- Quadro normativo per le tariffe forensi
- Spese fisse
- Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire
- Norme sulla determinazione delle spese
- Dove si possono trovare ulteriori informazioni sulle spese?
- Imposta sul valore aggiunto
- Patrocinio a spese dello Stato
- In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa?
- Onorari dei periti
- Onorari dei traduttori e degli interpreti
Quadro normativo per le tariffe forensi
Le tariffe constano di due parti: diritti fissi e costi variabili (spesso in percentuale del valore della causa).
Occorre distinguere tra:
- gli ausiliari di giustizia (avvocati, rappresentanti in giudizio), il cui compenso è solo parzialmente soggetto a tariffa e gli onorari vengono perlopiù concordati liberamente con il cliente;
- i pubblici ufficiali o notai, il cui intervento è soggetto a corrispettivo nel quadro del potere regolamentare del governo francese.
Procuratori legali
Il decreto n. 80-609, del 30 luglio 1980, fissa l’onorario dei procuratori legali presso le Corti d’appello.
Ausiliari di giustizia / avvocati
Alcuni atti regolamentari fissano il corrispettivo dovuto per le attività di patrocinio degli avvocati in primo grado (decreti n. 72-784, del 25 agosto 1972, e n. 75-785, del 21 agosto 1975).
Ufficiali giudiziari
Gli onorari dovuti agli ufficiali giudiziari per le citazioni e le notifiche dei ricorsi e delle decisioni giudiziali sono specificati nel decreto n. 96-1080, del 12 dicembre 1996.
Spese fisse
Spese fisse nei procedimenti civili
Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti civili
In materia civile, esistono spese giuridicamente indispensabili per la continuazione del procedimento e il cui importo è oggetto di tariffazione, mediante regolamento o con decisione giudiziale. Detti costi prendono il nome di spese processuali.
Tra esse figurano:
- i diritti, le imposte, i canoni o gli emolumenti percepiti dalle segreterie dei tribunali o dall’amministrazione delle imposte. Siffatti diritti e imposte sono applicati di rado in quanto la legge n. 77-1468, del 30 dicembre 1977, ha introdotto il principio della gratuità delle azioni giudiziarie dinanzi ai tribunali civili e amministrativi;
- i costi per la traduzione degli atti, se la traduzione è prevista dalla legge o da un accordo internazionale;
- le indennità al testimone;
- il compenso dei periti;
- gli esborsi soggetti a tariffazione (onorari degli ufficiali giudiziari, dei procuratori legali e degli avvocati);
- gli onorari dei pubblici ufficiali o dei notai;
- il compenso degli avvocati nella misura in cui questo è regolamentato, compresi i diritti per la trattazione della causa;
- le spese per la notifica di un atto all’estero;
- i costi per l’interpretariato e la traduzione, necessari in forza delle misure istruttorie effettuate all'estero su richiesta dei giudici ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale;
- le indagini sociali disposte in materia di diritto di famiglia e di tutela legale di soggetti maggiorenni e di minori;
- il compenso della persona indicata dal giudice per ascoltare il minore.
Fase dei procedimenti civili in cui devono essere pagate le spese fisse
Le spese del procedimento civile includono tutte le somme versate o dovute dalle parti prima o durante un procedimento.
Prima che abbia inizio il processo sono dovuti, per esempio, i costi per la consulenza di giuristi e di periti nonché le spese di viaggio.
Durante il procedimento, i costi dovuti potranno riguardare le spese giudiziali versate agli ausiliari di giustizia, ai notai, i diritti percepiti dallo Stato e gli onorari di consulenti.
Dopo il procedimento potranno essere dovute le spese per l’esecuzione della decisione.
Spese fisse nei procedimenti costituzionali
Spese fisse per le parti processuali nei procedimenti costituzionali
Poiché, allo stato attuale, il ricorso individuale al Consiglio costituzionale non è previsto, non è possibile rispondere a tale domanda.
Informazioni preliminari che l'avvocato deve fornire
Diritti e obblighi delle parti
È un principio della deontologia degli ausiliari di giustizia quello di fornire ai clienti informazioni su diritti e obblighi di questi ultimi.
Norme sulla determinazione delle spese
Dove si possono trovare informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Francia?
Le informazioni sono disponibili sui siti web del ministero della Giustizia e delle varie professioni.
In che lingua si possono ottenere informazioni sulle norme per la determinazione delle spese in Francia?
Le informazioni sono disponibili in lingua francese.
Dove si possono trovare ulteriori informazioni sulle spese?
Non esistono siti web in cui sono pubblicate le spese relative ai procedimenti.
Imposta sul valore aggiunto
In che modo vengono fornite tali informazioni? Quali sono le aliquote applicabili?
Gli onorari e i compensi sono espressi al netto delle imposte. L’aliquota IVA applicabile è sempre del 19,6%, a eccezione delle prestazioni fornite ai beneficiari del patrocinio a spese dello Stato (che è del 5,5%).
Patrocinio a spese dello Stato
Soglia di reddito applicabile nell’ambito della giustizia civile
Il patrocinio a spese dello Stato non distingue tra settore della giustizia civile o penale né in base alla natura del contenzioso. La concessione di tale beneficio è subordinata unicamente alle risorse economiche di chi ne fa richiesta.
Pertanto, tutte le persone fisiche di cittadinanza francese e i cittadini residenti degli Stati membri dell'Unione europea nonché le persone giuridiche non a scopo di lucro che desiderano far valere i loro diritti dinanzi a un giudice e le cui risorse economiche non sono sufficienti possono aspirare al patrocinio a spese dello Stato.
Parimenti, le persone di nazionalità straniera che risiedono abitualmente e regolarmente in Francia possono usufruire del patrocinio a spese dello Stato in materia civile. Il requisito della residenza regolare non è tuttavia previsto in ambito penale e non è nemmeno opponibile ai minori, a prescindere dal tipo di procedimento di cui costituiscono l'oggetto (civile, amministrativo o penale).
Le risorse economiche di cui si tiene conto sono il reddito medio mensile dell’ultimo anno civile del richiedente nonché, all’occorrenza, i redditi delle persone abitualmente conviventi. In quest’ultima ipotesi, il tetto massimo di reddito consentito ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato viene aumentata attraverso correttivi per gli oneri familiari.
Tuttavia, i beneficiari di determinate minime sociali (sussidio supplementare del Fondo nazionale di solidarietà, reddito minimo d’inserimento) non sono tenute a dimostrare la scarsità delle proprie risorse economiche.
Peraltro, diversi sussidi sociali non sono presi in considerazione nel novero dei redditi (assegni familiari, prestazioni sociali e indennità di alloggio).
Il patrocinio a spese dello Stato può essere totale o parziale a seconda della quantità delle risorse economiche. Le soglie di reddito per averne diritto vengono aggiornate ogni anno dalla legge finanziaria. Per il 2009 il reddito medio mensile percepito nel 2008 dev'essere, per una sola persona:
- inferiore o pari a 911 EUR per il patrocinio a spese dello Stato totale;
- compreso tra 912 e 1 367 EUR per il patrocinio a spese dello Stato parziale.
Siffatte soglie vengono aumentate di 164 EUR per ognuna delle prime due persone a carico conviventi del richiedente (bambini, coniuge, convivente, partner di un patto civile di solidarietà, ascendente ecc.) e di 104 EUR a partire dalla terza persona a carico.
Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime
In linea di principio, non si tiene conto dello status (per esempio, vittima o accusato) della parte del procedimento. Per concedere o rifiutare il patrocinio a spese dello Stato non sono previste disparità di trattamento tra vittime, accusati, parti attrici o convenute.
Tuttavia, la legge di orientamento e di programmazione per la giustizia (loi d’orientation et de programmation pour la justice) del 9 settembre 2002 ha migliorato le condizioni di accesso alla giustizia delle vittime dei reati più gravi di pregiudizi volontari all’incolumità o all’integrità fisica della persona (reati previsti e puniti dagli articoli 221-1 – 221-5, 222-1 – 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 [1° e 2°], 222,23 – 222-26, 421-1 [1°] e 421-3 [1° – 4° del codice penale, nonché ai relativi aventi causa allo scopo di esercitare l'azione civile per il risarcimento dei danni derivati dai danni fisici]) esonerandole dall’obbligo di dimostrare le proprie risorse economiche per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. Siffatta disposizione si applica, in particolare, alle vittime di stupro o di violenze abituali su soggetti minori di 15 anni o su persone particolarmente vulnerabili, le quali violenze abbiano causato la morte o un'infermità permanente.
Peraltro, in via eccezionale è consentita una deroga al requisito del reddito a prescindere dallo status del richiedente in sede processuale (attore/convenuto, vittima/imputato) ogniqualvolta la situazione appaia particolarmente degna d’interesse riguardo all’oggetto della controversia o alle prevedibili imputazioni del processo.
Tale disposizione può, in particolare, essere applicata alla vittima di un reato a seconda delle circostanze in cui questo è stato commesso.
Altri requisiti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati
In linea di principio, non è previsto alcun requisito particolare perché sia concesso il patrocinio a spese dello Stato ai convenuti. Tuttavia, in caso di esercizio di un mezzo di ricorso (appello, opposizione, ricorso in cassazione), la situazione dei convenuti viene rivista se essi già beneficiano del patrocinio a spese dello Stato. Infatti, tali persone conservano di diritto il beneficio del patrocinio gratuito per difendersi.
Tuttavia, occorre tenere a mente la regola generale, applicabile sia all’attore sia al convenuto, secondo cui il patrocinio a spese dello Stato non viene concesso se le spese ad esso connesse sono coperte da una polizza di assicurazione per l’assistenza legale o da un sistema di tutela equivalente.
Procedimenti gratuiti
Dinanzi al giudice di prossimità (jurisdiction de proximité) e al Tribunale di primo grado (Tribunal d’instance), le parti non sono tenute a nominare un avvocato. Se il valore della richiesta è inferiore a 4 000 EUR, è possibile adire questi giudici in maniera semplificata, che esonera le parti dal ricorso all’ausilio di un ufficiale giudiziario.
Le istanze di revisione delle misure relative all’esercizio della potestà genitoriale nonché le istanze in materia di adozioni, se il minore è stato adottato prima del quindicesimo anno di età, le misure post-divorzio e le istanze sulle obbligazioni alimentari possono essere effettuate senza la presenza di un avvocato, con semplice richiesta.
Così come per tutti i procedimenti dinanzi alle giurisdizioni civili, i giudici anzidetti non percepiscono spese di notifica o di rilascio di decisioni.
In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa?
Per quanto riguarda la giustizia civile, ogni decisione o sentenza che conclude un procedimento deve statuire sulle spese sostenute nell’ambito del procedimento medesimo.
In linea di principio, le spese processuali (spese soggette a tariffazione – cfr. sopra) sono a carico della parte soccombente. Tuttavia, il giudice può, con decisione motivata, porre a carico di un'altra parte una frazione o la totalità delle stesse.
Una parte può altresì chiedere che la parte avversa sopporti tutte o parte delle spese che essa ha sostenuto e che non figurano tra le spese processuali. Si tratta, per esempio, degli onorari e della difesa del proprio avvocato, delle spese e dei verbali degli ufficiali giudiziari, delle proprie spese di viaggio. In questa ipotesi, il giudice condanna la parte obbligata alle spese o, in mancanza di questa, la parte soccombente a versare all’altra l’importo stabilito dallo stesso giudice per le spese subite e non figuranti tra le spese processuali. Il giudice terrà conto dell’equità o della situazione economica della parte condannata e potrà, anche d’ufficio e per motivi fondati sulle stesse considerazioni, affermare che tale condanna non è necessaria.
Onorari dei periti
Per quanto riguarda la giustizia civile, il compenso dei periti nominati dal giudice è fissato con decisione giudiziaria.
Quando il giudice conferisce un incarico a un perito, fissa l’importo di un accantonamento pari al compenso di quest’ultimo. L’importo dell’accantonamento dev’essere inoltre il più possibile vicino al prevedibile compenso definitivo. Il giudice stabilisce la parte o le parti che dovranno versare l’importo previsto dalla cancelleria competente.
Una volta depositata la relazione del perito, il giudice ne fissa il compenso sulla base, in particolare, dei compiti eseguiti, del rispetto dei termini impartiti e della qualità del lavoro fornito. Il giudice autorizza il perito a farsi versare le somme dovute depositate in cancelleria e ordina, se del caso, il versamento di ulteriori importi al perito, indicando la parte o le parti che vi sono tenute.
La sentenza che conclude il procedimento statuisce su chi è tenuto a pagare il compenso del perito. In linea di principio, l’onere spetta alla parte soccombente, a meno che il giudice, con decisione motivata, ponga a carico di un'altra parte una frazione o la totalità di esso.
Per contro, gli onorari dei periti non nominati dal giudice sono liberamente concordati tra il perito e il proprio cliente. Questi non fanno parte delle spese processuali. Una parte può chiedere al giudice di condannare la parte soccombente o, in assenza, la parte condannata alle spese a versarle un importo per gli onorari in tal modo sostenuti. Il giudice statuisce tenendo conto dell’equità o della situazione economica della parte condannata.
Onorari dei traduttori e degli interpreti
Queste spese sono a carico della parte soccombente, a meno che il giudice, con decisione motivata, ponga a carico di un'altra parte una frazione o la totalità di esse.
Allegati correlati
Relazione della Francia sullo studio relativo alla trasparenza delle spese (1312 Kb)
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