituisce oggetto di successione.
6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?
Il tribunale competente decide in merito alle controversie in materia di regimi matrimoniali.
7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?
Le obbligazioni comuni dei coniugi sono quelle che gravano su entrambi i coniugi in virtù della legislazione generale, sorte relativamente alla comunione dei beni e quelle che ciascun coniuge assume per le necessità immediate della vita comune con l'altro o con la famiglia.
I coniugi sono responsabili in solido di tali obbligazioni, con i beni in comune nonché con i beni di ciascuno.
Un coniuge può chiedere all'altro il rimborso di quanto versato in eccesso rispetto alla sua parte dell'obbligazione, in caso di pagamento di un'obbligazione facente capo a entrambi.
Le obbligazioni personali del coniuge sono quelle sorte prima della conclusione dell'unione nonché quelle assunte successivamente, ma che non rappresentano le obbligazioni comuni dei coniugi di cui all'articolo 82, comma primo, del codice della famiglia.
Il coniuge è garante delle obbligazioni personali con il proprio patrimonio e con la propria parte di beni comuni.
Se la convenzione matrimoniale non è iscritta nell'apposito registro, si ritiene applicabile ai rapporti patrimoniali fra coniugi nei confronti di terzi il regime matrimoniale legale.
8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.
I beni comuni dei coniugi sono divisi se l'unione termina. Durante la durata dell'unione i beni comuni sono divisi in base a un accordo comune o su proposta di uno dei coniugi.
Tale accordo comprende altresì l'accordo dei coniugi relativamente al valore e alla quantificazione dei beni comuni. Se la convenzione matrimoniale con la quale i coniugi modificano il regime matrimoniale legale non fissa le modalità di divisione dei beni in comune, questi sono divisi secondo le regole del regime matrimoniale legale, salvo diversamente pattuito dai coniugi. La divisione è effettuata in funzione della situazione esistente al momento in cui la convenzione matrimoniale produce effetti.
Prima di determinare la parte di ciascuno dei coniugi nella comunione dei beni, è opportuno determinarne i debiti e i crediti relativi a tali beni.
Gli stessi coniugi trovano un accordo circa il valore delle rispettive parti di beni comuni, oppure il giudice decide in merito su richiesta di uno di essi.
Al momento della divisione dei beni in comune, si presume che le parti siano identiche, tuttavia i coniugi possono dimostrare di aver contribuito al patrimonio comune con modalità diverse. Non si prende in considerazione una differenza di valore minimo fra i contributi di ciascun coniuge alla comunione dei beni.
Nell'ambito della controversia relativa alla parte di ciascuno dei coniugi nella comunione dei beni, il giudice tiene conto di tutte le circostanze della loro situazione, in particolare i redditi di ciascuno dei coniugi, dell'aiuto prestato da un coniuge all'altro, della custodia e dell'educazione della prole, dell'espletamento delle mansioni casalinghe, del fatto di occuparsi del focolare e della famiglia nonché della tutela dei beni e di ogni altra forma di lavoro e partecipazione alla gestione, alla tutela e alla valorizzazione dei beni comuni.
Quando le parti del patrimonio comune sono accertate e fissate, i coniugi possono accordarsi sulle modalità di divisione dei beni. L'accordo per diventare comproprietario di beni in proporzione alle loro parti vale anche per la divisione.
Se i coniugi non riescono ad addivenire a un accordo sulle modalità di divisione dei beni, il giudice divide i beni secondo le norme applicabili alla divisione della comunione dei beni.
Al momento della divisione della comunione, un coniuge, su sua proposta, può vedersi attribuire per la sua parte, le suppellettili destinate all'esercizio della professione o di altre attività o che consentano di percepire un reddito.
Analogamente vale per le suppellettili destinate esclusivamente all'uso personale di uno dei coniugi e che non fanno parte del suo patrimonio personale.
9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
L'autorizzazione dell'iscrizione è decisa dal giudice competente in materia catastale sulla base di documenti che giustificano giuridicamente l'acquisizione del diritto oggetto dell'iscrizione e nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge.
Tali documenti sono elencati all'articolo 40, primo comma, della legge sul registro fondiario (zakon o zemljiški knjigi, ZKK-1).
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