Costi

Portogallo

Questa pagina fornisce informazioni sui costi dei procedimenti giudiziari in Portogallo.

Contenuto fornito da
Portogallo

Per un'analisi più approfondita delle spese giudiziarie, si possono consultare gli esempi seguenti:

Diritto di famiglia – Divorzio

Diritto di famiglia – Affidamento dei figli

Diritto di famiglia – Alimenti

Diritto commerciale – Contratti

Diritto commerciale – Responsabilità

Quadro normativo degli onorari delle professioni forensi

1. Consulenti legali (Solicitadores)

In Portogallo gli onorari dei consulenti legali che agiscono nelle funzioni di esecuzione sono disciplinati dal decreto ministeriale (Portaria) n. 282/2013 del 29 agosto 2013, come modificato (articoli da 43 a 51).

2. Avvocati consulenti (Consultores jurídicos)

In Portogallo gli onorari degli avvocati consulenti non sono regolamentati.

3. Avvocati (Advogados)

In Portogallo gli onorari degli avvocati non sono regolamentati.

4. Ufficiali giudiziari (Oficiais de justiça)

Le spese di intervento degli ufficiali giudiziari in processi esecutivi sono disciplinate dall'articolo 9 e dalla Tabella II del regolamento sulle spese processuali (Regulamento das Custas Processuais), adottato con decreto legge (Decreto-Lei) n. 34/2008, del 26 febbraio 2008, come modificato, e con decreto ministeriale n. 282/2013, del 29 agosto 2013, come modificato (articoli da 43 a 51, applicabili a norma dell'articolo 59, paragrafo 1).

5. Avvocati attivi nel settore della tutela legale

Gli onorari per i servizi prestati dagli avvocati nel settore della tutela legale sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 1386/2004, del 10 novembre 2004, dal decreto ministeriale n. 161/2020, del 30 giugno 2020, e dal decreto ministeriale n. 10/2008, del 3 gennaio 2008, come modificato.

Spese fisse

Spese fisse nei procedimenti civili

Spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti civili

Le spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti civili sono stabilite agli articoli 5, 6 e 7 e nelle tabelle I e II del regolamento sulle spese processuali adottato con decreto legge n.°34/2008, del 26 febbraio 2008, come modificato.

Fase del procedimento civile in cui devono essere pagate le spese fisse

Le spese giudiziarie sono generalmente pagate all'inizio del procedimento e nel momento in cui è fissata la data dell'udienza. I periti e gli ufficiali giudiziari sono generalmente pagati immediatamente prima di essere sentiti in giudizio.

Spese fisse nei procedimenti penali

Spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti penali

Le spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti penali sono stabilite all'articolo 8 e nella tabella III dell'allegato del regolamento sulle spese giudiziali, adottato con decreto legge n.°34/2008, del 26 febbraio 2008, come modificato.

Fase del procedimento penale in cui devono essere pagate le spese fisse

La fase del procedimento penale in cui devono essere pagate le spese fisse dipende dalla posizione della persona in questione nel procedimento e dall'azione che intende intraprendere. Esistono solo due casi in cui le spese giudiziarie sono esigibili contestualmente all'azione a cui si riferiscono: quando la persona interessata si costituisce parte civile e quando viene aperta un'inchiesta su richiesta di parte civile. In tutti gli altri casi, cioè in tutte le cause che coinvolgono l'imputato e nelle altre cause che coinvolgono la parte civile, le spese giudiziarie sono esigibili al termine della fase del procedimento giudiziario in corso (inchiesta, sentenza o appello) poiché dipendono dalla decisione del giudice.

Spese fisse nei procedimenti costituzionali

Spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti costituzionali

Le spese fisse per le parti in giudizio nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale sono disciplinate dagli articoli da 6 a 9 del decreto legge n.° 303/98, del 7 ottobre 1998, come modificato, e dall'articolo 84 del decreto legge n.° 28/82, del 15 novembre 1982, come modificato.

Fase del procedimento costituzionale in cui le spese fisse devono essere pagate

Le spese fisse devono essere pagate solo alla fine del procedimento.

Informazioni preliminari che i rappresentanti legali devono fornire

Diritti e obblighi delle parti

I rappresentanti legali sono obbligati, sotto il profilo etico e giuridico, a fornire informazioni complete sui diritti e sugli obblighi delle parti, sulle probabilità di successo della causa, nei limiti di quanto a loro conoscenza, e sulle relative spese.

Determinazione delle spese

Dove posso trovare informazioni sulla determinazione delle spese in Portogallo?

Maggiori informazioni sul sistema di determinazione delle spese in Portogallo sono reperibili all'indirizzo https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

In che lingua posso ottenere informazioni sulla determinazione delle spese in Portogallo?

Le informazioni sulla determinazione delle spese in Portogallo sono disponibili solo in portoghese.

Dove posso trovare informazioni sulla mediazione?

Le informazioni sulla mediazione, in particolare sui sistemi pubblici di mediazione in materia civile, di famiglia, del lavoro e penale, sono disponibili nel sito seguente all'indirizzo: https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Dove posso trovare informazioni sulla durata media dei diversi tipi di procedimenti?

Le informazioni sulla durata media dei diversi tipi di procedimenti sono reperibili all'indirizzo https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Dove posso trovare informazioni sulle spese medie complessive di un determinato procedimento?

Questa informazione non è disponibile, ma per conoscere le spese è possibile consultare i vari tariffari o le tabelle delle spese.

Inoltre un simulatore delle spese giudiziali da pagare quando si avvia un procedimento è disponibile all'indirizzo https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica che offre un'idea delle spese necessarie.

Imposta sul valore aggiunto: come è fornita questa informazione?

Le spese giudiziali non sono soggette a IVA. Gli onorari dei professionisti del settore giuridico sono soggetti a IVA, ma le spese indicate dalla legge sono esenti dall'IVA.

Quali sono le aliquote applicabili?

Non sono disponibili informazioni sulle aliquote IVA applicabili.

Patrocinio a spese dello Stato

Soglia di reddito applicabile ai convenuti in cause civili

La formula per il calcolo della soglia di reddito applicabile ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili è reperibile nell'allegato della legge n. 34/2004, del 29 luglio 2004, come modificata.

Soglia di reddito applicabile agli imputati in cause penali

La formula per il calcolo della soglia di reddito applicabile ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è reperibile nell'allegato della legge n. 34/2004, del 29 luglio 2004, come modificata.

Soglia di reddito applicabile alle vittime nell'ambito della giustizia penale

Nell'ambito della giustizia penale, non esistono soglie di reddito per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime.

Altre condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime

Sono previste altre condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato alle vittime. Quando, in virtù della legge n. 112/2009, del 16 settembre 2009, è riconosciuto lo status di vittima di violenza domestica ai sensi dell'articolo 152 del codice penale, si presume, in assenza di prova contraria, che la vittima non disponga di risorse economiche sufficienti.

Altre condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati

Sono previste altre condizioni per la concessione del patrocinio a spese dello Stato agli imputati. Le condizioni si riferiscono alla situazione finanziaria degli imputati e il calcolo è effettuato sulla base di un modello elaborato a norma dell'articolo 39 della legge n. 34/2004, del 29 luglio 2004, come modificata.

Procedimenti gratuiti

I procedimenti possono essere gratuiti per una o per entrambe le parti se è applicabile l'esenzione dalle spese giudiziarie o se è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato.

L'articolo 4 del regolamento sulle spese processuali elenca una serie di situazioni in cui si applica l'esenzione delle spese. Tali esenzioni si suddividono in due categorie:

  • esenzioni soggettive o personali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che si basano su una particolare caratteristica delle parti o delle persone sottoposte al procedimento; e
  • esenzioni oggettive o procedurali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che si riferiscono al tipo di procedimento.

Alcune esenzioni dipendono tuttavia dal contenuto della sentenza definitiva, come previsto all'articolo 4, dal terzo al settimo comma, pertanto possono non incidere sulle spese o riguardare solo le spese generate nel corso del procedimento.

Informazioni più dettagliate sul patrocinio a spese dello Stato sono disponibili al seguente indirizzo https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

In quali casi la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese della parte vittoriosa?

Generalmente la parte vittoriosa ha diritto al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, in una proporzione determinata dal giudice nella sentenza definitiva. Tale diritto della parte vittoriosa è annullato se la parte soccombente ha ricevuto il patrocinio a spese dello Stato ed è pertanto esente dal pagamento di qualunque spesa.

Onorari dei periti

Di norma, gli onorari dei periti sono a carico delle parti in causa. Tuttavia, nel caso in cui sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato, tali onorari sono corrisposti dall'Ufficio per la gestione finanziaria e le infrastrutture del sistema giudiziario (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Onorari per servizi di traduzione e di interpretariato

Di norma, gli onorari per servizi di traduzione e interpretariato sono a carico delle parti in causa. Tuttavia, nel caso in cui sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato, tali onorari sono corrisposti dall'Ufficio per la gestione finanziaria e le infrastrutture del sistema giudiziario (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça).

Documenti importanti

Relazione del Portogallo sullo studio riguardante la trasparenza delle spese  PDF (781 Kb) en

Ultimo aggiornamento: 29/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.