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I. Elenchi e registri dei periti

In Austria i periti sono iscritti nei registri per specializzazione. I registri dei periti sono conservati dal Landesgericht (tribunale regionale di primo grado).

I registri sono pubblicamente accessibili qui.

I periti devono presentare domanda e superare un esame per essere iscritti nel registro pertinente.

II. Qualifiche dei periti

I candidati che intendano essere nominati dagli organi giurisdizionali devono dimostrare di possedere un'esperienza professionale nel loro settore di competenza. I periti devono altresì avere una conoscenza fondamentale dei principi più importanti del diritto processuale austriaco, saper redigere una relazione peritale e dimostrare di avere un'esperienza professionale nel loro settore di competenza di cinque anni, laddove siano in possesso di un diploma di laurea, oppure di dieci anni laddove non posseggano tale titolo, maturata nel periodo immediatamente precedente l'iscrizione. Devono inoltre avere piena capacità giuridica ed essere affidabili, intendendo per affidabilità una condotta generale irreprensibile, tale da garantire imparzialità e qualità nello svolgimento della loro attività.

La domanda di iscrizione al registro dei periti "giurati e certificati" (secondo la formulazione per i periti riconosciuti data dall'EEEI) deve essere presentata al presidente del tribunale regionale di primo grado della circoscrizione della residenza abituale o del luogo di attività professionale del candidato.

Nel corso della procedura di iscrizione, il presidente competente dell'iscrizione chiederà a una commissione di preparare una parere peritale per accertare il rispetto dei requisiti di iscrizione.

I periti sono tenuti a prestare giuramento per poter essere iscritti nel registro.

Laddove soddisfino tutti i suddetti requisiti, i periti sono nominati per cinque anni dal presidente responsabile dell'iscrizione, al termine dei quali devono presentare una nuova domanda di iscrizione. Nel caso in cui soddisfino ancora tutti i requisiti, vengono riconfermati, senza dover sostenere un altro esame.

I periti possono essere cancellati dal registro su loro richiesta oppure qualora non soddisfino più i requisiti necessari o ancora in seguito a una decisione dell'autorità competente. La decisione di non procedere a una nuova iscrizione del perito deve includere le motivazioni del rifiuto e può essere contestata.

Esiste un codice etico pubblicato dall'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati.

III. Remunerazione dei periti

III.1 Informazioni generali

La remunerazione dei periti è in genere disciplinata dalla Gebührenanspruchgesetz 1975 (legge austriaca sul diritto al compenso). La normativa contiene disposizioni generali applicabili ai periti e prevede altresì un sistema di remunerazione specifico per medici, antropologi, dentisti, veterinari, periti dei settori delle analisi chimiche e dei veicoli a motore.

III.2 Spese

L'ammontare delle spese dipende spesso dalla complessità della perizia. Nei procedimenti in materia penale e di diritto di famiglia è previsto un sistema di remunerazione specifico per talune categorie di periti (cfr. il precedente punto II.1).

III.3 Pagamento

Il perito deve inviare la parcella all'organo giurisdizionale entro 14 giorni dalla finalizzazione della perizia. In genere il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario.

III.3.1 Procedimenti civili

Nei procedimenti civili, prima che il perito inizi a lavorare sulla relazione peritale, il giudice ordina di norma che entrambe le parti versino un Kostenvorschuss (anticipo) all'organo giurisdizionale. L'importo dell'anticipo dipende dalla complessità del caso e dalla portata della perizia. Il compenso è generalmente calcolato in base al numero di ore impiegate dal perito per il caso, moltiplicato per una tariffa oraria, e cui vanno aggiunte anche le spese e l'IVA. Il giudice ordina, in base alla propria esperienza, l'importo che le parti devono depositare. Se l'importo depositato non è sufficiente, può essere chiesto il versamento di un ulteriore anticipo.

III.3.2 Procedimenti penali

Nei procedimenti penali, la remunerazione del perito è a carico dello Stato.

III.3.3 Procedimenti in materia di famiglia

Nei procedimenti in materia di famiglia, la remunerazione del perito è in genere a carico dello Stato.

III.4 Patrocinio a spese dello Stato

Di norma il patrocinio a spese dello Stato è garantito alle persone che, per la loro situazione economica, non possono sostenere del tutto o in parte le spese processuali, incluse quelle per i periti. I beneficiari dell'assistenza giudiziaria sono tenuti a rimborsare la totalità o parte delle spese laddove la loro situazione finanziaria subisca un netto miglioramento nei tre anni successivi al procedimento. È opportuno notare che la parte soccombente è sempre tenuta a pagare le spese della parte vincente.

III.5 Rimborso del compenso dei periti

La decisione dell'organo giurisdizionale sulle spese (proporzionali) è integrata nella sentenza. Gli importi definitivi sono quindi esecutivi.

IV. Responsabilità dei periti

I periti sono considerati responsabili conformemente al diritto generale sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Sono tenuti a coprire le eventuali responsabilità con un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali

Il sito web dell'Associazione austriaca dei periti giurati e certificati contiene informazioni dettagliate sulle spese (modelli di parcelle) e le modalità per ottenere il riconoscimento in qualità di perito. Il sito web è essenzialmente informativo e di facile accesso per tutti.

V.1 Basi giuridiche

Le disposizioni giuridiche principali applicabili alle perizie giudiziarie in Austria sono:

V.2. Nomina dei periti

I periti possono essere nominati dall'organo giurisdizionale, ma non dalle parti coinvolte. La nomina dei periti nei procedimenti amministrativi è simile a quella nei procedimenti civili. Nei procedimenti penali il perito può essere nominato dal pubblico ministero.

V.2.a. Nomina a cura dell'organo giurisdizionale

L'organo giurisdizionale in ambito civile ha la facoltà di nominare un perito d'ufficio o su esplicita richiesta di parte, laddove i fatti pertinenti alla causa possano essere accertati solo con l'aiuto di uno specialista. L'unico limite a questo potere è il principio del contraddittorio. L'organo giurisdizionale è libero di nominare qualsiasi persona ritenga idonea ad agire in qualità di perito. Il perito deve segnalare all'organo giurisdizionale ogni eventuale conflitto di interessi. I periti nominati dall'organo giurisdizionale hanno accesso agli elementi pertinenti del fascicolo.

V.2.b. Nomina a cura delle parti

In Austria i periti privati vengono scelti da una parte. Le loro relazioni peritali devono essere chieste e presentate dalle parti. In caso contrario sarebbero giudicate inammissibili e respinte. Se tali requisiti sono soddisfatti, l'organo giurisdizionale esamina e valuta liberamente il parere del perito. La relazione peritale è considerata un elemento di prova, ma non può annullare la perizia di un perito nominato dall'organo giurisdizionale. È connessa al fondamento giuridico delle argomentazioni addotte dall'attore.

L'organo giurisdizionale può decidere se fondare il ragionamento della sentenza sul parere del perito nominato dalla parte.

V.3 Procedura

I periti nominati dall'organo giurisdizionale possono essere sottoposti a esame incrociato dai legali delle parti.

V.3.a. Relazione peritale

Nei procedimenti peritali austriaci non è necessaria una perizia preliminare. La relazione peritale principale può essere presentata per iscritto od oralmente. Il perito non deve seguire una struttura prestabilita nell'elaborazione della relazione peritale.

Laddove ritenga che la perizia sia incompleta o in caso di colpa ingiustificata del perito, l'organo giurisdizionale può ordinare la redazione di una nuova perizia o di una perizia supplementare, d'ufficio o su richiesta delle parti. L'organo giurisdizionale può altresì ordinare che, a causa della condotta scorretta non giustificata, le spese processuali siano a carico del perito.

Le relazioni peritali possono essere contestate sia mediante dichiarazioni delle parti che da una controperizia.

Nei procedimenti civili le parti sono coinvolte nelle attività espletate del perito. Sono tenute a cooperare e a rispondere a tutte le richieste di documenti del perito. Possono interrogare direttamente il perito durante le riunioni di contraddittorio e chiedere al perito di commentare le loro osservazioni.

V.3.b. Udienze

L'organo giurisdizionale dispone che il perito partecipi alle udienze solo in casi eccezionali.

 

Le informazioni qui presentate sono state raccolte nel corso del progetto "Trovare un perito" dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (EEEI).

Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

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