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Per "izsniegšana" (notificazione o comunicazione) di un atto giudiziario si intende la consegna tempestiva dell'atto al destinatario affinché questo possa esercitare e difendere i propri diritti. Il Civilprocesa likums (codice di procedura civile) prevede diverse modalità di notificazione o comunicazione, tra cui la posta raccomandata, la posta elettronica, la notifica da parte di un tiesu izpildītājs (ufficiale giudiziario) e la notifica da parte di un ziņnesis (usciere). Si ritiene che l'atto sia stato notificato o comunicato quando è consegnato conformemente ai requisiti formali stabiliti dalla legislazione e il recapito è registrato nei modi previsti a tal fine.
Vanno notificati o comunicati gli atti giudiziari redatti conformemente all'articolo 56, comma 2, del codice di procedura civile, ossia sentenze, decisioni, atti di vario genere, citazioni, domande presentate in determinate fattispecie di procedimenti, ricorsi per motivi di fatto o di diritto, copie conformi delle memorie scritte e tutti i documenti redatti e presentati all'autorità giudiziaria dalle parti di una causa, ma notificati ad altre parti dalla stessa autorità giudiziaria.
Gli atti redatti in altri paesi vengono notificati o comunicati in Lettonia da un ufficiale giudiziario.
L'organo centrale è il Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia).
Indirizzo: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettonia
Telefono +371 67290005, fax +371 62302503
E-mail: documents@lzti.lv
L'autorità che riceve la richiesta, il Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati della Lettonia, oltre ai dati forniti verificherà o chiarirà, ove opportuno, se nel Iedzīvotāju reģistrs (registro della popolazione) o nel Uzņēmumu reģistrs (registro delle imprese) è iscritto un altro indirizzo dell'interessato.
L'intento perseguito dal Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati non è verificare l'esattezza dell'indirizzo, ma soltanto fornire informazioni più precise se necessario.
Le informazioni di base di un'impresa iscritta nel registro delle imprese sono accessibili gratuitamente al seguente indirizzo:
È possibile verificare l'indirizzo di un privato presentando una richiesta ufficiale al Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (l'ufficio competente in materia di cittadinanza e migrazioni) presso il ministero dell'Interno. Nella richiesta deve essere indicata la ragione per cui è necessario ottenere i dati, in modo che i responsabili del trattamento possano decidere se sussistano validi motivi per comunicarli. Il registro della popolazione è tenuto dal ministero dell'Interno.
L'intento del Consiglio degli ufficiali giudiziari giurati non è verificare l'esattezza dell'indirizzo o rintracciare un convenuto quanto piuttosto quello di fornire un indirizzo più preciso. Ciascuna richiesta viene a ogni modo esaminata singolarmente, riservando un'attenzione particolare alle questioni relative ai diritti dei minori.
L'atto sarà notificato o comunicato dall'ufficiale giudiziario, che provvederà a contattare il destinatario.
Gli atti di citazione vengono inviati per posta elettronica a un advokāts (avvocato), a un notārs (notaio), a un ufficiale giudiziario o a un ente governativo centrale o locale.
Gli atti redatti dal tribunale e gli altri atti elaborati elettronicamente sono trasmessi da tribunale ad avvocati attraverso il sistema online.
A notai, ufficiali giudiziari, enti governativi centrali o locali, tali atti vengono notificati o comunicati per posta elettronica, a meno che detti soggetti non abbiano informato il tribunale di essere registrati nel sistema online.
Gli atti giudiziari sono inviati per posta elettronica laddove le parti del procedimento abbiano dato al tribunale il consenso a utilizzare la posta elettronica per la corrispondenza con l'autorità giudiziaria. Gli atti vengono inviati all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla parte. Qualora l'autorità giudiziaria ritenga che vi siano ostacoli tecnici all'invio degli atti giudiziari per posta elettronica, saranno utilizzate altre modalità disponibili di notificazione o comunicazione degli atti.
Alle parti che abbiano acconsentito alla corrispondenza elettronica con il tribunale e che abbiano comunicato di essere registrate nel sistema online gli atti giudiziari vengono notificati tramite tale sistema. Se l'autorità giudiziaria ritiene che vi siano ostacoli tecnici alla notificazione o comunicazione degli atti giudiziari tramite il sistema online, verranno utilizzate per notificare o comunicare gli atti le altre modalità disponibili, mentre gli atti di citazione del tribunale saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica indicata dalla parte.
Se l'addetto responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari non trova il destinatario, può notificare gli atti a qualsiasi membro adulto della famiglia che risieda con l'interessato. Se l'addetto responsabile della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari non trova il destinatario sul posto di lavoro, può lasciare i documenti alla direzione affinché li recapiti all'interessato. In questi casi, la persona che riceve gli atti è tenuta a dichiarare il nome completo, l'ora e la data di notificazione o comunicazione e il rapporto che la lega al destinatario o la posizione ricoperta, nonché a consegnare gli atti al destinatario senza indugio.
Pubblicazione su quotidiani degli atti di citazione a comparire
1) Se l'indirizzo del convenuto non può essere verificato in conformità all'articolo 54.1 del codice di procedura civile oppure laddove gli atti non possano essere recapitati all'indirizzo indicato dalla parte a norma dell'articolo 54.1 comma 1 del codice o consegnati conformemente all'articolo 56.2, il convenuto può essere citato a comparire mediante pubblicazione degli atti di citazione nella Latvijas Vēstnesis (Gazzetta ufficiale della Lettonia).
2) Indipendentemente dalla pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, l'attore può pubblicare l'atto di citazione a proprie spese su altri quotidiani.
3) Il testo della citazione pubblicata su un quotidiano deve corrispondere al contenuto dello stesso atto di citazione.
4) L'organo giurisdizionale può decidere in merito a un caso anche in assenza del convenuto, a condizione che sia trascorso non meno di un mese dal giorno in cui l'atto di citazione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
5) Oltre a essere pubblicato su un quotidiano, l'atto di citazione deve essere inviato anche nel luogo in cui si trovano i beni immobili del convenuto, qualora ne abbia dato indicazione.
1) Il giorno in cui il destinatario o un'altra persona accetta gli atti conformemente all'articolo 56, commi 3, 7 o 8 del codice di procedura civile.
2) Il giorno in cui l'interessato rifiuta la consegna degli atti (articolo 57 del codice).
3) Se gli atti sono inviati per posta, il settimo giorno successivo alla data di spedizione.
4) Se gli atti sono inviati per posta elettronica, il terzo giorno successivo alla data di invio.
5) Se gli atti sono notificati tramite il sistema online, il terzo giorno successivo alla data di invio.
2) Gli atti giudiziari si considerano notificati se sono stati recapitati presso il luogo di residenza dichiarato di una persona fisica, un indirizzo supplementare indicato nella dichiarazione di residenza, l'indirizzo indicato da una persona fisica per la corrispondenza con il tribunale o alla sede legale di una persona giuridica e in seguito alla dichiarazione dell'ufficio postale riguardo alla consegna o alla restituzione degli atti. Il destinatario può contestare le presunzioni relative all'avvenuta notificazione o comunicazione degli atti il settimo giorno successivo alla data di spedizione, in caso di invio per posta, oppure il terzo giorno successivo alla data di spedizione, in caso di invio con posta elettronica o di notifica tramite il sistema online, purché dimostri che il recapito degli atti all'indirizzo indicato non è stato possibile per circostanze obiettive indipendenti dalla sua volontà.
Articolo 57 del [codice di procedura civile]. Conseguenze del rifiuto di accettare atti giudiziari
1) Se un destinatario rifiuta di accettare atti giudiziari, l'addetto responsabile del recapito degli atti lo annota sull'atto stesso, specificando i motivi del rifiuto, la data e l'ora.
2) Il rifiuto di accettare atti giudiziari non costituisce un impedimento al processo.
Un atto giudiziario può essere notificato o comunicato tramite deposito presso un ufficio postale. In questo caso, al destinatario è lasciato o inviato all'indirizzo di domicilio un avviso scritto riguardante il deposito. Qualora non sia possibile lasciare o inviare l'avviso all'indirizzo di domicilio, sarà necessario affiggerlo alla porta dell'abitazione del destinatario, dei locali di un'impresa o di un altro luogo di residenza del destinatario oppure dovrà essere notificato a una persona che vive nelle vicinanze e che potrà consegnarlo al destinatario in un secondo momento. L'avviso deve specificare chiaramente che il documento depositato è stato inviato dal tribunale.
Articolo 57 del [codice di procedura civile]. Conseguenze del rifiuto di accettare atti giudiziari
1) Se un destinatario rifiuta di accettare atti giudiziari, l'addetto responsabile del recapito degli atti lo annota sull'atto stesso, specificando i motivi del rifiuto, la data e l'ora.
2) Il rifiuto di accettare atti giudiziari non costituisce un impedimento al processo.
Su richiesta specifica, l'atto può essere notificato o comunicato al tribunale e il destinatario sarà citato a comparire per ritirarlo.
Se l'atto è inviato con posta raccomandata, la notificazione o comunicazione avviene con consegna postale. In tal caso, l'atto è inviato a un ufficio postale oppure dal personale dell'ufficio postale di consegna. Al momento della consegna dovrà essere firmato dalla persona indicata come destinatario o da un suo rappresentante. La persona che firma per il ritiro dell'atto è tenuta a presentare un documento di identità. La parte che si avvale di questa modalità di notificazione o comunicazione postale può altresì richiedere che l'atto sia essere notificato o comunicato soltanto brevi manu a una persona specifica.
Non esistono modalità di notificazione o comunicazione postale dell'atto qualora la notificazione o comunicazione via posta raccomandata non sia andata a buon fine.
Il destinatario di un atto inviato con posta raccomandata è informato del mancato recapito con un avviso inviato all'indirizzo di domicilio. Il periodo di giacenza dell'atto presso l'ufficio postale è di trenta giorni dal giorno del ricevimento. Il destinatario deve essere invitato a ritirare l'atto almeno due volte.
Quando l'atto giudiziario è inviato per posta, la notificazione o comunicazione è registrata nel fascicolo, indicando il luogo e la data della consegna, e annotata altresì sul documento postale.
Su richiesta del destinatario, il giudice contatterà il paese straniero interessato, direttamente o tramite l'autorità centrale, e gli chiederà di presentare una nuova richiesta di notificazione o comunicazione, basata sulla domanda presentata dal destinatario.
No, non ci sono spese da sostenere.
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