Si immagini una situazione in cui lei è in lite contro qualcuno nel suo paese o all’estero e intende adire il giudice, o la situazione in cui le è chiesto di difendersi se la controparte la cita a giudizio. Si immagini una situazione in cui è imputato di un reato nel suo paese o all’estero e non può sostenere le spese di una consulenza legale e/o della rappresentanza processuale in giudizio. In tutti questi esempi è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è contenuto nella:
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – L’articolo 6 (3)(c) della CEDU garantisce il diritto al patrocinio a spese dello Stato qualora il convenuto non abbia mezzi sufficienti per retribuire un difensore e di poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia.
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – L’articolo 47 dichiara che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile
Cause nazionali
Un sistema di patrocinio a spese dello Stato esiste in tutti gli Stati membri dell’UE. In caso di controversia con una società, con un libero professionista, un datore di lavoro o un’altra persona nel paese di sua residenza e qualora non abbia sufficienti risorse finanziarie per stare in giudizio, è possibile chiedere il patrocinio a spese dello stato ai sensi delle norme nazionali vigenti.
Un confronto tra i diversi regimi nazionali sul punto rileva che esistono differenze fondamentali nell’aspetto concettuale, organizzativo e gestionale dei patrocini a spese dello stato negli Stati membri. Per quanto riguarda la filosofia dei sistemi, l’obiettivo principale in taluni Stati sembra essere quello di rendere generalmente disponibile i servizi legali e l’accesso alla giustizia, mentre in altri Stati l’assistenza legale è disponibile solo per i più poveri.
Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.
Sito web RGE (per gli aspetti civili e commerciali) ARCHIVIATO
Controversie transfrontaliere
In caso di controversia con una società, con un libero professionista, un datore di lavoro o un’altra persona all’estero e qualora non abbia sufficienti risorse finanziarie per stare in giudizio, è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato per le cause transfrontaliere.
Per facilitare l’accesso all’assistenza legale in materia civile e commerciale, è stata adottata la direttiva sul patrocinio a spese dello Stato in causa transfrontaliere.
Essa si applica alla consulenza precontenziosa al fine di raggiungere un accordo prima di adire il giudice, al patrocinio a spese dello stato nel momento in cui si ricorre al giudice e alla rappresentanza processuale e all’assistenza legale di un avvocato in giudizio o all’esenzione dalle spese processuali.
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere occorre riempire il relativo formulario per le domande di patrocinio. La direttiva prevede due formulari: uno per le domande di patrocinio e uno per l’invio di domande di patrocinio. Disponibili qui in tutte le lingue dell’UE
Patrocinio a spese dello stato nei processi penali
Gli Stati membri hanno la propria legislazione che fissa il modo in cui il patrocinio a spese dello stato può essere fornito nei processi penali. Prossimamente il portale “Giustizia elettronica” fornirà precise informazioni in questo settore.
Come per le cause transfrontaliere attualmente non esiste una normativa europea in argomento.
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