Effetti patrimoniali delle unioni registrate

Francia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme

In Francia esiste un solo tipo di unione civile: il "pacte civil de solidarité" o PACS (patto civile di solidarietà). Ai sensi dell'articolo 515-1 del codice civile, è definito come un "contratto stipulato tra due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, per organizzare la loro vita comune".

L'unione registrata produce effetti patrimoniali tra i partner e nei confronti di terzi meno estesi di quelli di un regime patrimoniale tra coniugi, lasciando spazio alla volontà dei partner.

Questi rapporti patrimoniali sono disciplinati da un insieme di norme giuridiche riguardanti i poteri, la proprietà sui beni e i diritti e gli obblighi dei partner nell'ambito del patto civile di solidarietà.

Indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, i partner sono inoltre soggetti a una forma di regime primario imperativo. L'articolo 515-4 del codice civile prevede in tal senso che i partner si impegnino in una vita comune e a prestarsi reciprocamente assistenza e aiuto materiale. I partner sono di norma responsabili in solido nei confronti di terzi dei debiti contratti da uno di essi per le esigenze della vita corrente.

2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?

La legge francese permette ai partner uniti da un patto civile di solidarietà di scegliere tra due regimi patrimoniali.

Da un lato, i partner possono optare per il regime di diritto comune (in assenza di una particolare convenzione), che consiste in una separazione dei beni corredata di una presunzione di indivisione, in assenza di prova contraria. In tal caso, ciascuno dei partner conserva l'amministrazione, il godimento e la libera disposizione dei propri beni, rimanendo l'unico responsabile dei debiti personali sorti prima o durante il patto (articolo 515-5 del codice civile). Un bene sarà ritenuto di proprietà indivisa dei partner, ciascuno per metà, solo se è dimostrato che non appartiene a uno soltanto di essi.

Dall'altro, i partner possono optare per un regime convenzionale di indivisione degli acquisti successivi al matrimonio. I beni acquisiti, insieme o separatamente nell'ambito di un patto civile di solidarietà, sono considerati indivisi per metà (articolo 515-5-1 del codice civile). Alcuni beni di cui all'articolo 515-5-2 del codice civile restano tuttavia di proprietà esclusiva di ciascun partner, come il denaro percepito da ciascuno di essi dopo la sottoscrizione del patto civile di solidarietà e non utilizzato per acquisire un bene, i beni creati e i relativi accessori, i beni personali, i beni o le porzioni di beni acquisiti con denaro appartenente a un partner prima della registrazione della convenzione iniziale o di modifica, i beni o le porzioni di beni acquisiti con denaro ricevuto mediante donazione o eredità e infine le porzioni di beni acquisite tramite licitazione di una parte o dell'intero bene di cui uno dei partner sia divenuto proprietario a seguito di una donazione o nell'ambito di un'eredità indivisa.

Si ricorda che in Francia esiste un solo tipo di unione civile: il patto civile di solidarietà.

3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?

I partner possono sottoscrivere una convenzione di costituzione di patto civile di solidarietà dinanzi a un ufficiale di stato civile o a un notaio.

Secondo l'articolo 515-3 del codice civile, "le persone che sottoscrivono un patto civile di solidarietà fanno una dichiarazione congiunta dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune in cui stabiliscono la residenza comune o, in caso di grave impedimento alla determinazione di tale residenza, dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune in cui si trova la residenza di una delle parti". In tale occasione, i partner presentano la convenzione sottoscritta tra loro all'ufficiale di stato civile.

La convenzione di costituzione di patto civile di solidarietà può essere stipulata anche mediante atto notarile; in tal caso, il notaio rogante raccoglie la dichiarazione congiunta, procede alla registrazione del patto e fa eseguire le formalità di pubblicità (articolo 515-3, comma 5, del codice civile).

I partner possono optare per il regime dell'indivisione degli acquisti successivi al matrimonio definito all'articolo 515-5-1 del codice civile. In caso contrario, sono sottoposti al regime legale della separazione dei beni di cui all'articolo 515-5 del codice civile.

I partner possono decidere, nel corso di un patto civile di solidarietà, di modificare o di cambiare il regime patrimoniale esistente tra loro attraverso una convenzione di modifica che viene sottoposta alle stesse formalità di pubblicità del patto iniziale. Per essere registrata, tale convenzione deve essere consegnata o indirizzata all'ufficiale di stato civile o al notaio che ha ricevuto l'atto iniziale (articolo 515-3, comma 6, del codice civile).

4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?

Se non diversamente specificato nella convenzione, il regime patrimoniale vigente tra i partner uniti da un patto civile di solidarietà è quello della separazione dei beni. I partner possono tuttavia optare espressamente per il regime dell'indivisione degli acquisti successivi al matrimonio, definito all'articolo 515-5-1 del codice civile: "Nella convenzione iniziale o in una convenzione di modifica, i partner possono scegliere di assoggettare al regime dell'indivisione i beni acquistati, insieme o separatamente, a partire dalla registrazione di tali convenzioni. In tal caso questi beni sono considerati indivisi per metà, senza che nessuno dei partner possa rivalersi nei confronti dell'altro per un diverso contributo all'indivisione".

Indipendentemente dal regime che hanno scelto, i partner sono inoltre soggetti a un regime primario imperativo che definisce i diritti e gli obblighi vigenti tra loro e nei confronti di terzi. L'articolo 515-4 del codice civile prevede in tal senso che i partner si impegnino in una vita comune e a prestarsi reciprocamente assistenza e aiuto materiale. I partner sono di norma responsabili in solido nei confronti di terzi dei debiti contratti da uno di essi per le esigenze della vita corrente.

5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Secondo l'articolo 515-7 del codice civile, il patto civile di solidarietà si scioglie con il decesso di uno dei partner o con il matrimonio dei partner o di uno di essi. In tal caso, lo scioglimento ha effetto dalla data dell'evento. Un patto civile di solidarietà può essere considerato sciolto anche con la dichiarazione congiunta dei partner o con la decisione unilaterale di uno di essi.

Nei rapporti tra i partner, lo scioglimento del patto ha effetto dalla data di registrazione dello stesso e può essere fatto valere contro terzi dal giorno di espletamento delle formalità di pubblicità.

Lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata comporta la liquidazione del regime patrimoniale.

Ai sensi dell'articolo 515-7, comma 10, del codice civile, spetta ai partner procedere alla liquidazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal patto civile di solidarietà. È solo in assenza di convenzione che il giudice si pronuncia sulle conseguenze patrimoniali dello scioglimento.

Ciascuno dei partner si riprende i propri beni personali e,

se non diversamente stabilito nella convenzione, i beni indivisi sono ripartiti a metà; tuttavia nulla impedisce agli ex partner di rimanere nell'indivisione.

I crediti tra i partner sono soddisfatti.

Si applicano tra i partner le disposizioni relative alle attribuzioni preferenziali mediante divisione patrimoniale (articoli 831, 831-2, 832-3 e 832-4 del codice civile).

6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Il decesso di uno dei partner comporta lo scioglimento, nel giorno del decesso, dell'unione registrata, con la conseguente liquidazione del regime patrimoniale secondo le modalità di cui sopra.

Secondo il diritto successorio francese, il partner superstite non è un erede legittimo, ma può essere chiamato all'eredità se nominato erede nel testamento.

Il superstite può avvalersi di un diritto di godimento temporaneo di un anno sull'abitazione che occupava effettivamente come prima casa alla data del decesso del partner (alle condizioni di cui all'articolo 763, commi 1 e 2).

Non si tratta tuttavia di un diritto di ordine pubblico e il partner superstite può esserne privato con una disposizione testamentaria.

Il superstite può anche chiedere l'attribuzione preferenziale dell'abitazione familiare, ove il defunto lo abbia espressamente previsto nel proprio testamento (articolo 515-6, comma 2, del codice civile).

7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

È il juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare) a essere competente in materia di indivisione tra partner uniti da un patto civile di solidarietà o tra conviventi (legge n. 2009-506 del 12 maggio 2009 sulla semplificazione del diritto, decreto n. 2009-1591 del 17 dicembre 2009 sul procedimento dinanzi al giudice competente in materia familiare relativamente ai regimi patrimoniali e all'indivisione, circolare CIV/10/10 del 16 giugno 2010 sulle competenze del giudice competente in materia familiare relativamente alla liquidazione).

8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi

In virtù dell'articolo 515-4, comma 2 del codice civile, che si applica indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai partner, i partner sono responsabili in solido nei confronti di terzi dei debiti contratti da uno di essi per le esigenze della vita corrente. La solidarietà non è invece prevista in caso di spese manifestamente eccessive. Non si applica nemmeno, salvo se conclusi con il consenso di entrambi i partner, agli acquisti rateali né ai prestiti, eccetto nel caso in cui questi ultimi riguardino somme modeste necessarie alle esigenze della vita corrente e l'importo cumulato di queste somme, in presenza di una pluralità di prestiti, non sia manifestamente eccessivo rispetto al tenore di vita del nucleo familiare.

In virtù dell'articolo 515-5, comma 3 del codice civile, nei confronti di terzi in buonafede si presume che il partner che detiene individualmente un bene mobile abbia la facoltà di compiere sul bene qualunque atto di amministrazione, godimento o disposizione.

9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro

Ai sensi dell'articolo 515-7, comma 10, del codice civile, al momento dello scioglimento di un patto civile di solidarietà, spetta ai partner procedere alla liquidazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal patto civile di solidarietà. È solo in assenza di convenzione che il giudice si pronuncia sulle conseguenze patrimoniali dello scioglimento.

La divisione patrimoniale può infatti essere amichevole o giudiziale. In quella amichevole, viene stipulata tra i partner una convenzione di divisione che può assumere la forma di atto notarile, se si riferisce a beni soggetti a pubblicità fondiaria. La divisione è invece giudiziale se le parti non riescono ad accordarsi sulla liquidazione o sulla ripartizione dei beni. Il giudice si pronuncia pertanto sulle domande di mantenimento dell'indivisione o di attribuzione preferenziale (articolo 831 del codice civile).

Se i partner erano soggetti al regime patrimoniale di diritto comune, ossia alla separazione dei beni, tutti i beni di cui sia stata dimostrata dai partner l'appartenenza all'uno o all'altro tornano al rispettivo proprietario, così come restano personali i debiti personali di ciascun partner. Per contro, i beni di cui non sia stata dimostrata la proprietà dell'uno o dell'altro partner sono presunti indivisi e appartenenti a ciascuno per metà.

Se i partner avevano optato per un regime convenzionale di indivisione degli acquisti successivi al matrimonio, la massa indivisa è considerata appartenere a ciascuno per metà. La massa indivisa viene pertanto divisa a metà tra i partner, ad eccezione dei beni che restano di proprietà di ciascuno di essi (cfr. supra e articolo 515-5-2 del codice civile).

Si applicano tra i partner le disposizioni relative alle attribuzioni preferenziali mediante divisione patrimoniale (articoli 831, 831-2, 832-3 e 832-4 del codice civile).

10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

In caso di divisione amichevole di beni soggetti a pubblicità fondiaria (ovvero beni immobili), l'atto di liquidazione-divisione deve necessariamente essere ricevuto in forma notarile.

L'articolo 710-1 del codice civile prevede infatti che "per dare luogo alle formalità di pubblicità fondiaria, qualsiasi atto o diritto deve scaturire da un atto ricevuto in forma pubblica da un notaio che esercita in Francia oppure risultare da una decisione giurisdizionale o da un atto pubblico emesso da un'autorità amministrativa".

Ultimo aggiornamento: 09/03/2022

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