- 1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme.
- 2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?
- 3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?
- 4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?
- 5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
- 6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
- 7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
- 8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi.
- 9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro.
- 10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
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1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme.
Oltre all'istituto del "matrimonio", l'Austria ha anche l'istituto dell'"unione registrata", previsto dalla legge sulle unioni registrate (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG).
Con decisione del 4 dicembre 2017 la Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof) ha abolito le diverse regolamentazioni applicabili alle coppie dello stesso sesso e di sesso diverso. Pertanto in Austria, dal 1° gennaio 2019, anche le coppie dello stesso sesso possono accedere al matrimonio. Dalla stessa data le coppie di sesso diverso hanno inoltre la possibilità di costituire un'unione registrata, che fino a quel momento era riservata alle coppie dello stesso sesso.
Le differenze sostanziali rispetto alle disposizioni applicabili ai coniugi sono minime, ad esempio l'età minima (18 anni, non è previsto il caso di "dichiarazione di capacità matrimoniale" dal sedicesimo anno di età) o lo scioglimento (comunque possibile dopo tre anni dalla cessazione della convivenza coniugale; mentre, in casi eccezionali, per il matrimonio è previsto un periodo di sei anni).
2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?
Anche alle unioni registrate si applica, come al matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni (articolo 1217, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 1233 del codice civile (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Ciascun partner registrato resta titolare di quanto acquisito prima del matrimonio e diviene proprietario esclusivo di quanto acquisito in seguito. Ciascun partner registrato è inoltre creditore esclusivo dei propri debitori e debitore esclusivo dei propri creditori.
3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?
Anche i partner registrati possono regolare il proprio regime patrimoniale con convenzioni di unione registrata alle stesse condizioni dei coniugi. Nelle disposizioni della convenzione le parti sono libere di derogare al regime patrimoniale legale. Tali accordi necessitano di un atto notarile per essere validi (articolo 1 della legge sugli atti notarili (Notariatsaktsgesetz, NotAktsG)
4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi.
5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi (articoli 24 e seguenti EPG).
6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi (articoli 24 e seguenti EPG).
7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi.
8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi.
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi.
9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro.
Si applicano le stesse norme sostanziali applicabili ai coniugi.
10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?
La domanda di iscrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario deve essere presentata presso il tribunale distrettuale (Bezirksgericht) competente per il circondario in cui si trova l'immobile da iscrivere.
La domanda deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente. In linea di principio la firma non deve essere autenticata, tranne nel caso in cui la dichiarazione di trasferimento della proprietà (Aufsandungserklärung) sia inserita nella domanda.
La domanda deve essere accompagnata da un documento pubblico o da un documento privato con firme autenticate delle parti che contengano un motivo giuridico per l'acquisizione della proprietà (ad esempio, un contratto di acquisto). Oltre ai dati esatti dell'immobile, i documenti privati devono riportare anche la cosiddetta dichiarazione di trasferimento della proprietà.
La dichiarazione di trasferimento della proprietà è una dichiarazione esplicita del soggetto il cui diritto deve essere limitato, gravato, annullato o trasmesso a un altro soggetto con la quale il soggetto acconsente all'iscrizione (nel caso di un contratto di vendita è il venditore). La dichiarazione di trasferimento della proprietà deve essere autenticata da un organo giurisdizionale o da un notaio e firmata dall'obbligato. La dichiarazione può essere inserita anche in una domanda tavolare (Grundbuchsantrag), ma in questo caso le firme della domanda devono essere autenticate da un organo giurisdizionale o da un notaio.
A norma dell'articolo 160 del codice federale delle imposte (Bundesabgabenordnung, BAO), la domanda deve essere accompagnata dal nulla-osta fiscale. Si tratta di una "conferma" dell'ufficio delle imposte che non vi sono obiezioni all'iscrizione.
Se depositata da un avvocato o da un notaio, la domanda deve essere presentata in forma elettronica. In questo caso gli allegati sono inseriti in un archivio elettronico. Il nulla-osta fiscale dell'ufficio fiscale può essere sostituito anche da una dichiarazione di autotassazione redatta dall'avvocato o dal notaio.
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