Regime patrimoniale tra coniugi

Spagna
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

1.1 Regime giuridico: diritto civile comune e il diritto speciale di alcune Comunità autonome

Parlare di una singola legge o di unico regime patrimoniale dei coniugi in Spagna non sarebbe corretto. Alcune Comunità autonome, unitamente allo Stato, hanno competenza in materia di diritto civile (benché non tutte includano tra le materie di loro regolamentazione i regimi patrimoniali dei coniugi). Tutti i cittadini spagnoli hanno infatti, oltre alla cittadinanza spagnola, una cittadinanza regionale specifica (vecindad civil). Da ciò dipende il loro assoggettamento alla legge civile comune o a una legge civile specifica o regionale (articolo 14 del codice civile).

Le regioni con il proprio diritto civile comprendono l'Aragona, la Catalogna, la Navarra, i Paesi Baschi, la Galizia e la Comunità valenciana (sebbene quest'ultima non abbia una regolamentazione propria in materia di regime patrimoniale dei coniugi, poiché la legge lì adottata è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (Tribunal Constitucional). Pertanto i cittadini delle restanti comunità autonome hanno una cittadinanza regionale "comune" (vecindad civil común) (l'articolo 14 del codice civile disciplina l'acquisizione della cittadinanza regionale).

-        In caso di matrimoni tra cittadini spagnoli (senza un collegamento internazionale), per determinare il diritto applicabile al regime patrimoniale dei coniugi nonché l'eventuale applicazione del diritto comune o del diritto di una specifica comunità autonoma, occorre fare riferimento alle norme della legge interregionale contenuta nel titolo preliminare del codice civile (Título Preliminar del Código Civil) (articolo 9, comma 2, e articolo 16 del codice civile).

  • Il regime previsto dal codice civile si applica ai coniugi con cittadinanza regionale comune.
  • Laddove i coniugi non abbiano una cittadinanza regionale comune, la legge applicabile è quella della cittadinanza regionale o della residenza abituale di uno dei coniugi, scelta da entrambi in un atto pubblico autenticato redatto prima della celebrazione del matrimonio. In mancanza di tale atto, la legge applicabile è quella della residenza abituale comune subito dopo la celebrazione del matrimonio. Infine, in assenza di tale residenza, si applica la legge del luogo di celebrazione del matrimonio.
  • In casi eccezionali, qualora i coniugi abbiano cittadinanze regionali diverse ed entrambe le regioni prevedano la separazione dei beni quale regime patrimoniale dei coniugi (e il regime applicabile in base alle suddette norme sia diverso), si applica il regime della separazione dei beni stabilito dal codice civile.

-        Se uno dei coniugi non è spagnolo o se la coppia sposata ha un collegamento con un altro paese, la legge applicabile è stabilita conformemente alle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/1103 che, nella parte relativa alla cittadinanza quale criterio di collegamento, è da intendersi per i cittadini spagnoli quale riferimento alla cittadinanza regionale.

Tuttavia, la cittadinanza regionale è una nozione che si applica soltanto ai cittadini spagnoli (articolo 15 del codice civile), mentre non si applica ai cittadini stranieri, per i quali occorre fare riferimento all'articolo 33, paragrafo 2, che sostituisce la legge sulla cittadinanza con la legge dei collegamenti più stretti, ossia la legge dell'unità territoriale con la quale i coniugi presentano i collegamenti più stretti.

1.2 Regimi patrimoniali dei coniugi applicabili in assenza di un accordo tra i coniugi ai sensi del codice civile e delle leggi particolari delle comunità autonome

Tenuto conto di tale chiarimento e al fine di determinare il regime patrimoniale dei coniugi nei casi in cui i coniugi non abbiano stipulato una convenzione, si applicano altre leggi, che variano a seconda del diritto civile interno, e specificatamente:

  • il codice civile (ad eccezione dei casi in cui la legge applicabile sia quella delle comunità di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi e Galizia): comunione dei beni (sociedad de gananciales) (articolo diritto applicabile 1344 e seguenti del codice civile). In base a tale regime i beni acquisiti e i benefici ottenuti dai coniugi divengono patrimonio comune di entrambi. Il patrimonio personale di ciascun coniuge include i beni detenuti prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio a titolo gratuito o in sostituzione del patrimonio personale. L'abitazione principale acquisita prima del matrimonio è disciplinata da un regime specifico, in base al quale, diversamente dai beni acquisiti prima del matrimonio (che sono sempre personali), con i pagamenti effettuati in seguito con risorse comuni l'abitazione principale diviene, in modo proporzionale, bene comune. In caso di dubbio, i beni si presumono comuni. Il regime relativo alla responsabilità del patrimonio comune è regolamentato allo stesso modo e interessa i beni ottenuti in seguito al regolare esercizio di un'attività professionale, artistica o commerciale. I debiti contratti da uno solo dei coniugi sono di sua esclusiva responsabilità e dovranno essere estinti con il suo patrimonio personale. Qualora questo non sia sufficiente, i creditori possono rivalersi sul patrimonio comune. Tuttavia, in questo caso l'altro coniuge può chiedere lo scioglimento della comunione dei beni. In tal caso l'oggetto del pignoramento non sarà il patrimonio comune, ma la quota detenuta dal coniuge debitore. Da quel momento in poi, il matrimonio è disciplinato dal regime della separazione dei beni. Il patrimonio comune è amministrato in forma congiunta (benché nella quotidianità – autorità domestica (potestad doméstica) – possa essere gestito da ciascun coniuge in modo autonomo). Ciascun coniuge è responsabile della gestione dei beni personali di cui è proprietario (esistono comunque disposizioni speciali per l'abitazione familiare, per la cui amministrazione è necessario, anche laddove appartenga a un solo coniuge, il consenso dell'altro coniuge o, in mancanza di tale consenso, un'autorizzazione giudiziale). Per l'alienazione di beni comuni o eventuali gravami sugli stessi, occorre il consenso di entrambi i coniugi.
  • Aragona: comunione dei beni (consorcio conyugal) disciplinato dagli articoli 210 e seguenti del codice di diritto forale dell'Aragona (Código de Derecho Foral de Aragón). Nell'ambito di tale regime, le acquisizioni o i benefici ottenuti dai coniugi con l'esercizio della loro professione od occupazione o con i rendimenti derivanti dalle loro attività divengono beni comuni. Il patrimonio personale di ciascun coniuge include i beni detenuti prima del matrimonio e quelli acquisiti durante il matrimonio a titolo gratuito o in sostituzione del patrimonio personale. In caso di dubbio, i beni si presumono comuni. In base al diritto civile aragonese, i beni acquisiti prima del matrimonio, inclusa l'abitazione principale, sono sempre personali, a meno che il pagamento non sia stato interamente differito e verrà corrisposto nella sua totalità con fondi comuni una volta celebrato il matrimonio. Il sistema di responsabilità applicabile in questo regime patrimoniale è regolamentato. Nel caso in cui i debiti siano contratti da un solo coniuge, tale coniuge ne risponde singolarmente con il proprio patrimonio. Laddove questo non sia sufficiente e in caso di esecuzione forzata contro il patrimonio comune per debiti che non sono di responsabilità congiunta, il coniuge del debitore può esercitare il diritto alla tutela del valore della propria quota del patrimonio comune, chiedendo la liquidazione della comunione dei beni, unicamente al fine di determinare il valore da tutelare, senza scioglimento della comunione.

Va ricordato che nell'Aragona il coniuge superstite gode del diritto di usufrutto (usufructo viudal aragonés), che, oltre a essere un diritto successorio, è anche un diritto del superstite (derecho expectante de viudedad);

  • Catalogna: separazione dei beni (articolo 232, comma 1, del codice civile catalano (Código Civil de Cataluña). Nell'ambito di questo regime ciascun coniuge ha diritto alla proprietà, al godimento, all'amministrazione e alla libera disposizione di tutti i suoi beni. In caso di dubbio sulla proprietà di un bene o di un diritto, si presume che esso appartenga in quote uguali e indivisibili a entrambi i coniugi. Si presume tuttavia che i beni mobili a uso personale di valore modesto appartenenti a uno dei coniugi e i beni intesi direttamente all'esercizio della rispettiva attività siano di proprietà esclusiva di tale coniuge.
  • Isole Baleari: separazione dei beni (articolo 3 del codice civile delle Isole Baleari (Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares) per Maiorca, articolo 65 per Minorca e articolo 67 per Ibiza e Formentera). In base a questo regime, i beni appartenenti a ciascun coniuge al momento del matrimonio sono considerati beni personali, così come qualunque bene acquisito con mezzi propri nel corso del matrimonio.
  • Navarra: comunione di beni (conquistas) (legge 87 e seguenti del nuovo codice giuridico della Navarra (Fuero Nuevo de Navarra). Nell'ambito di questo regime, il patrimonio acquisito include (tra gli altri) i beni acquisiti durante il matrimonio con l'esercizio della professione o di altre attività da ciascuno dei coniugi, nonché i proventi e il rendimento del patrimonio sia comune che personale. Il patrimonio personale include i beni che un coniuge acquisisce a titolo oneroso prima del matrimonio, anche se l'acquisizione effettiva avviene durante il matrimonio, oppure il cui costo o corrispettivo è pagato interamente o in parte con fondi dell'altro coniuge o della comunione dei beni o ancora le acquisizioni a titolo lucrativo effettuate prima o durante il matrimonio. Tutti i beni non attestati quali beni personali sono considerati patrimonio comune. L'abitazione e la mobilia sono soggette a un regime specifico quando sono acquisite o pagate del tutto o in parte durante il matrimonio, anche laddove derivino da un possesso precedente. In questo caso, se il pagamento è stato effettuato con il solo ed esclusivo contributo di uno dei coniugi, il bene rientrerà nel suo patrimonio personale. Laddove il pagamento sia stato effettuato con il patrimonio comune dei coniugi, i beni apparterranno in modo indivisibile a entrambi, in proporzione ai rispettivi contributi. Se il pagamento è stato effettuato con il patrimonio personale di uno o di entrambi i coniugi oltre a quello comune, l'indivisibilità si applica in proporzione al contributo di ciascun coniuge e alle quote della comunione dei beni. Anche il sistema di amministrazione e di responsabilità per i beni oggetto della comunione e i beni personali è regolamentato. In caso di debiti personali, laddove il patrimonio personale del coniuge debitore sia insufficiente, il creditore può chiedere il pignoramento dei beni comuni, che verrà notificato all'altro coniuge. In mancanza di risposta e in seguito al conseguente pignoramento del patrimonio comune, viene avviata una procedura di esecuzione forzata e si ritiene che il coniuge debitore abbia ricevuto il valore della propria quota al momento del pagamento con le proprie risorse o della liquidazione della comunione dei beni. Tuttavia, l'altro coniuge può, entro nove giorni dalla notifica del pignoramento, chiedere che sia pignorata, al posto dei beni comuni, la quota assegnata al coniuge debitore al momento della liquidazione della comunione dei beni. In tal caso, il pignoramento comporta lo scioglimento e la liquidazione della comunione dei beni, nonché l'applicazione del regime di separazione dei beni da quel momento in poi.
  • Paesi Baschi: quando entrambi i coniugi sono residenti nelle pianure di Biscaglia, Aramaio o Laudio, il matrimonio è disciplinato dal regime regionale universale della comunione dei beni (comunicación foral de bienes). Laddove solo uno dei coniugi abbia la cittadinanza regionale delle pianure di Biscaglia, Aramaio o Laudio, il regime si applica qualora corrisponda a quello della prima residenza abituale comune dei coniugi, mentre in caso contrario si applica il regime del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. In altre parti dei Paesi Baschi, in mancanza di un accordo, il regime patrimoniale è il regime della comunione dei beni (sociedad de gananciales), previsto dal codice civile articolo 127 e seguenti della legge di diritto civile forale dei Paesi Baschi (Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco). In base al regime regionale universale della comunione dei beni, tutti i beni, i diritti e le azioni – indipendentemente dalla loro origine – appartenenti a uno dei coniugi e acquisiti con qualsiasi mezzo sono condivisi equamente tra i coniugi. Ciò vale sia per i beni apportati al matrimonio sia per quelli acquisiti durante il matrimonio, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Nonostante questo carattere universale a livello teorico, la portata della comunione dei beni varia a seconda della causa di scioglimento. In effetti, se il matrimonio è sciolto in seguito al decesso di uno dei coniugi e laddove vi siano figli nati dal matrimonio, la comunione dei beni è universale per natura. Tuttavia, se lo scioglimento è dovuto al decesso di uno dei coniugi, ma non ci sono figli nati dal matrimonio, oppure qualora lo scioglimento sia dovuto ad altre ragioni (ad esempio, il divorzio), la comunione dei beni è limitata alle acquisizioni o ai beni ottenuti a titolo oneroso, mentre sono esclusi sia i beni apportati al matrimonio sia quelli ricevuti gratuitamente.
  • Galizia: gananciales (comunione dei beni) (articolo 171 della legge di diritto civile della Galizia (Ley de Derecho Civil de Galicia).

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

I coniugi possono disporre il loro regime patrimoniale dei coniugi in modo da rendere inapplicabili le disposizioni complementari indicate nella sezione precedente.

A tal fine i coniugi sono tenuti a firmare un contratto prematrimoniale pubblico dinanzi a un notaio (articoli 1280 e 1315 del codice civile), che dovrà essere iscritto nel registro civile, e il notaio è tenuto a inviare al funzionario del registro civile corrispondente, nel giorno stesso della firma del contratto, una copia elettronica certificata dell'atto pubblico quale prova nell'iscrizione del matrimonio (articolo 60 della legge sul registro civile (Ley del Registro Civil).

I coniugi possono anche modificare il regime patrimoniale dei coniugi durante il matrimonio, rispettando gli stessi requisiti formali (articolo 1331 del codice civile) e senza che ciò leda i ‑diritti di terzi (articolo 1317 del codice civile).

Questa stessa possibilità è prevista nelle comunità autonome che dispongono di un proprio diritto civile per i matrimoni disciplinati dalla stessa legge: articolo 231, comma 10 e seguenti del codice civile della Catalogna; articolo 3 del codice civile delle Isole Baleari per quanto riguarda Maiorca e Minorca (capítulos) e articolo 66 del codice civile delle Isole Baleari per quanto riguarda Ibiza e Formentera (espolits); articolo 125 e seguenti della legge regionale sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi; articolo 171 e seguenti della legge sul diritto civile della Galizia; articolo 185 del codice giuridico regionale dell'Aragona; legge 78 e seguenti del codice civile regionale della Navarra.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

I coniugi sono liberi di decidere il loro regime patrimoniale dei coniugi e possono scegliere di applicare qualsiasi regime, anche quelli regolamentati dalle leggi civili spagnole (che specificano sia il regime patrimoniale dei coniugi da applicare in assenza di un accordo o gli altri regimi pattuibili tra le parti) e quelli previsti dalle normative di altri Stati. Non possono tuttavia mai includere disposizioni contrarie alla legge o al buon costume oppure che limitino l'uguaglianza dei diritti di ciascun coniuge (articolo 1328 del codice civile e articolo 14 della Costituzione spagnola).

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

L'annullamento, la separazione e il divorzio pongono fine al regime patrimoniale dei coniugi, come previsto nei diversi regolamenti relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi (tra cui, ad esempio, l'articolo 1392 del codice civile per quanto concerne la comunione dei beni, o l'articolo 1415 del codice civile che disciplina i regimi della partecipazione nel codice civile).

Nei regimi di comunione dei beni, per liquidazione deve essere applicata la procedura prevista dal codice di procedura civile (Ley de Enjuiciamiento Civil). Durante lo svolgimento di tale procedura, tra i coniugi sorge una forma di proprietà congiunta, distinta dagli altri regimi patrimoniali di comunione dei beni, disciplinata da un regime giuridico specifico che rimane in vigore per tutta la durata della comunione sino alla costituzione, mediante le opportune operazioni di liquidazione e divisione, di una quota patrimoniale determinata e individuale per ciascuno dei comproprietari.

La comunione dei beni (sociedad de gananciales) può essere liquidata conformemente alle norme di cui agli articoli da 1392 a 1410 del codice civile, di comune accordo alla presenza di un notaio oppure, in mancanza di un simile accordo, dinanzi al giudice in applicazione della procedura prevista dal codice di procedura civile.

Con il regime della separazione dei beni è necessario procedere alla liquidazione del regime patrimoniale dei coniugi, essendo ogni coniuge proprietario dei rispettivi beni. I beni che fin dal principio appartengono a entrambi i coniugi sono soggetti a un regime di comproprietà, che continua come in precedenza in seguito ad annullamento, separazione o divorzio, fatta salva la possibilità per entrambi i comproprietari di chiederne la divisione (come avviene in tutti gli altri casi di comproprietà).

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

Anche il decesso comporta la cessazione del regime patrimoniale dei coniugi, come previsto nei diversi regolamenti relativi ai regimi patrimoniali dei coniugi (tra cui, ad esempio, l'articolo 1392 del codice civile in combinato disposto con l'articolo 85 della stessa legge, per quanto concerne la comunione dei beni, o l'articolo 1415 del codice civile che disciplina i regimi della partecipazione nel codice civile).

Fatto salvo quanto il coniuge defunto può avere disposto nel testamento o in altri atti di ultima volontà, il coniuge superstite gode di determinati diritti a seconda della legge applicabile alla successione. Allo stesso modo, se il coniuge defunto non lascia testamento, il coniuge superstite gode di specifici diritti rispetto all'eredità del consorte.

Per determinare il diritto civile applicabile:

-       Laddove i coniugi abbiano collegamenti con più Stati, il diritto civile applicabile è determinato in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012. La disposizione di cui all'articolo 36 entra in gioco quando la legge applicabile è quella spagnola, di modo che, in tale fattispecie, sia applicato il codice civile vigente o la normativa civile autonoma, a seconda dell'eventuale collegamento specifico del testatore con una comunità autonoma in cui è applicato un diritto civile a sé stante che disciplina la materia.

-       Nelle successioni senza componente straniera, mentre la successione è disciplinata dalla normativa civile relativa alla cittadinanza regionale del defunto al momento del decesso, i diritti che per effetto di legge sono attribuiti al coniuge superstite sono invece regolamentati dalla stessa legge che disciplina gli effetti del matrimonio, fatte salve ad ogni modo le quote legittime dei discendenti (articolo 16 e articolo 9, comma 8, del codice civile).

Di seguito sono analizzati i diritti del coniuge superstite alla luce delle varie leggi civili esistenti in Spagna, a seconda che il soggetto abbia disposto la propria successione in modo volontario (solitamente con testamento) oppure che la successione sia legittima.

-        Se il deceduto ha lasciato testamento (successione testamentaria):

  • codice civile (applicato a meno che la legge applicabile non sia quella delle regioni di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi, Galizia), che stabilisce che la quota minima cui il coniuge superstite ha diritto equivale a quella prevista qualora il defunto non lasci testamento, cioè l'usufrutto di un terzo dell'eredità se vi sono figli o discendenti. Quando gli ascendenti sono gli unici eredi, hanno diritto all'usufrutto della metà dell'eredità. Infine, il diritto di usufrutto è di due terzi se non vi sono ascendenti o discendenti (articolo 834 e seguenti del codice civile).
  • Aragona: la celebrazione del matrimonio conferisce a ciascun coniuge il diritto di usufrutto del superstite (usufructo de viudedad) su tutti i beni del primo coniuge deceduto (articolo 271 del codice civile regionale di Aragona). Tale diritto (della stessa natura del diritto di famiglia e non del diritto successorio) spetta ai coniugi nell'ambito del regime patrimoniale della comunione dei beni aragonese, anche in caso di successiva modifica della cittadinanza regionale, nel qual caso è esclusa la quota di legittima stabilita dal diritto successorio. Il coniuge superstite ha altresì diritto all'usufrutto del superstite se il coniuge defunto aveva la cittadinanza regionale aragonese al momento del decesso.
  • Isole Baleari: a Maiorca e Minorca, il diritto universale di usufrutto del coniuge superstite è riconosciuto se i genitori del testatore non sono più in vita. L'usufrutto è di due terzi se i genitori del testatore sono vivi e di metà qualora vi siano discendenti (articolo 45 del codice civile regionale delle Isole Baleari). A Ibiza e Formentera, il coniuge superstite non è considerato un erede legittimario (legittimario).
  • Catalogna: al coniuge superstite che non disponga di risorse finanziarie viene assegnato un quarto del patrimonio (articolo 452, comma 1, del codice civile della Catalogna). Allo stesso modo, gli vengono attribuiti altri diritti relativi ai beni del coniuge superstite non inclusi nell'eredità (articolo 231, comma 30, del codice civile della Catalogna) e l'abitazione. In particolare, a questo proposito, entra in gioco la nozione di pensione di reversibilità di un anno (año de viudedad), che consiste nel diritto di continuare a utilizzare l'abitazione coniugale e a ricevere un mantenimento a carico del patrimonio del defunto per un anno dopo il decesso del testatore (articolo 231, comma 31, del codice civile della Catalogna).
  • Galizia: il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto su metà dell'eredità (articolo 228 e seguenti della legge di regolamentazione del diritto civile della Galizia (Ley normas reguladoras del Derecho Civil de Galicia).
  • Navarra: il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto (usufructo de fidelidad) su tutti i beni e diritti del coniuge defunto (a condizione che quest'ultimo avesse la cittadinanza regionale della Navarra al momento del decesso) di cui era titolare al momento del decesso (legge 253 del nuovo codice giuridico della Navarra).
  • Paesi Baschi: il coniuge superstite o il partner superstite di un'unione non coniugale ha diritto all'usufrutto di metà dei beni del testatore laddove vi siano discendenti. In assenza di discendenti, ha l'usufrutto dei due terzi dei beni (articolo 52 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi). Sono esclusi da tale disposizione i territori della valle di Ayala - comuni di Ayala, Amurrio e Okondo - e i paesi di Mendieta, Retes de Tudela, Santa Coloma e Sojoguti nel comune di Artziniega (articolo 89 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi), dove si applica la libertà testamentaria. Sono escluse altresì le pianure di Biscaglia, Aramaio e Laudio, in cui sono in vigore norme speciali sui beni familiari (bienes troncales) (articolo 61 e seguenti della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi).

-        Se il deceduto non ha lasciato testamento (successione legittima):

  • codice civile (applicato a meno che la legge applicabile non sia quella delle comunità di Aragona, Catalogna, Isole Baleari, Navarra, Paesi Baschi, Galizia): il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto di un terzo dell'eredità laddove il defunto abbia figli o discendenti e di metà dell'eredità laddove abbia solo ascendenti, mentre è nominato erede unico se non vi sono né ascendenti né discendenti (articolo 834 e seguenti e articolo 944 del codice civile).
  • Aragona: il coniuge superstite eredita i beni non familiari (bienes no troncales) dopo gli ascendenti, fatto salvo l'usufrutto del superstite disposto nella successione testamentaria, che viene sempre mantenuto (articolo 517 del codice giuridico regionale dell'Aragona). Per beni familiari si intendono i beni che sono rimasti presso l'abitazione o il nucleo familiare del testatore per le due generazioni immediatamente precedenti alla sua, indipendentemente dalla loro origine diretta e dai mezzi di acquisizione, nonché i beni che il testatore ha ricevuto a titolo gratuito dagli ascendenti o dai familiari in linea collaterale sino al sesto grado. Questi beni sono trasferiti ai familiari specifici (parientes troncales) elencati nell'articolo 526 del codice giuridico regionale dell'Aragona.
  • Isole Baleari: si applicano le disposizioni del codice civile (di cui sopra), mentre a Maiorca e Minorca almeno il coniuge superstite gode dell'usufrutto universale laddove i genitori del defunto siano venuti a mancare, di due terzi se i genitori sono in vita e della metà laddove abbia discendenti.
  • Catalogna: se non vi sono discendenti, il coniuge superstite eredita tutti i beni dell'eredità prima degli ascendenti del defunto (articolo 441, comma 2, e articolo 442, comma 3, del codice civile della Catalogna). Qualora condivida la successione con i figli o i discendenti del testatore, il coniuge superstite ha diritto all'usufrutto universale dell'eredità (articolo 441, comma 2 e articolo 442, comma 3, del codice civile della Catalogna).
  • Galizia: si applica lo stesso regime previsto dal codice civile (articolo 267 della legge di regolamentazione del diritto civile della Galizia).
  • Navarra: il coniuge eredita i beni non familiari dopo i fratelli e gli ascendenti. Per quanto riguarda i beni familiari, il coniuge ha diritto all'usufrutto di tutti i beni e diritti del defunto (a condizione che quest'ultimo avesse la cittadinanza regionale della Navarra al momento del decesso) di cui era titolare al momento del decesso (legge 304 e seguenti del nuovo codice giuridico della Navarra).

Paesi Baschi: per quanto concerne i beni familiari ed esclusivamente per quanto riguarda gli immobili acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, entrambi i coniugi o i partner dell'unione non coniugale hanno la qualità di erede (articolo 66 della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi). Il coniuge superstite eredita i beni non‑ familiari in assenza di discendenti (articolo 110 e seguenti della legge sul diritto civile regionale dei Paesi Baschi).

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

È competente il giudice di primo grado (Juzgado de Primera Instancia) competente per il procedimento di annullamento, separazione o divorzio, oppure dinanzi al giudice adito per lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi per qualsivoglia ragione prevista dalla legge (articolo 807 del codice di procedura civile).

Nelle circoscrizioni giudiziarie in cui sono presenti tribunali di famiglia, i procedimenti per lo scioglimento e la liquidazione del regime patrimoniale sono di competenza di tali organi giudiziari, anche laddove il procedimento non derivi da un precedente procedimento di annullamento, separazione o divorzio.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Di norma e nell'ambito del sistema civile comune spagnolo, l'articolo 1373 del codice civile prevede che ciascun coniuge è responsabile nei confronti di terzi per i debiti da sé contratti. Se il patrimonio personale non è sufficiente per la loro estinzione, il creditore (terzo) può chiedere il pignoramento del patrimonio comune. Il coniuge non debitore può tuttavia chiedere che il patrimonio comune sia sostituito dalla quota detenuta dal coniuge debitore nella comunione dei beni e in questo caso il pignoramento comporta lo scioglimento della comunione dei beni.

Una disposizione di portata analoga è contenuta nel codice di procedura civile ai fini dell'esecuzione quando il debito è personale, ma la responsabilità è comunque a carico della comunione dei beni.

Nello specifico, è previsto (articolo 1365 del codice civile) che la comunione dei beni sia utilizzata per soddisfare i debiti contratti da un coniuge con il creditore (terzo): 1) nell'esercizio dell'autorità domestica o nella gestione o alienazione dei beni della comunione che per legge o per contratto appartengono a tale coniuge e 2) nell'esercizio regolare della professione, dell'attività artistica o commerciale o nella regolare gestione del suo patrimonio personale.

Si applicano inoltre le disposizioni del codice commerciale (Código de Comercio) nei casi in cui uno dei coniugi sia un commerciante.

Per i gravami o l'alienazione di beni in comproprietà, è necessario il consenso di entrambi i coniugi, fatte salve disposizioni a sé stanti previste in un contratto prematrimoniale. Qualora sia effettuata a titolo gratuito (ad esempio, con donazione), l'alienazione effettuata da un solo coniuge è nulla e priva di efficacia.

Tuttavia, nell'interesse della sicurezza del commercio, il codice civile stabilisce che gli atti di gestione patrimoniale e l'alienazione di somme di denaro o titoli sono validi solo se effettuati dal coniuge a nome del quale sono registrati e che ne è il titolare.

Per quanto riguarda i beni immobili registrati, ai fini della registrazione di un immobile a nome del consorte e del diritto acquisito in virtù di diritti attuali o futuri conseguiti alla comunione dei beni, è necessario indicare il nome del coniuge e il regime coniugale affinché possano essere noti a un terzo che consulti il registro. Laddove non venga fatta alcuna dichiarazione nel registro, un terzo che agisca in buona fede e acquisisca a titolo oneroso i beni dalla persona indicata nel registro quale soggetto autorizzato a effettuare il trasferimento conserva la proprietà dei beni così acquisiti.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Questo aspetto è regolamentato dall'articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, che prevede le seguenti fasi:

a)      Compilazione dell'inventario dei beni inclusi nella comunione.

Questa fase può avvenire in concomitanza con la procedura di annullamento, separazione o divorzio o con lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi, anche se nella pratica inizia dopo l'emissione della sentenza definitiva di scioglimento del regime.

Alla domanda deve essere allegata una proposta di inventario. È necessaria la comparizione dinanzi a un ufficiale giudiziario (Letrado de la Administración de Justicia), il cui scopo è la compilazione di un inventario congiunto basato sulla proposta. In caso di controversia riguardo a un bene, si terrà un'udienza dinanzi a un giudice per l'emissione di una decisione impugnabile.

b)      Liquidazione.

Perché sia possibile avviare questa fase la decisione di scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi deve essere definitiva. Il primo passo è la presentazione di una proposta di liquidazione e la comparizione dinanzi a un ufficiale giudiziario, affinché i coniugi raggiungano un accordo sul pagamento delle compensazioni e dei rimborsi dovuti a ciascun coniuge, nonché sulla divisione proporzionale del residuo mediante costituzione di lotti.

Laddove non venga raggiunto un accordo, viene nominato un esperto contabile per la gestione delle operazioni di divisione. La proposta avanzata può essere accolta o respinta dai coniugi. In quest'ultimo caso il conflitto è risolto mediante decisione giudiziaria impugnabile.

c)      Consegna dei beni e iscrizione nel registro immobiliare.

Una volta approvate definitivamente le operazioni di liquidazione e costituiti i lotti, l'ufficiale giudiziario è responsabile della consegna dei beni e dell'invio dei titoli di proprietà a ciascun coniuge.

Oltre a questa procedura, esiste un'altra procedura più semplice in base alla quale la liquidazione avviene di comune accordo tra i coniugi oppure tra il coniuge superstite e gli eredi del coniuge deceduto, effettuata in conformità alle norme del codice civile e dinanzi a un notaio.

In entrambi i casi, se tra i beni oggetto della liquidazione rientrano beni immobili, potranno essere iscritti nel registro immobiliare una copia della decisione di convalida delle operazioni di divisione, la sentenza che stabilisce la divisione dei beni o l'atto pubblico notarile relativo alla liquidazione della comunione dei beni.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Gli atti e i contratti relativi alla proprietà e ad altri diritti reali su beni immobili possono essere iscritti presso il registro immobiliare. Devono essere autorizzati mediante atto pubblico da consegnare al registro della zona di competenza territoriale in cui è situato il bene immobile assieme al pagamento di tasse e diritti.

L'atto deve essere presentato in un formato autenticato, nonché accompagnato da una certificazione del registro civile spagnolo (se il matrimonio è stato registrato in Spagna), che attesti lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi, ai fini dell'opponibilità a terzi. Gli atti originali emessi all'estero devono essere debitamente autenticati, nonché tradotti su richiesta del cancelliere. Sono esclusi da tale sistema gli atti giuridici e le decisioni giudiziarie disciplinate dai regolamenti europei, fatti circolare conformemente alle disposizioni pertinenti.

Ultimo aggiornamento: 01/02/2023

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