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Possono essere presi in carico attraverso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato i seguenti costi di un processo:
Grazie al patrocinio a spese dello Stato, una persona fisica con risorse economiche insufficienti può ottenere, per una determinata causa, l'assistenza di un avvocato, anche solo per una consulenza legale.
Possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per tutelare i propri interessi le persone con risorse economiche insufficienti, a condizione che siano:
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso anche a qualsiasi altro cittadino straniero con risorse economiche insufficienti per i procedimenti in materia di diritto di asilo, accesso al territorio, soggiorno, stabilimento e allontanamento di stranieri.
L'insufficienza delle risorse economiche è valutata in relazione al reddito lordo integrale e al patrimonio del richiedente e dei suoi familiari.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere negato a una persona la cui azione appaia a priori irragionevole, con poche probabilità di successo o con un oggetto sproporzionato rispetto alle spese da sostenere.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per procedimenti giudiziari o stragiudiziali, contenziosi o non contenziosi e a prescindere che la persona in questione sia parte in giudizio come attrice o come convenuta. Può essere richiesto per qualsiasi procedimento dinanzi a un organo del sistema giudiziario o del sistema amministrativo.
Il patrocinio a spese dello Stato può inoltre essere concesso per misure cautelari, nonché per azioni esecutive delle decisioni giudiziarie o di qualsiasi altro titolo esecutivo.
Il patrocinio a spese dello Stato non può invece essere concesso ai proprietari di autoveicoli per controversie derivanti dall'uso di tale veicolo, così come non viene concesso a commercianti, industriali, artigiani o liberi professionisti per controversie riguardanti la rispettiva attività commerciale o professionale, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, né è concesso in generale per controversie risultanti da attività di natura speculativa da parte della persona che richiede il patrocinio a spese dello Stato.
In tutti i casi di urgenza, l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta dal bâtonnier (presidente) del competente ordine degli avvocati per gli atti da questi stabiliti, senza ulteriori formalità.
Il modulo nazionale per la richiesta del patrocinio a spese dello Stato in Lussemburgo è disponibile presso il service central d'assistance sociale (servizio centrale di assistenza sociale) (tel. +352.475821-1).
Può anche essere scaricato dal sito internet dell'ordine degli avvocati di Lussemburgo o dal sito internet dell'ordine degli avvocati di Diekirch.
La persona che presenta domanda di patrocinio a spese dello Stato deve allegare:
È il presidente dell'ordine degli avvocati del luogo di residenza del richiedente o un suo delegato a pronunciarsi sulla concessione del patrocinio a spese dello Stato. In assenza di residenza, sono competenti il presidente del consiglio dell'ordine di Lussemburgo o un suo delegato.
La decisione del presidente dell'ordine degli avvocati è comunicata a mezzo posta.
Nella sua decisione il presidente dell'ordine degli avvocati indicherà il nome dell'avvocato nominato dal quale si riceverà assistenza, con l'invito a contattarlo.
Il presidente dell'ordine nomina l'avvocato che è stato liberamente scelto dal richiedente oppure, in assenza di scelta o quando il presidente ritiene tale scelta inadeguata, un avvocato d'ufficio. Salvo impedimento o conflitto di interessi, l'avvocato è tenuto ad accettare il mandato che gli è stato conferito.
In linea di principio, il patrocinio a spese dello Stato copre tutte le spese relative a procedimenti, procedure o atti per i quali è stato concesso (cfr. punto 1), mentre non copre le indennità di procedimento, né quelle per procedimento abusivo e vessatorio.
Non esiste in Lussemburgo il patrocinio parziale a spese dello Stato.
No, occorre nel caso presentare una nuova richiesta di patrocinio a spese dello Stato.
Il presidente dell'ordine degli avvocati può revocare il patrocinio a spese dello Stato al richiedente, anche dopo il procedimento o il compimento degli atti per i quali è stato concesso, qualora venga accertato che il patrocinio è stato concesso a seguito di dichiarazioni false o sulla base di documenti inesatti. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere revocato anche quando, nel corso del procedimento o durante il compimento di tali atti o in conseguenza di essi, il beneficiario entri in possesso di risorse che, se fossero esistite nel momento della domanda di patrocinio, non avrebbero consentito la concessione del patrocinio. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato o l'avvocato nominato è tenuto a dichiarare qualsiasi modifica di questo tipo al presidente dell'ordine degli avvocati.
La decisione del presidente di revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è immediatamente comunicata al ministero della Giustizia. Spetta all'administration de l'enregistrement et des domaines (amministrazione del registro e del demanio) recuperare le somme già versate nell'ambito del suddetto patrocinio.
La decisione del presidente dell'ordine degli avvocati di rifiutare o di revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere impugnata dinanzi al Conseil disciplinaire et administratif (consiglio disciplinare e amministrativo), che decide in ultima istanza. Il ricorso deve essere presentato con lettera raccomandata al presidente del consiglio disciplinare e amministrativo entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione del presidente dell'ordine degli avvocati. Il consiglio, o uno dei suoi membri delegati, ascolterà le spiegazioni del ricorrente nel corso di un'udienza.
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