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In Spagna l'amministrazione della giustizia è un servizio pubblico fornito gratuitamente. L'utilizzo del servizio non comporta costi o tariffe. Tuttavia il contenzioso genera normalmente alcuni costi, tra cui i principali sono i seguenti:
In generale, tali costi devono essere versati in anticipo dalla parte interessata. Al termine del procedimento, l'organo giurisdizionale deve decidere chi debba sostenere tali costi attraverso la cosiddetta "condanna al pagamento dei costi" (condena en costas), regolata dal principio "chi perde paga".
Ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione spagnola, il patrocinio a spese dello Stato è una procedura in base alla quale chi è in grado di dimostrare di non disporre di mezzi finanziari sufficienti beneficia di una serie di vantaggi consistenti principalmente nell'esenzione dal pagamento degli onorari degli avvocati e dei costi derivanti da testimonianze di periti, garanzie, spese di giudizio, ecc.
Più specificamente, tali pagamenti comprendono:
Solo per le controversie transfrontaliere (dopo la riforma della legge sul patrocinio a spese dello Stato con la legge 16/2005 del 18 luglio 2005, allineata alla direttiva 2002/8/CE), sono stati inclusi tra i diritti di cui sopra gli elementi seguenti:
Tutti i cittadini dell'UE in grado di dimostrare di disporre di mezzi insufficienti (per le controversie transfrontaliere ciò vale solo per le persone fisiche).
Nei procedimenti penali, amministrativi e amministrativi preliminari, gli stranieri in grado di dimostrare di disporre di risorse insufficienti per affrontare una causa, anche nel caso in cui non risiedano legalmente in Spagna.
Indipendentemente dall'esistenza di risorse per affrontare una causa, il diritto al patrocinio a spese dello Stato è concesso alle vittime di reati di genere, di terrorismo e della tratta di esseri umani, nonché ai minori e alle persone con disabilità mentali vittime di abusi o maltrattamenti e ai familiari superstiti in caso di morte della vittima, a condizione che non siano gli autori del reato.
Allo stesso modo, indipendentemente dall'esistenza di risorse per affrontare una causa, il patrocinio a spese dello Stato è concesso alle persone in grado di dimostrare conseguenze permanenti di un incidente che impediscono loro completamente di esercitare la loro normale attività lavorativa o professionale, che necessitano di assistenza da parte di altre persone, qualora l'oggetto della controversia sia una domanda di risarcimento del danno subito.
Nei tribunali del lavoro, per la difesa in giudizio, i lavoratori e i beneficiari del sistema di sicurezza sociale, senza che sia necessario dimostrare l'insufficienza delle risorse.
In caso di controversie transfrontaliere, il diritto può essere ottenuto se l'interessato dimostra di non essere in grado di sostenere le spese processuali a causa di differenze nel costo della vita tra lo Stato membro in cui risiede e la Spagna.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso in tutti i tipi di procedimenti, contenziosi o meno, per importi superiori a 2 000 EUR, tranne nel caso in cui l'oggetto della controversia richieda l'assistenza di un avvocato, e copre tutti i procedimenti, gli eventuali ricorsi presentati e l'esecuzione delle sentenze.
Nei procedimenti per importi inferiori a 2 000 EUR, qualora non siano richieste le prestazioni di avvocati, il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto anche se l'altra parte è rappresentata in giudizio o se il giudice o il tribunale dispone espressamente di garantire la parità tra le parti.
Esiste la possibilità di una nomina provvisoria, da parte dell'Ordine degli avvocati (Colegio de Abogados), entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, o sulla base di una decisione giudiziaria.
Dal Servizio di consulenza giuridica (Servicio de orientación jurídica) degli ordini degli avvocati, dagli Uffici dei cancellieri (Decanatos de los Juzgados) e dalle commissioni provinciali per il patrocinio a spese dello Stato (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita).
Il Consiglio generale dell'ordine degli avvocati (Consejo General de la Abogacía Española) fornisce ai cittadini un portale web per il patrocinio a spese dello Stato (Justicia Gratuita) in cui è possibile, tra l'altro, compilare il modulo di domanda di patrocinio a spese dello Stato o verificare se siano soddisfatte le condizioni economiche richieste per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, sebbene sia sempre necessario presentare i documenti e la domanda secondo le modalità indicate di seguito.
Dove si presenta la domanda
Le domande di patrocinio a spese dello Stato, unitamente alla relativa documentazione, devono essere presentate ai servizi di consulenza giuridica dell'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organo giurisdizionale del procedimento principale o all'organo giurisdizionale del domicilio dell'attore, nel caso in cui non sia stato avviato un procedimento.
Documenti relativi a:
Più precisamente, i documenti seguenti:
Tuttavia, al fine di accelerare la procedura di domanda, gli ordini degli avvocati possono, se espressamente autorizzati, richiedere alcuni di questi certificati per conto delle parti in causa.
Le domande di patrocinio a spese dello Stato devono essere presentate ai servizi di consulenza giuridica dell'Ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede l'organo giurisdizionale del procedimento principale o all'organo giurisdizionale del domicilio dell'attore, nel caso in cui non sia stato avviato un procedimento. In quest'ultimo caso, l'organo giurisdizionale deve trasmettere immediatamente la domanda all'Ordine degli avvocati competente per territorio.
Tali ordini sono designati come autorità riceventi per le domande riguardanti controversie transfrontaliere. In tali controversie, l'autorità che presenta la domanda è l'Ordine degli avvocati della residenza abituale o del domicilio del richiedente.
Un cittadino europeo il cui Stato sia parte dell'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria può rivolgersi all'autorità centrale designata dal suo paese per l'attuazione dell'Accordo.
La domanda deve essere presentata prima dell'avvio del procedimento o, se la parte che richiede il patrocinio a spese dello Stato è la parte convenuta, prima di contestare la domanda. Tuttavia sia l'attore che il convenuto possono successivamente richiedere il patrocinio a spese dello Stato dopo aver dimostrato che la loro situazione finanziaria è cambiata.
L'Ordine degli avvocati può adottare le decisioni provvisorie seguenti:
Se l'Ordine degli avvocati non è in grado di pronunciarsi entro 15 giorni, il richiedente deve inviare la sua domanda direttamente alla commissione per il patrocinio a spese dello Stato, che deve decidere immediatamente di nominare provvisoriamente avvocati (abogado e procurador) nel corso della verifica delle informazioni e dei documenti.
La decisione finale sulla concessione o meno del patrocinio a spese dello Stato deve essere adottata dalla commissione per il patrocinio a spese dello Stato entro un massimo di 30 giorni dal ricevimento del fascicolo. Se dopo 30 giorni non è stata ancora presa una decisione, le decisioni provvisorie adottate dall'Ordine degli avvocati e dall'Ordine dei procuratori saranno ratificate.
Entro tre giorni la decisione deve essere notificata al richiedente, all'Ordine degli avvocati, all'Ordine dei procuratori e all'organo giurisdizionale competente per il procedimento, o al presidente dell'organo in caso di mancato avvio del procedimento.
L'attore deve presentare la domanda prima dell'avvio del procedimento all'Ordine degli avvocati del luogo in cui è situato l'organo giurisdizionale che tratta il procedimento principale o all'organo giurisdizionale superiore del luogo in cui è domiciliato il richiedente.
1. Il convenuto deve presentare la domanda di patrocinio a spese dello Stato prima di contestare la domanda dell'attore. La domanda presentata dal convenuto non sospende il procedimento, tuttavia l'organo giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, può disporre la sospensione del procedimento in attesa della decisione di concessione o rifiuto del patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di controversie transfrontaliere in cui è richiesto il patrocinio a spese dello Stato per adire un organo giurisdizionale in un altro Stato membro, la domanda può essere presentata anche all'Ordine degli avvocati (nel caso di residenti in Spagna interessati da una controversia in un altro Stato) del luogo di residenza abituale o domicilio del richiedente.
Di norma l'avvocato è nominato dall'Ordine degli avvocati sulla base di una turnazione. Tuttavia è possibile per l'interessato nominare un proprio avvocato, a condizione che quest'ultimo rinunci a ricevere un compenso per i suoi servizi.
Il patrocinio a spese dello Stato copre i costi seguenti:
Inoltre, in caso di controversie transfrontaliere, i servizi di interpretazione e traduzione dei documenti e i viaggi sono inclusi qualora la presenza personale sia ritenuta necessaria dall'organo giurisdizionale adito.
Se il reddito è superiore al doppio ma non al quintuplo del salario minimo nazionale, la commissione per il patrocinio a spese dello Stato può eccezionalmente concedere il patrocinio a spese dello Stato in base alla situazione personale e familiare del richiedente.
Si tiene conto della situazione familiare del richiedente, del numero di figli o dei familiari a carico, delle spese di giudizio e degli altri costi derivanti dall'avvio del procedimento, o di altri costi analoghi valutati oggettivamente e, in ogni caso, qualora il richiedente possieda lo status di ascendente di una famiglia numerosa di categoria speciale.
Alle stesse condizioni di cui al paragrafo precedente, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso in funzione dello stato di salute del richiedente e alle persone con disabilità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della legge 51/2003, del 2 dicembre 2003, sulle pari opportunità, la non discriminazione e l'accessibilità universale per le persone con disabilità, nonché alle persone da cui dipendono, qualora tali persone agiscano in un procedimento per loro conto e nel loro interesse, a condizione che tali procedimenti siano connessi allo stato di salute o di disabilità che ha dato luogo a tale riconoscimento eccezionale.
In tali casi, la commissione per il patrocinio a spese dello Stato interessata deve determinare espressamente quali prestazioni di cui all'articolo 6 si applicano al richiedente.
Le spese processuali non coperte devono essere sostenute dall'interessato in attesa della decisione sulle spese dell'organo giurisdizionale. Se la controparte è condannata a pagare le spese, è da essa che il beneficiario parziale recupererà le spese processuali eventualmente sostenute.
Nel caso di cittadini residenti in un altro Stato dell'UE, la norma di cui sopra è applicata in modo prudenziale, tenendo conto del tenore di vita nello Stato di residenza, al fine di evitare danni al richiedente.
Una volta riconosciuto il diritto al patrocinio a spese dello Stato per una controversia, esso si estende a tutti i procedimenti ed eventi connessi alla controversia, compresa l'esecuzione se ciò avviene entro due anni dalla pronuncia della sentenza di primo grado, nonché a tutti i ricorsi avverso le sentenze riguardanti la stessa controversia, senza necessità di ulteriori domande.
La decisione di concessione del patrocinio a spese dello Stato può essere revocata se è stata ottenuta mediante dichiarazione errata, falsa o con omissioni da parte del richiedente.
Il patrocinio a spese dello Stato può cessare di essere erogato se la situazione finanziaria della persona a cui è stato concesso migliora entro tre anni.
In entrambi i casi si applica la regola generale per cui i costi sono a carico della parte soccombente.
È possibile presentare ricorso avverso la decisione sul patrocinio a spese dello Stato scrivendo alla commissione per il patrocinio a spese dello Stato entro 10 giorni dalla notifica della decisione. La decisione sul ricorso sarà presa dall'organo giurisdizionale competente.
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