

Trova informazioni a seconda delle regioni
A norma del codice di procedura civile, i costi di un procedimento giudiziario comprendono:
i) le spese processuali; e
ii) le spese legali.
Le spese processuali e le spese legali sono previste al fine di:
Informazioni su dove è possibile procedere al pagamento delle spese processuali possono essere ottenute presso la cancelleria di ciascun tribunale.
La parte condannata al pagamento dei costi del procedimento può impugnare la decisione intentando una causa accessoria.
Le SPESE PROCESSUALI comprendono:
A norma dell'articolo 34 del codice di procedura civile, ogni atto processuale è soggetto a uno specifico tributo a favore dello Stato, che si tratti dell'atto introduttivo del procedimento o di una domanda riconvenzionale, dell'istanza con cui un terzo interveniente presenta una domanda autonoma relativa all'oggetto di una causa già in corso, di un'istanza nell'ambito di un procedimento speciale di risoluzione delle controversie o di altre istanze previste da detto articolo. Per quanto riguarda le domande di divorzio, il giudice pospone il pagamento del tributo a favore dello Stato o ne autorizza il pagamento rateale su richiesta del ricorrente che abbia minori a carico.
A norma dell'articolo 38 del codice di procedura civile, è dovuto un contributo amministrativo:
A norma dell'articolo 39 del codice di procedura civile, le spese correlate alla trattazione della causa comprendono:
Esenzione dal pagamento delle spese processuali
La legge specifica le persone che sono esenti dal pagamento delle spese processuali (articolo 43, primo comma, del codice di procedura civile), comprese le parti cui sia stato concesso il patrocinio a spese dello Stato.
Negli altri casi, una parte può chiedere al tribunale di essere esentata integralmente o parzialmente dal pagamento dalle spese processuali sulla base della propria situazione finanziaria, previa presentazione di prove pertinenti.
Il tribunale o il giudice esamina la domanda e concede un'esenzione totale o parziale dal pagamento delle spese processuali a favore dell'erario, tenendo conto della situazione finanziaria del richiedente.
Pagamento delle spese processuali
I conti su cui effettuare il versamento dei tributi a favore dello Stato, dei contribuiti amministrativi e delle spese correlate alla trattazione della causa sono indicati sul portale nella sezione Valsts nodevas un tiesu konti ("Tributi a favore dello Stato e conti delle autorità giurisdizionali").
Rimborso delle spese processuali
Rimborso del tributo a favore dello Stato
Informazioni sui motivi che giustificano il rimborso del tributo a favore dello Stato e sulla relativa procedura sono disponibili sul portale nella sezione Nodevu atmaksa ("Rimborso dei tributi").
Le SPESE LEGALI comprendono:
Rimborso delle spese legali
Per "patrocinio a spese dello Stato" si intende l'assistenza prestata nell'ambito della risoluzione di una controversia in sede giudiziale o stragiudiziale al fine di difendere i diritti violati o contestati di una persona o i suoi interessi legittimi nei casi, con i mezzi ed entro i limiti previsti dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocino a spese dello Stato copre i costi della consulenza legale, della redazione di atti processuali e della rappresentanza in tribunale.
Possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato:
A una persona possono essere concessi il patrocino parziale a spese dello Stato, che prevede che l'interessato contribuisca al pagamento delle spese, e l'assistenza di un avvocato in determinati tipi di procedimenti civili (cause volte a invalidare una delibera dell'assemblea degli azionisti di una società, controversie di natura contrattuale in cui il valore della causa è superiore a 150 000 EUR e contenziosi riguardanti la protezione di segreti commerciali dall'acquisizione, dall'utilizzo e dalla divulgazione illeciti), purché l'interessato soddisfi le condizioni seguenti:
Gli informatori possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato a prescindere dalla loro situazione finanziaria.
Una persona che necessiti del patrocino a spese dello Stato nell'ambito di una controversia transfrontaliera e che risieda abitualmente o sia domiciliata in uno degli Stati membri dell'UE è considerata ammissibile al patrocinio a spese dello Stato per la risoluzione della controversia in Lettonia se, alla data della domanda di patrocinio, il suo reddito mensile medio nei tre mesi precedenti non superava il 50 % del salario minimo mensile in Lettonia, fatte salve altre condizioni normative applicabili.
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per la risoluzione di fondati contenziosi e controversie di diritto civile fino al momento in cui la sentenza definitiva passa in giudicato, fatta eccezione, ad esempio, per:
L'interessato deve compilare il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato e trasmetterlo all'amministrazione competente per il patrocinio, corredandolo di copie della documentazione attestante le informazioni inserite nella domanda (documenti comprovanti l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e documenti che descrivono la natura della controversia di diritto civile e il relativo procedimento). La documentazione deve essere consegnata all'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato di persona, per posta o inviando all'indirizzo pasts@jpa.gov.lv un messaggio di posta all'elettronica sottoscritto mediante firma elettronica con validazione temporale.
L'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato esaminerà la domanda e deciderà se concedere o negare il patrocinio a spese dello Stato entro 21 giorni dal ricevimento della domanda o entro 14 giorni nel caso in cui la causa riguardi diritti di minori.
Qualora vengano richieste informazioni supplementari, la decorrenza del termine per l'assunzione della decisione verrà sospesa fino al ricevimento delle informazioni necessarie o fino alla scadenza del termine per la loro presentazione.
Nel caso in cui decida di concedere il patrocinio a spese dello Stato, l'amministrazione competente per il patrocinio nominerà un professionista del diritto che abbia concluso con detta amministrazione un contratto per la prestazione di patrocinio a spese dello Stato.
Nella decisione di concessione del patrocinio a spese dello Stato vengono individuati il professionista che presterà il patrocinio e il luogo e la data di concessione dello stesso.
La decisione di concessione del patrocinio a spese dello Stato o di respingimento della domanda è notificata al richiedente per iscritto, per posta o mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda; il richiedente può anche ricevere la notifica di persona dall'ufficio dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato.
La decisione dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato può essere contestata presentando ricorso al ministero della Giustizia, mentre la decisione del ministero della Giustizia può essere impugnata dinanzi a un tribunale amministrativo.
Nei casi concernenti la concessione del patrocinio parziale a spese dello Stato (ossia l'assistenza di un avvocato in specifici tipi di procedimenti civili), l'amministrazione competente per il patrocinio si pronuncia entro un mese dalla data di ricevimento della domanda e specifica nella decisione la portata del patrocinio a spese dello Stato e il termine entro il quale l'interessato deve provvedere a pagare le spese a proprio carico. Entro sette giorni dal ricevimento del pagamento, viene conferito mandato al patrocinatore. In caso di mancato pagamento, l'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato adotta una decisione di revoca della concessione del patrocinio.
Se una persona che risiede abitualmente o è domiciliata in uno Stato membro dell'UE richiede il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di una controversia transfrontaliera giudicata in Lettonia, l'autorità competente dell'altro Stato membro o l'interessato trasmette la domanda all'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato, che la considera conforme alla procedura prevista dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato. Nei casi in cui una controversia transfrontaliera sia giudicata al di fuori della Lettonia, la persona che risiede abitualmente o è domiciliata in uno Stato membro dell'UE presenta la domanda all'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato (il modulo di domanda è disponibile qui). In tali casi, l'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato invia un modulo compilato per la trasmissione della domanda di patrocinio e dei documenti pertinenti all'autorità competente dello Stato membro dell'UE interessato entro sette giorni dal ricevimento di tutte le traduzioni.
Il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato è disponibile:
Il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato in un altro Stato membro dell'Unione europea (nell'ambito di una controversia transfrontaliera) è disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica nella sezione "Moduli online".
Al modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato devono essere allegati i seguenti documenti:
Informazioni sulle condizioni e sulle procedure per la concessione del patrocinio a spese dello Stato in altri casi sono disponibili all'indirizzo https://jpa.gov.lv/ (sito web dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato, in lettone) o all'indirizzo https://jpa.gov.lv/par-mums-eng (sito web dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato, in inglese).
Indirizzo dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.
E-mail: pasts@jpa.gov.lv.
Numero verde: + 371 80001801 (per informazioni sui servizi forniti dall'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato e sulla compilazione dei moduli).
Le persone cui è riconosciuto lo status di persona in stato di bisogno o a basso reddito, le persone che dipendono interamente dallo Stato o dagli enti locali o le persone che si sono trovate inaspettatamente in una situazione finanziaria che impedisca loro di provvedere alla tutela dei loro diritti hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso per la risoluzione giudiziale o stragiudiziale di controversie (comprese le controversie transfrontaliere), per la presentazione di ricorsi nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti la concessione dell'asilo o per la presentazione di ricorsi contro decisioni relative a provvedimenti di allontanamento o di espulsione forzata contestati.
L'interessato deve compilare il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato e trasmetterlo all'amministrazione competente per il patrocinio, corredandolo di copie della documentazione attestante le informazioni inserite nella domanda (documenti comprovanti l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e documenti che descrivono la natura della controversia di diritto civile e il relativo procedimento). La documentazione deve essere consegnata all'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato di persona, per posta o inviando all'indirizzo pasts@jpa.gov.lv un messaggio di posta all'elettronica sottoscritto mediante firma elettronica con validazione temporale.
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato occorre presentare all'amministrazione competente per il patrocinio i seguenti documenti:
1) il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato debitamente compilato e corredato di copia di un documento comprovante l'ammissibilità al patrocinio, ad esempio un certificato attestante lo status di persona in stato di bisogno o a basso reddito;
2) copie di documenti che descrivono la natura della controversia, il procedimento, ecc.
L'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato conclude accordi con professionisti del diritto ai fini della prestazione del patrocinio. Se decide di concedere il patrocinio a spese dello Stato, l'amministrazione competente per il patrocinio assegnerà all'interessato un patrocinatore.
I costi del procedimento sono a carico dell'interessato, salvo eccezioni.
I costi non coperti dal patrocinio a spese dello Stato sono a carico dell'interessato.
L'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato concede il patrocinio nei seguenti casi:
1) nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale, il patrocinio a spese dello Stato è concesso alla persona il cui ricorso costituzionale è stato rigettato esclusivamente per l'assenza di basi giuridiche o della manifesta insufficienza delle stesse a sostenere il ricorso;
2) nei procedimenti civili (tranne quando riguardano questioni doganali o fiscali oppure lesioni dell'onore e della dignità o sono direttamente connessi all'attività commerciale o imprenditoriale o all'attività professionale autonoma dell'interessato);
3) nei procedimenti amministrativi:
Il patrocinio parziale a spese dello Stato può essere concesso al fine di ricevere l'assistenza di un avvocato in determinati tipi di procedimenti civili:
Se la persona non necessita del patrocinio a spese dello Stato concesso, può ritirare la domanda di patrocinio prima della conclusione del procedimento, dandone comunicazione all'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato.
È possibile ricorrere contro la decisione dell'amministrazione competente per il patrocinio a spese dello Stato di concedere o negare il patrocinio conformemente alla procedura prevista dal codice di procedura amministrativa.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.