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Il sistema giuridico sloveno non contempla l'istituto dell'unione registrata.
L'articolo 4 del codice della famiglia della Repubblica di Slovenia disciplina l'unione di fatto, che definisce come la comunità di vita di lunga durata tra un uomo e una donna che non hanno contratto matrimonio, benché non sussistano motivi di invalidità di un loro eventuale matrimonio. Secondo il codice della famiglia tale comunità di vita comporta nei rapporti tra i partner le stesse conseguenze giuridiche del matrimonio e, ove previsto dalla legge, conseguenze giuridiche anche in altri settori.
Se la decisione su un diritto o un obbligo dipende dall'esistenza della succitata comunità di vita, nell'ambito del procedimento di determinazione del diritto o dell'obbligo si decide se tale comunità di vita sussista o meno. La decisione al riguardo produce effetti giuridici solo limitatamente all'oggetto della questione risolta.
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