Effetti patrimoniali delle unioni registrate

Malta
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistono varie forme di “unioni registrate” in questo Stato membro? Si spieghino le differenze tra le varie forme.

La forma di "unione civile" prevista dalla legge maltese è quella di cui alla legge sulle unioni civili - capitolo 530 delle leggi di Malta. La registrazione dell'unione come unione civile è consentita tra due persone del medesimo sesso o di sesso diverso. Una volta registrata, l'unione civile è soggetta agli effetti e alle conseguenze corrispondenti di cui nella legge sul matrimonio civile. I partner di un'unione civile conclusa prima dell'entrata in vigore della legge (di modifica) sulle altre leggi concernenti la legge sul matrimonio del 2017 possono convertire la propria unione civile in matrimonio, entro 5 anni dal 1° settembre 2017. Qualora un'unione civile venga convertita in matrimonio, l'unione civile termina con la conversione e il matrimonio risultante si considera esistente a decorrere dalla data di costituzione dell'unione civile.

2 Esiste un regime legale patrimoniale per le unioni registrate in questo Stato membro? Cosa prevede? A quali forme di “unione registrata” si applica?

Poiché un'unione civile e un matrimonio civile producono i medesimi effetti giuridici, anche i regimi patrimoniali sono gli stessi. Lo Stato maltese consente alle parti che vorrebbero concludere un'unione civile ai sensi della legge maltese la libertà di scegliere il regime che disciplinerà il loro patrimonio. Tuttavia, il regime patrimoniale principale tra coniugi a Malta è quello della comunione dei beni.

Tale regime si applica in maniera predefinita per legge a tutte le unioni, a meno che le parti che hanno già costituito o stanno per costituire un'unione scelgano che il patrimonio della loro unione sia disciplinato da un regime diverso che non sia in contrasto con lo spirito della legge maltese. Tale altro regime deve essere istituito mediante un atto pubblico.

Altri tipi di regimi patrimoniali tra coniugi esistenti a Malta e che si applicano anche alle unioni civili sono la separazione dei beni e la comunione dei beni residui nel contesto dell'amministrazione separata.

La comunione dei beni, in qualità di regime patrimoniale statutario tra coniugi a Malta, prevede che tutto ciò che viene acquisito dalle parti in seguito alla costituzione dell'unione ricada nell'applicazione della comunione dei beni e, pertanto, appartenga a entrambe le parti in misura uguale. La legge maltese prevede in maniera specifica ciò che è soggetto alla comunione dei beni ed esclude donazioni, eredità e patrimonio parafernale di ciascuna parte.

La separazione dei beni, come altro regime patrimoniale tra coniugi che le parti possono scegliere in alternativa alla comunione dei beni, prevede che ciascuna parte abbia il diritto di disporre del controllo assoluto e di amministrare i beni acquisiti prima e dopo la costituzione dell'unione, senza richiedere il consenso dell'altra parte.

La comunione de residuo con amministrazione separata come altro regime patrimoniale tra coniugi che le parti possono scegliere in alternativa alla comunione dei beni, prevede che ciascuna parte dell'unione abbia il diritto di acquisire, mantenere e amministrare i beni acquistati dalla stessa in qualità di proprietaria esclusiva di tali beni. Tuttavia, ai sensi di tale regime, alle parti non è precluso l'acquisto congiunto di beni che dovrebbero quindi essere amministrati congiuntamente dalle stesse.

3 E’ possibile per i partner regolare diversamente il regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali previsti in questo caso?

Nel quadro del regime di comunione dei beni, la norma generale prevede che entrambe le parti siano tenute a regolamentare e amministrare congiuntamente il patrimonio della loro unione. Tuttavia, per quanto riguarda questo particolare regime, la legge maltese distingue tra amministrazione ordinaria, ovvero quegli atti che possono essere compiuti da uno dei partner dell'unione disgiuntamente, e amministrazione straordinaria, ovvero atti che vengono compiuti dalle parti congiuntamente. La legge maltese elenca soltanto gli atti di amministrazione straordinaria, di conseguenza, ciò che non è espressamente menzionato dalla legge va considerato un atto di amministrazione ordinaria. Pertanto, un requisito formale che deve essere rispettato sempre per il buon funzionamento del regime della comunione dei beni è il consenso di entrambe le parti dell'unione. Nei casi in cui le parti non abbiano espresso il loro consenso nei confronti di un atto di trasferimento o della creazione di un diritto reale o personale su beni mobili e immobili, l'atto può essere annullato su richiesta della parte che nega il proprio consenso.

Nel contesto del regime di separazione dei beni, la norma generale prevede che ciascuna parte coinvolta nell'unione abbia il diritto di regolamentare ed amministrare il patrimonio a proprio nome senza il consenso dell'altra parte.

Nel contesto del regime di comunione de residuo con amministrazione separata, la norma generale prevede che quando una delle parti coinvolte nell'unione civile decide di effettuare un acquisto da sola, può farlo senza prima aver ottenuto il consenso dell'altra parte; inoltre, la parte che effettua l'acquisto avrà il diritto di regolamentare ed amministrare tale acquisto autonomamente. Al contrario quando entrambe le parti dell'unione civile effettuano un acquisto congiunto, si considera che entrambe abbiano acconsentito a tale operazione e, di conseguenza, entrambi hanno il diritto di regolamentare ed amministrare congiuntamente detto acquisto.

4 Ci sono limiti alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale?

Nel contesto del regime di comunione dei beni, i partner sono tenuti ad agire congiuntamente. Di conseguenza essi non sono liberi di regolamentarli ed amministrarli da soli, fatta eccezione per quegli atti di ordinaria amministrazione che non richiedono il consenso di entrambe le parti.

Al contrario, nel contesto del regime di separazione dei beni, ciascun partner è libero di fare ciò che ritiene opportuno con i beni a lui intestati senza alcuna interferenza da parte del partner.

Nel contesto del regime di comunione de residuo con amministrazione separata, se una delle parti dell'accordo effettua un acquisto senza il consenso dell'altra parte, la parte acquirente è libera di regolarne il regime senza restrizioni. Tuttavia, se le parti acquisiscono beni congiuntamente, possono agire soltanto congiuntamente per quanto riguarda l'acquisto congiunto.

5 Quali sono gli effetti giuridici dello scioglimento o dell’annullamento sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Nel contesto del regime di comunione dei beni, la legge stabilisce chiaramente che tale regime diventa effettivo a decorrere dalla data del matrimonio e termina con il decesso di uno dei coniugi o con lo scioglimento del matrimonio. La legge prevede inoltre che in caso di separazione personale dei coniugi, è possibile richiedere la divisione legale del patrimonio.

Nel quadro del regime di comunione de residuo con amministrazione separata, la legge prevede che esso termina, tra l'altro, con lo scioglimento del matrimonio e la separazione legale dei coniugi.

Tuttavia, nel contesto del regime di separazione dei beni, quando i coniugi hanno posto fine al loro matrimonio, si sono separati o hanno annullato il loro matrimonio, continuano a regolamentare e amministrare i beni acquisiti a proprio nome.

Ciò si applica anche nel caso delle unioni registrate.

Di conseguenza, gli effetti del divorzio, della separazione o dell'annullamento sul patrimonio della coppia sono tali per cui tutto ciò che è stato acquisito durante il matrimonio è diviso tra le parti mediante una composizione amichevole o una sentenza dell'organo giurisdizionale competente.

6 Quali sono gli effetti della morte sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

Al momento del decesso di una delle parti, si applica la legge sulla successione maltese nel caso in cui Malta abbia competenza giurisdizionale e il principale fattore da prendere in considerazione è la possibilità che la parte deceduta abbia lasciato testamento o meno.

7 Quale autorità è competente per decidere in una causa sul regime patrimoniale dell’unione registrata?

L'autorità competente a decidere in merito ai regimi patrimoniali tra partner di un'unione civile è l'organo giurisdizionale civile (sezione Famiglia).

8 Quali sono gli effetti patrimoniali del regime dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi.

Quando il regime patrimoniale tra partner di un'unione civile acquisisce efficacia sulla loro unione, esso dà luogo a un rapporto giuridico tra i partner e terzi, laddove applicabile. Terze parti hanno il diritto di esercitare i loro diritti giuridici nei confronti di entrambi i partner, congiuntamente o separatamente, a seconda del caso, in base al partner con il quale hanno stipulato un contratto o nei confronti del quale hanno contratto un debito.

9 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del patrimonio dell’unione registrata in questo Stato membro.

La procedura per la divisione dei beni si svolge normalmente nella fase in cui le parti hanno avviato un procedimento di separazione o di divorzio. Prima di adire l'organo giurisdizionale competente, questo tipo di procedure richiede alle parti di avviare un procedimento di mediazione nell'ambito del quale il mediatore ha il compito di provare a fare riconciliare le parti.

Se la mediazione ha esito positivo, i partner possono separarsi in maniera amichevole qualora trovino un accordo in merito ai loro diritti reciproci, ai loro diritti in relazione ai figli e alla divisione dei beni dell'unione civile, mediante un atto pubblico che viene esaminato dall'organo giurisdizionale competente il quale si assicura che i diritti delle parti siano equilibrati. Dopo essere stato omologato dall'organo giurisdizionale competente, tale contratto viene autenticato e registrato acquisendo efficacia giuridica a tutti gli effetti, anche con riferimento a terzi.

Se la mediazione non ha esito positivo e le parti non raggiungono un accordo amichevole, devono avviare un procedimento giudiziario corrispondente dinanzi l'organo giurisdizionale competente nell'ambito del quale chiedono lo scioglimento del loro regime patrimoniale in maniera da consentire la divisione del patrimonio dell'unione civile tra i partner. Dopo essere passata in giudicato, la sentenza dell'organo giurisdizionale competente viene registrata acquisendo efficacia legale a tutti gli effetti, ai sensi di legge, anche per quanto concerne terzi.

10 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Affinché dei beni immobili possano essere registrati a Malta, il notaio che ha redatto il contratto presenta a tale fine una nota di autenticazione presso il registro pubblico. Non appena tale nota viene iscritta, l'immobile viene registrato e il contratto è giuridicamente vincolante per le parti del contratto, nonché nei confronti di terzi.

Ultimo aggiornamento: 04/11/2020

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