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Le spese dei procedimenti giudiziari sono costituite, in particolare, dalle spese delle parti e dei loro rappresentanti, compresi i diritti di cancelleria, i guadagni persi delle parti e dei loro rappresentanti legali, i costi per la raccolta di prove, le spese notarili e le spese per atti eseguiti in veste di commissario giudiziale, commissioni e spese dell'esecutante nei procedimenti di successione, spese per servizi di interpretazione e onorari di rappresentanza laddove quest'ultima venga effettuata da un avvocato.
Le parti del procedimento sostengono le spese legali in capo a loro stesse e quelle dei loro rappresentanti. I costi condivisi sono sostenuti dalle parti in funzione del loro coinvolgimento nel contenzioso e nel procedimento.
Laddove alle parti venga assegnato un avvocato che li rappresenti, lo Stato copre le spese e l'onorario di rappresentanza dell'avvocato.
Nei procedimenti giudiziari in materia successoria, le spese e gli onorari notarili sono a carico dell'erede, a condizione che il relictum non sia passivo. In presenza di più eredi, questi ultimi sostengono i costi in maniera proporzionale al valore netto della loro quota del patrimonio ereditato. Negli altri casi tali costi sono sostenuti dallo Stato.
Il termine "patrocinio a spese dello Stato" è definito nella legge n. 327/2005 sull'erogazione di patrocinio a spese dello Stato a favore di persone bisognose, che modifica la legge n. 586/2003 sulla professione legale e modifica la legge n. 455/1991 sull'attività commerciale (la legge commerciale), quale modificata dalla legge n. 8/2005 (la "legge sul patrocinio a spese dello Stato"). L'articolo 4, lettera a), della legge sul patrocinio recita: "con patrocinio a spese dello Stato si intende la prestazione di servizi legali a persone aventi diritto ai sensi della presente legge in relazione all'esercizio dei loro diritti, tra i quali, in particolare, consulenza legale, assistenza nel contesto di procedimenti stragiudiziali, compresa la facilitazione della risoluzione delle controversie mediante conciliazione, redazione di atti da presentare agli organi giurisdizionali, rappresentanza nel contesto di procedimenti giudiziari nonché l'esecuzione di atti connessi, oltre al rimborso totale o parziale dei costi correlati".
Per maggiori informazioni consultare il sito web del Centro per il patrocinio a spese dello Stato, disponibile anche in inglese.
Il Centro per il patrocinio a spese dello Stato fornisce anche una consultazione preliminare.
Qualsiasi persona fisica può avvalersi della consultazione preliminare, nell'ambito della quale viene prestata particolare attenzione a:
La consultazione preliminare può essere richiesta per un'unica causa, una sola volta e non può durare più di un'ora. Per la fornitura della consultazione preliminare è richiesto il pagamento di diritti pari a 4,50 EUR a norma della legge sul patrocinio a spese dello Stato.
Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge sul patrocinio a spese dello Stato, in caso di controversie interne il patrocinio può essere concesso a qualsiasi persona fisica, mentre in caso di controversie transfrontaliere può essere concesso soltanto a persone fisiche domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro (sono compresi tutti gli Stati membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la Danimarca).
Gli "aventi diritto" sono persone fisiche cui è stato concesso il diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato con una decisione definitiva del Centro per il patrocinio a spese dello Stato, purché dimostrino di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 6 della legge sul patrocinio a spese dello Stato.
Gli "stranieri che hanno diritto al patrocinio" sono persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui alla legge sopra citata in merito al diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere e il cui diritto sia stato riconosciuto da una decisione definitiva del Centro per il patrocinio a spese dello Stato.
Gli "aventi diritto interni" sono persone fisiche che risiedono permanentemente o temporaneamente nella Repubblica slovacca e aspirano a ottenere il patrocinio in un altro Stato membro nel quale l'organo giurisdizionale competente sta esaminando la controversia transfrontaliera in questione.
Le persone fisiche hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato se soddisfano contemporaneamente le tre condizioni seguenti (il rispetto di tali condizioni da parte delle persone fisiche è necessario in caso di controversie interne; sono esclusi da tale disposizione i procedimenti in materia di insolvenza delle persone fisiche):
Ai sensi della legge sul patrocinio, esso può essere concesso nelle controversie in materia di diritto civile, diritto del lavoro e diritto di famiglia, nei procedimenti per lo sgravio del debito ai sensi di una legislazione speciale, nei procedimenti dinanzi a un tribunale amministrativo e, in tali casi, anche nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca ("controversie interne").
Nelle controversie transfrontaliere, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso ai sensi della legge sul patrocinio nelle controversie in materia di diritto civile, diritto di famiglia, diritto commerciale e asilo, nei procedimenti di espulsione amministrativa, nei procedimenti relativi al trattenimento di un cittadino di un paese terzo, nei procedimenti relativi al trattenimento di un richiedente, nei procedimenti relativi alla concessione di asilo e, in tali casi, anche nei procedimenti dinanzi a un tribunale amministrativo e in quelli dinanzi alla Corte costituzionale della Repubblica slovacca, nonché a favore di persone nei confronti delle quali la validità di una legge in materia di diritto del lavoro è stata sospesa ai sensi della legislazione speciale nei procedimenti relativi alla presentazione di una domanda per un provvedimento d'urgenza.
Le questioni di rilevanza penale non rientrano nell'ambito di competenza del Centro per il patrocinio a spese dello Stato.
Sì, se i richiedenti rischiano di non rispettare una scadenza, possono presentare al Centro per il patrocinio a spese dello Stato una domanda di patrocinio provvisorio contemporaneamente alla presentazione della loro domanda principale, avendo cura di dimostrare il rischio di mancato rispetto di tale scadenza. Il Centro prende quindi una decisione senza indebito ritardo in merito alla concessione del patrocinio provvisorio, prima di pronunciarsi in merito alla concessione del diritto al patrocinio a spese dello Stato.
I moduli di domanda sono disponibili sul sito web del Centro per il patrocinio a spese dello Stato e presso tutti gli uffici del Centro.
Si tratta di documenti che comprovano le informazioni fornite nel modulo di domanda e dimostrano lo stato di bisogno del richiedente (i documenti comprovanti lo stato di bisogno non possono essere stati emessi da oltre tre mesi).
Presso l'ufficio del Centro per il patrocinio a spese dello Stato più vicino al luogo di residenza permanente, temporanea o abituale del richiedente. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Centro per il patrocinio a spese dello Stato.
Il Centro per il patrocinio a spese dello Stato decide se concedere il patrocinio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda (60 giorni nel caso delle domande transfrontaliere); la decisione è inviata mediante posta raccomandata e consegnata nelle mani del destinatario oppure è trasmessa mediante posta elettronica con firma elettronica autenticata alla casella di posta elettronica attivata dal richiedente.
Su invito del Centro per il patrocinio a spese dello Stato, i richiedenti devono stipulare un contratto di patrocinio a spese dello Stato con il Centro o con un avvocato nominato e concedere procura al Centro o all'avvocato nominato per gli atti associati alla concessione del patrocinio a spese dello Stato entro tre mesi dall'emissione della decisione definitiva di concessione del patrocinio.
Nella decisione che concede il diritto al patrocinio a spese dello Stato, il Centro per il patrocino a spese dello Stato nomina un avvocato, un consulente legale del Centro o un mediatore affinché rappresenti l'avente diritto in giudizio o nell'ambito di una procedura di conciliazione, ove necessario per salvaguardare gli interessi di tale persona.
La decisione del Centro per il patrocinio a spese dello Stato concede il diritto a beneficiare del patrocinio a spese dello Stato a copertura della totalità delle spese legali o con un contributo del 20 % a carico del richiedente oppure nega il diritto al patrocinio a spese dello Stato.
Non applicabile.
Sì, il patrocinio a spese dello Stato è concesso anche per i procedimenti di appello ordinari e straordinari e quelli di esecuzione.
Sì, il patrocinio a spese dello Stato può essere revocato prima della conclusione definitiva del procedimento. L'articolo 14 della legge sul patrocinio a spese dello Stato stabilisce le condizioni per la revoca del patrocinio.
Il Centro per il patrocino a spese dello Stato può decidere di revocare il patrocinio qualora si verifichino le circostanze seguenti:
Se la procedura è stata sospesa a norma del codice di procedura amministrativa (ad esempio a causa della mancata presentazione dei documenti richiesti), è possibile presentare un ricorso amministrativo entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.
Se la domanda di patrocinio a spese dello Stato non è stata accolta ai sensi della legge n. 327/2005 e successive modifiche (ad esempio perché la controversia è manifestamente infondata o perché il richiedente non soddisfa il criterio del reddito), è possibile presentare ricorso dinanzi a un tribunale amministrativo entro 15 giorni dal ricevimento della decisione.
Una decisione che nega il patrocinio a spese dello Stato deve contenere le informazioni previste nella legislazione speciale [ossia nella legge n. 71/1967 sulla procedura amministrativa (codice di procedura amministrativa) e successive modifiche] e deve informare il richiedente che, nel caso in cui vi siano variazioni in relazione al suo reddito o alla sua situazione finanziaria, può presentare nuovamente una domanda per lo stesso contenzioso solo nei sei mesi successivi alla pronuncia della decisione.
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