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La notificazione degli atti è un atto procedurale svolto e approvato ai sensi della procedura prevista dalla legge.
Esistono disposizioni specifiche in materia di notificazione degli atti per garantire che un soggetto riceva l'atto e sia informato e per garantire i diritti individuali finalizzati alla difesa dei propri interessi in sede di procedimento giudiziario.
Ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 1, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (nel prosieguo "codice di procedura civile"), gli atti giudiziari devono essere notificati formalmente. Esistono due categorie di atti giudiziari:
La cancelleria dell'organo giurisdizionale competente è generalmente responsabile della notificazione degli atti. Tuttavia, se gli atti vengono notificati mediante posta raccomandata o mediante ufficiali giudiziari, corrieri, una parte coinvolta nel procedimento, un avvocato, ecc., anche il soggetto che notifica l'atto è responsabile della notificazione.
Sì, i giudici e gli ufficiali giudiziari possono svolgere controlli nei pubblici registri.
Gli Stati stranieri non hanno libero accesso ai dati dei registri.
La Camera delle autorità giudiziarie della Lituania distribuisce gli atti agli ufficiali giudiziari ai fini della notificazione. Gli ufficiali giudiziari effettuano la notificazione degli atti. Se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, gli ufficiali giudiziari consultano i registri.
Il codice di procedura civile prevede le seguenti modalità di notificazione degli atti processuali:
Se una parte coinvolta nel procedimento è una persona fisica, gli atti processuali devono essere notificati alla stessa personalmente o al suo rappresentante; se la persona non dispone della capacità processuale civile, gli atti devono essere notificati al suo rappresentante legale. Gli atti processuali indirizzati alle persone giuridiche dovrebbero essere notificati al direttore, agli organi di amministrazione o al personale amministrativo di detta persona giuridica (articolo 123 del codice di procedura civile). Gli atti processuali indirizzati alle organizzazioni paramilitari devono essere notificati al comandante o a un funzionario in servizio dell'organizzazione competente o della sua unità (articolo 125 del codice di procedura civile); gli atti processuali indirizzati alle persone incarcerate devono essere notificati mediante l'amministrazione penitenziaria interessata (articolo 126 del codice di procedura civile).
La parte I, capo XI, sezione II del codice di procedura civile prevede la procedura di notificazione degli atti, che è obbligatoria.L'articolo 117, paragrafo 1, del codice di procedura civile stabilisce le modalità di notificazione principali degli atti processuali: per posta raccomandata, mediante ufficiali giudiziari o fornitori di servizi corriere e mediante modalità di altra natura di cui al codice di procedura civile. I metodi di notificazione degli atti processuali prevedono: la notificazione a un rappresentante (articolo 118 del codice di procedura civile), a un avvocato (articolo 119 del codice di procedura civile), in tribunale (articolo 127 del codice di procedura civile), a un curatore (articolo 129 del Codice di procedura civile), mediante comunicazione al pubblico (articolo 130 del codice di procedura civile), ecc.
Su richiesta gli atti possono essere inviati e notificati mediante posta elettronica.
LITEKO: Il capitolo IV della descrizione della procedura per la produzione di atti al tribunale e per la loro notificazione a soggetti mediante mezzi di comunicazione elettronici, approvata in virtù del decreto n. 1R-332, del ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 13 dicembre 2012 (nel prosieguo "descrizione"), disciplina la notificazione degli atti processuali mediante mezzi di comunicazione elettronica. Il punto 22 della descrizione enuncia che se il destinatario è tenuto a ricevere gli atti processuali mediante mezzi di comunicazione elettronica o ha acconsentito alla consegna degli atti processuali sul proprio account presso il Sottosistema dei servizi elettronici pubblici del sistema di informazione giudiziario lituano (nel prosieguo "Sottosistema LITEKO PES/sistema ESS") e, a condizione che l'account del sottosistema LITEKO PES sia attivo, il dipendente del tribunale preposto è tenuto a inviare gli atti processuali all'account del sottosistema LITEKO PES del destinatario. Un partecipante al procedimento viene informato di ciò mediante una notificazione elettronica sul proprio account del sottosistema LITEKO PES e tramite l'indirizzo di posta elettronica fornito. Ciò dipende dal destinatario, poiché la corrispondenza tra istituzioni può essere effettuata unicamente tramite posta elettronica o consegna elettronica.
Il sistema informativo di recapito della posta elettronica nazionale - consegna elettronica - è un'alternativa elettronica all'invio di lettere ufficiali mediante raccomandata. L'accesso gratuito al sistema di consegna elettronica consente di presentare online alle autorità pubbliche atti ufficiali di varia natura, dichiarazioni, domande, ecc.
La corrispondenza elettronica può essere inviata al sistema di consegna elettronica se il destinatario e/o il mittente è un'autorità pubblica. La corrispondenza elettronica può essere inviata:
Il sistema informativo degli ufficiali giudiziari (AIS) è il portale elettronico dei procedimenti esecutivi e consente di partecipare online al processo di esecuzione.
Il portale può essere utilizzato per:
Sì, è permesso. Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il suo luogo di residenza o posto di lavoro, l'atto viene notificato a un familiare adulto residente con il destinatario, salvo che i membri della famiglia non abbiano un conflitto d'interesse giuridico in merito all'esito del caso; se nemmeno i familiari sono disponibili, l'atto viene notificato all'amministrazione della casa/comunità, all'organizzazione di gestione dell'appartamento, all'amministratore del distretto competente o all'amministrazione del luogo di lavoro del destinatario (articolo 123, paragrafo 3, del codice di procedura civile).
Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il domicilio del soggetto giuridico o presso un altro luogo designato dal soggetto giuridico, l'atto processuale viene notificato a qualsiasi dipendente del soggetto giuridico disponibile presso il luogo di notificazione. Se ciò non è possibile, gli atti processuali vengono notificati al capo dell'amministrazione o ai membri dell'organo di amministrazione di cui al registro delle persone giuridiche, in quanto persone fisiche o ai loro familiari adulti (articolo 123, paragrafo 4, del codice di procedura civile).
Qualora una copia di una domanda o di atti processuali di altra natura che diano luogo alla necessità di difendere i diritti di una parte debba essere notificata a una parte il cui luogo di residenza e luogo di lavoro siano sconosciuti o che non abbia un rappresentante, detti atti possono essere notificati a un curatore nominato dall'autorità giudiziaria adita su richiesta di una parte interessata fino a quando il luogo di residenza o di lavoro della prima parte divenga notorio o il suo rappresentante non sia ammesso nel procedimento (articolo 129 del codice di procedura civile).
Le disposizioni generali sulla notificazione degli atti processuali si applicano dal momento in cui l'atto viene depositato presso il luogo appropriato.
Il destinatario riceve la notificazione della corrispondenza ricevuta che deve essere ritirata entro il termine stabilito.
Qualsivoglia rifiuto di accettazione di una citazione o di una copia di una domanda o di sottoscrivere un avviso di ricezione è considerato equivalente alla notificazione degli stessi, salvo che gli atti non siano notificati da una parte coinvolta nel procedimento. Il notificante è tenuto ad annotare il rifiuto di accettazione della citazione o di una copia di una pretesa e le ragioni del rifiuto. Se la citazione o le copie della citazione vengono notificate utilizzando apparecchiature di telecomunicazione, si considera che un soggetto abbia rifiutato l'accettazione di detti atti processuali se non appone la firma elettronica confermante l'avvenuta ricezione entro tre giorni dalla notificazione o se non conferma mediante altra modalità la notificazione degli atti.
Ai sensi del codice di procedura civile, se un soggetto coinvolto nel procedimento è una persona fisica, gli atti processuali devono essere notificati di persona o, se il soggetto non dispone della capacità processuale civile, al suo rappresentante legale.
Gli atti processuali rivolti ai soggetti giuridici devono essere notificati al responsabile di tale soggetto giuridico, agli altri membri degli organi di amministrazione di cui al registro delle persone giuridiche, ai rappresentanti del soggetto giuridico presso la cancelleria competente o al personale amministrativo.
Se la persona che notifica un atto processuale non individua il destinatario presso il suo luogo di residenza o un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali, o sul posto di lavoro, l'atto processuale viene notificato a un familiare adulto residente con il destinatario (figli (figli adottivi), genitori (genitori adottivi), coniuge, ecc.), salvo che i membri della famiglia non abbiano un conflitto d'interesse giuridico in merito all'esito del caso; se nemmeno i familiari sono disponibili, l'atto viene notificato all'amministrazione del luogo di lavoro del destinatario. Se un atto processuale non può essere notificato a una persona fisica nel luogo di residenza indicato o in un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali, chi notifica l'atto procedurale lo notifica nel luogo di residenza dichiarato della persona fisica. Se l'indirizzo del luogo di residenza di una persona fisica o di un altro luogo designato per la notificazione degli atti processuali è lo stesso del luogo di residenza dichiarato della persona fisica, gli atti processuali vengono notificati una sola volta. Se un atto processuale non può essere notificato a una persona fisica, in base alla procedura di cui sopra, chi notifica l'atto processuale lascia un avviso riguardante gli atti processuali da notificare presso il luogo di residenza dichiarato del destinatario, indicando il compimento di tale azione nella ricevuta da far pervenire al giudice. In tal caso, un atto processuale si considera notificato entro trenta giorni dalla data in cui detto avviso è stato recapitato presso il luogo di residenza dichiarato del destinatario. Il Governo stabilisce la procedura per la notificazione degli atti processuali che consiste nell'emissione di una comunicazione relativa ad atti processuali da notificare che deve essere recapitata presso il luogo di residenza dichiarato del destinatario nonché la forma che tale comunicazione dovrebbe assumere.
Gli invii postali che non possano essere recapitati nella cassetta della posta del destinatario o che non possano essere consegnati al destinatario da un distributore postale vengono archiviati presso l'ufficio postale distrettuale del destinatario in modo tale che il destinatario possa successivamente ritirarli entro il termine stabilito di cui all'avviso di invio recapitato nella cassetta della posta del destinatario. Dopo la scadenza del termine per il ritiro, gli invii vengono rinviati al mittente, se noto.
Se il destinatario non è reperibile all'indirizzo indicato, la lettera raccomandata non viene notificata. Al suo posto, nella cassetta della posta del destinatario viene recapitato un avviso d'invio postale ricevuto. Scaduto il termine per il ritiro, gli invii vengono rinviati al mittente.
La prova scritta della notificazione degli atti è una dichiarazione relativa alla notificazione di un atto indicante la notificazione o meno degli atti. A conferma della ricezione degli atti può essere utilizzata anche la ricevuta di consegna dell'ufficiale giudiziario, firmata dal destinatario (il ricevente). In caso di mancata notificazione degli atti, l'ufficiale giudiziario redige una dichiarazione attestante la mancata notificazione degli atti o il rifiuto di accettazione degli atti da parte del destinatario. Gli atti attestanti la notificazione degli atti vengono archiviati presso gli uffici degli ufficiali giudiziari.
Qualora la notificazione degli atti sia stata impossibilitata o qualora gli atti siano stati notificati a terzi in violazione della legge, è possibile effettuare un ulteriore tentativo di notificazione degli atti qualora si disponga di tempo sufficiente e non sia stato prestabilito un termine per la notificazione.
In virtù del punto 5 della procedura per gli oneri relativi ad atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale adottata ai sensi del decreto n. 1R-16, del ministro della Giustizia della Repubblica di Lituania, del 20 gennaio 2016 (rifusione del decreto n. 1R -312 del 9 dicembre 2016), la tassa per la notificazione degli atti in Lituania è pari a 110 EUR qualora la notificazione degli atti e la relativa trasmissione per l'esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari siano organizzate e coordinate dalla Camera delle autorità giudiziarie della Lituania.
Insieme ai documenti oggetto della notificazione deve essere fornita la prova del pagamento di detta tassa (copia di un estratto bancario). La tassa deve essere pagata a:
Camera delle autorità giudiziarie della Lituania
Indirizzo: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lituania
Conto n.: LT92 4010 0424 0031 5815, AB Luminor Bank,
Codice banca 40100. I dati vengono raccolti e archiviati presso il Registro dei soggetti giuridici, al registro n.
126198978.
Telefono: +370 5 2750067, +370 5 275 0068
Indirizzo di posta elettronica: info@antstoliurumai.lt
Sito web: https://www.antstoliurumai.lt/en
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