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Nella pratica, per "notificazione o comunicazione degli atti" si intende la consegna a una persona o a una società della domanda giudiziale o di altri atti giudiziari riguardanti un procedimento avviato nei loro confronti. La notificazione o comunicazione consente ai suddetti soggetti di rispondere od opporsi alla domanda o al procedimento.
Esistono norme specifiche [1] in materia di notificazione o comunicazione degli atti per assicurare che tutte le parti aventi diritto ricevano gli atti giudiziari che riguardano la loro persona o le loro azioni, nonché per fornire garanzie volte ad assicurare che possano essere presi opportuni provvedimenti qualora gli atti non siano stati notificati o comunicati correttamente.
[1] La parte 6 del codice di procedura civile contiene le norme generali in materia di notificazione e comunicazione. Si veda altresì la risposta alla seguente domanda 7.
Tutti gli atti giudiziari, ad esempio il modulo per l'introduzione della domanda, le istanze, le sentenze, i ricorsi, ecc., devono essere trasmessi con notificazione o comunicazione formale, in conformità alle diverse norme applicabili, avvalendosi di una delle diverse modalità previste: via posta, notificazione o comunicazione personale, notificazione o comunicazione mediante ufficiale giudiziario, ecc.
In genere, nei casi di competenza della County Court (organo giurisdizionale di contea) è lo stesso organo giurisdizionale a essere responsabile della notificazione o comunicazione degli atti, mentre presso la High Court (Alta Corte) la notificazione o comunicazione degli atti è effettuata in larga misura dalle parti. Nel preparare un atto che dovrà essere notificato o comunicato dall'organo giurisdizionale, la parte dovrà trasmettere una copia a uso dell'organo giurisdizionale e una per ciascuna parte cui dovrà essere notificato o comunicato.
L'organo giurisdizionale può affidare la responsabilità della notificazione o comunicazione ad altri soggetti, ad esempio alla parte istante o al rispettivo rappresentante o avvocato. In aggiunta l'organo giurisdizionale non è responsabile della notificazione o comunicazione nel caso in cui una specifica norma o indicazione pratica di applicazione della norma preveda che la notificazione o comunicazione dell'atto in questione debba essere effettuata dalla parte oppure laddove la parte per la quale l'atto deve essere notificato o comunicato indichi all'organo giurisdizionale di volersi occupare direttamente della notificazione o della comunicazione dell'atto.
No. Nel Regno Unito non esiste un registro anagrafico analogo a quello di molti altri Stati membri. L'autorità richiesta in Inghilterra e Galles non può ottenere l'indirizzo della persona cui gli atti devono essere notificati o comunicati. Tuttavia, laddove gli atti debbano essere notificati o comunicati a una società e i destinatari all'indirizzo indicato rifiutino di accettare la notificazione o comunicazione, l'organismo incaricato di ricevere le richieste in Inghilterra e Galles può risalire all'indirizzo della sede legale della società (se diverso dal primo) e notificare o comunicare gli atti a tale indirizzo.
Come menzionato in precedenza, nel Regno Unito non esiste un registro anagrafico. Per trovare l'indirizzo di una persona è necessario ricorrere ad agenti che si occupano di rintracciare le persone oppure utilizzare diversi siti web che contengono informazioni sugli indirizzi. Pur non essendo esaustivo, l'elenco riportato di seguito fornisce alcuni esempi dei tipi di siti web disponibili. Alcuni, quali quelli per la ricerca di numeri telefonici (primo link), sono gratuiti. Per altri invece è necessario pagare una tariffa.
Gli elenchi telefonici possono essere recuperati dall'operatore British Telecommunications.
È possibile effettuare una ricerca di indirizzi sui siti del 192 e di UKRoll.
Per rintracciare una persona è possibile utilizzare Tracesmart.
Per trovare la sede legale di un'impresa è possibile effettuare una ricerca sul sito web di Companies House (registro delle imprese). Alcune ricerche per le imprese sono gratuite, ma per ricerche più specifiche occorre pagare una tariffa.
Non è possibile in Inghilterra e Galles chiedere un indirizzo conformemente al regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.
In Inghilterra e Galles la modalità principale di notificazione o comunicazione è la posta prioritaria. Altri metodi di notificazione o comunicazione utilizzabili, a seconda delle norme di procedura dell'organo giurisdizionale e delle indicazioni pratiche pertinenti, sono:
La notificazione o comunicazione deve essere effettuata all'indirizzo indicato dalla parte cui l'atto deve essere comunicato o notificato, che può essere altresì l'indirizzo del rispettivo avvocato o rappresentante. In mancanza di un avvocato che agisca per conto della parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto oppure qualora la parte non abbia specificato un indirizzo per la notificazione o comunicazione, l'atto deve essere inviato, trasmesso o depositato a un indirizzo approvato dalle norme di procedura dell'organo giurisdizionale - in genere, quello della residenza o della sede di lavoro abituale o l'ultima nota.
Quando la notificazione o comunicazione dell'atto è a carico dell'organo giurisdizionale, spetta a quest'ultimo decidere la modalità di notificazione o comunicazione da utilizzare.
La notificazione o comunicazione elettronica degli atti (anche via e-mail e fax) è consentita nei procedimenti civili. Con questo metodo di notificazione o comunicazione degli atti non esistono limitazioni in termini di disponibilità o di accesso in funzione del tipo di destinatario. Tuttavia, la parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto oppure il suo avvocato devono avere manifestato previamente per iscritto la volontà di accettare la notificazione o comunicazione per via elettronica.
Ci sono diversi modi in cui le parti e gli avvocati possono manifestare la volontà di accettare la notificazione o comunicazione elettronica. In primo luogo, quando sulla carta intestata dell'avvocato è indicato un numero di fax. In secondo luogo, quando sulla carta intestata è indicato un indirizzo e-mail e l'avvocato ha confermato la disponibilità di accettare l'alternativa elettronica di notificazione o comunicazione. Infine, la notificazione o comunicazione elettronica degli atti è consentita quando nelle memorie o nelle risposte alle domande giudiziali è indicato un numero di fax, un indirizzo e-mail o un altro tipo di identificazione elettronica.
Qualora una parte intenda notificare o comunicare un atto con mezzi elettronici (diversi dal fax), deve prima chiedere alla parte cui deve essere notificato o comunicato l'atto se vi sono condizioni da soddisfare. Ad esempio, se occorre utilizzare un formato specifico per l'invio dei documenti oppure se vi sono dimensioni massime per gli allegati da trasmettere.
Quando gli atti sono notificati o comunicati per via elettronica, non è necessario inviare anche una copia cartacea.
Informazioni complete sulle norme e le procedure relative alla notificazione o comunicazione degli atti in Inghilterra e nel Galles sono contenute nella parte 6 del codice di procedura civile. In base alla norma generale, l'attore è tenuto a fornire l'indirizzo del convenuto per la notificazione o comunicazione e tale indirizzo è solitamente l'indirizzo della residenza o della sede di lavoro attuale o l'ultima nota. Laddove non riesca a risalire con certezza a tali indirizzi, l'attore può, in conformità alla parte 6.19 del codice di procedura civile, chiedere che la notificazione o comunicazione sia effettuata con un'altra modalità presso un indirizzo alternativo. Informazioni specifiche al riguardo dipenderanno dai fatti presentati all'organo giurisdizionale. Ad ogni modo il principio di base è che, indipendentemente dalla modalità utilizzata, questa deve essere tale da garantire che il convenuto sia informato del procedimento (cfr. PD 6A).
Con i servizi postali ordinari o altri metodi di consegna che garantiscono il recapito il giorno lavorativo successivo, gli atti si considerano notificati o comunicati il secondo giorno successivo a quello in cui sono stati affissi, depositati, consegnati o ritirati dal fornitore di servizi competente, purché tale giorno sia un giorno lavorativo oppure, in caso contrario, il giorno lavorativo successivo. Quando è effettuata via fax o con un'altra modalità elettronica, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta il giorno stesso se ha avuto luogo entro le ore 16:30 di tale giorno, mentre in ogni altro caso, il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata. Laddove ci si avvalga di un altro metodo di notificazione o comunicazione, la modalità di notificazione o comunicazione e la data in cui è considerata effettuata sono specificate nell'ordinanza dell'organo giurisdizionale.
Il deposito dei documenti in un determinato luogo (ad esempio, presso un ufficio postale) non è un metodo di notificazione alternativo solitamente impiegato. Se i documenti sono stati notificati a mezzo raccomandata e non sono stati consegnati, la procedura con cui il destinatario viene informato è illustrata nella risposta alla seguente domanda 8.
Se la modalità di notificazione o comunicazione è stata approvata dall'organo giurisdizionale, la notificazione o comunicazione si considera avvenuta nella data in questione indipendentemente dal fatto che il destinatario accetti o meno l'atto.
Il recapito via posta registrata da parte della Royal Mail (il servizio postale del Regno Unito) è effettuato presso l'indirizzo indicato e non direttamente alla parte. È quindi possibile che gli atti vengano ricevuti da una persona diversa dal destinatario che vive allo stesso indirizzo di quest'ultimo.
Se all'indirizzo indicato nessuno è disponibile per firmare la ricezione degli atti, gli atti vengono restituiti all'ufficio postale locale. Laddove non vengano ritirati entro i termini fissati (cfr. di seguito), saranno restituiti al mittente. In tal caso la notificazione o comunicazione non è considerata valida.
Nel caso in cui non sia stato possibile recapitare gli atti all'indirizzo indicato, viene lasciato un avviso di tentata notifica, sul quale sono indicati il luogo in cui il destinatario può ritirare gli atti e il termine entro il quale ritirarli. Per la posta raccomandata proveniente dal Regno Unito gli atti devono essere ritirati entro una settimana. Per la posta raccomandata internazionale il termine è di tre settimane.
L'organo giurisdizionale registra l'avvenuta notificazione o comunicazione di un determinato atto. Gli atti notificati o comunicati per posta sono ritenuti (o considerati) notificati o comunicati a meno che non vengano restituiti attraverso il sistema postale.
Laddove sia l'attore a notificare o comunicare l'atto, questi è tenuto a presentare all'organo giurisdizionale un'attestazione della notificazione o comunicazione entro sette giorni dalla notificazione o comunicazione. Nell'attestazione occorre indicare che l'atto non è stato restituito al mittente, nonché precisare le modalità e la data della notificazione o comunicazione.
Dalla ricezione del modulo per l'introduzione della domanda giudiziale, un debitore ha 14 giorni di tempo per rispondere. Laddove invii una conferma della notificazione o comunicazione, il termine per rispondere è esteso a 28 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto contenente informazioni sulla domanda.
In caso di notificazione o comunicazione personale degli atti, viene redatto un documento scritto sotto forma di attestazione o di dichiarazione giurata riguardante la notificazione o comunicazione, su cui sono riportate l'ora e la data della notifica. Tale documento può essere utilizzato come prova della notificazione o comunicazione nel caso in cui il destinatario neghi di avere ricevuto gli atti.
Qualora una parte venga a sapere di non avere ricevuto gli atti giudiziari che avrebbe dovuto ricevere, può intervenire per assicurarsi che tali atti le siano trasmessi contattando la controparte, il rispettivo avvocato oppure l'organo giurisdizionale. Se nel corso del procedimento sono già state emesse ordinanze o sentenze, è possibile chiederne l'annullamento in caso di mancata notificazione o comunicazione degli atti.
Laddove una parte accetti che gli atti le vengano notificati o comunicati oltre il termine minimo di preavviso previsto dalle norme, la notificazione o comunicazione può essere considerata ancora valida. Qualora la notificazione o comunicazione degli atti non sia considerata valida, è possibile vengano effettuati nuovi tentativi. L'organo giurisdizionale può altresì, in talune circostanze, dispensare dalla notificazione o comunicazione degli atti.
Il costo della notificazione o comunicazione degli atti per posta è incluso nelle spese di giudizio ordinarie. Se gli atti devono essere notificati personalmente da un ufficiale giudiziario o da un incaricato della procedura, le spese variano a seconda del tipo di procedura e dal ricorso a un ufficiale giudiziario oppure a un incaricato.
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