I. Elenchi e registri dei periti
Esistono albi esaustivi di periti. Esistono circa 200-300 settori di specializzazione diversi.
- I periti giurati presso le camere di industria e commercio figurano qui.
- I periti giurati presso le camere dell'artigianato figurano qui.
- I periti giurati presso le camere dell'agricoltura figurano nei siti web regionali delle camere stesse.
- I periti giurati presso le camere degli architetti figurano nei siti web regionali delle camere stesse.
- Le informazioni sui periti giurati presso le camere degli ingegneri e sui registri figurano qui.
- I periti certificati dalla camera dei contabili figurano qui.
- Un'altra banca dati è disponibile sul sito web dell'associazione federale di periti giurati all'indirizzo https://www.bvs-ev.de/sachverstaendigenverzeichnis/.
- I periti medici non sono tenuti ad essere giurati. Per trovare un perito medico occorre consultare gli elenchi nei siti web regionali degli ordini dei medici.
Nominare un perito iscritto all'albo è una prassi ampiamente seguita dai giudici. Se i requisiti sono soddisfatti, il perito è automaticamente iscritto all'albo. Le camere che gestiscono gli albi sono nominate dallo Stato e sono responsabili del tempestivo aggiornamento di tali albi.
Le norme giuridiche principali applicabili alle perizie giudiziarie in Germania sono:
- §§articolo 401 e seguenti del codice di procedura civile,
- articolo 36 della legge sulla regolamentazione del commercio,
- articolo 91 della legge sulla regolamentazione dell'artigianato,
- norme di procedura amministrativa,
- norme di procedura penale,
- codice di condotta delle camere.
II. Qualifiche dei periti
Una persona può essere iscritta all'albo dei periti se possiede un livello di qualifica particolarmente elevato nel suo settore di competenza. Per essere iscritti all'albo dei periti, è obbligatorio avere un'esperienza professionale adeguata. La competenza deve essere dimostrata presentando un'adeguata documentazione che giustifichi l'attività di perito (ad es. CV, copie dei certificati per tutte le qualifiche accademiche e professionali pertinenti, esperienze lavorative, referenze, relazioni, formazione). Si deve inoltre sostenere un esame presso le camere di industria commercio e artigianato e, nel caso di architetti e ingegneri, presso le rispettive camere professionali. Oltre alle qualifiche, alla formazione continua e all'esperienza, occorre dimostrare la propria indipendenza e integrità.
I periti giurati sono generalmente certificati e iscritti all'albo per cinque anni. Prima dello scadere del quinquennio devono dimostrare la loro competenza, integrità e formazione continua per essere giurati e quindi iscritti all'albo per un altro quinquennio (ad es. mediante verifica e revisione delle relazioni da presentare per una nuova iscrizione per altri cinque anni). Gli organismi responsabili devono impartire la formazione. Se il perito non si attiene alle norme applicabili al suo ruolo o non si tiene professionalmente aggiornato, le camere sono autorizzate a escluderlo dall'albo.
III. Remunerazione dei periti
In materia civile, amministrativa e penale, la remunerazione è calcolata sulla base della legge sulla remunerazione e le indennità giudiziarie (JVEG).
Possono essere richiesti anticipi e acconti.
Ogni volta che il perito svolge una missione extragiudiziale, la remunerazione dipende dall'accordo individuale.
IV. Responsabilità dei periti
Il perito è responsabile della perizia errata, a prescindere dal fatto che sia commissionata da privati o da giudici. Se il perito scelto dal giudice effettua una perizia errata con intento doloso o per grave negligenza e tale perizia errata costituisce la base di una sentenza, la parte che subisce il danno può intraprendere un'azione legale per essere risarcita (articolo 839 bis del codice civile).
Ogniqualvolta il perito svolge una missione extragiudiziale, si applicano le disposizioni generali sulla responsabilità (contrattuale).
V. Informazioni supplementari sui procedimenti peritali
1. Nomina degli esperti
I periti sono nominati dal giudice. Le parti hanno tuttavia il diritto di proporre persone da nominare.
a) Nomina a cura del giudice
Il giudice si avvale di solito di un elenco o di un albo di periti, ma può anche nominare qualsiasi esperto ritenga idoneo e competente. Un perito nominato dal giudice è un esperto nominato e incaricato dal tribunale e il suo dovere principale è assistere il giudice nei limiti della materia di cui è esperto.
b) Nomina a cura delle parti
Qualora le parti si accordino sulla nomina di determinate persone come periti, il giudice è tenuto a rispettare tale accordo, ma può limitare la scelta a un certo numero di persone.
Il perito che una parte desidera nominare per assisterla non sarà considerato un perito giudiziario ma un perito di parte.
2. Procedura
a) Procedura civile
Se il giudice ammette la perizia, deve motivare le proprie decisioni facendo riferimento alle conclusioni del perito. La perizia non vincola il giudice, ma spesso è essenziale ai fini della sentenza. In caso di ispezione in loco, il perito deve contattare tutte le parti. Quando, ad esempio, al perito occorrono maggiori informazioni dalle parti, la gestione della questione spetta generalmente al giudice.
i. Relazione peritale
Le parti possono contestare la relazione del perito nominato, mediante osservazioni, oppure possono incaricare un esperto privato e presentare la propria relazione al giudice, fornendo cioè una controperizia.
ii. Udienze
Per l'assunzione delle prove, è possibile avviare un procedimento autonomo prima del processo ("selbständiges Beweisverfahren"). In tale contesto, il perito può essere nominato prima che si svolga il procedimento principale. L'ambito di tale procedimento è limitato all'assunzione preventiva di mezzi di prova per i successivi procedimenti giudiziari o per evitare liti.
Le udienze seguono un codice di condotta e regole procedurali. Il perito deve rispondere all'interrogatorio in modo obiettivo, comprensibile e completo. Non esiste controinterrogatorio nel diritto processuale tedesco, ma le domande possono essere poste sia dal giudice sia dalle parti.
b) Altro
Nelle cause penali, il giudice nomina il perito scelto dall'albo dei periti giudiziari; altre persone sono scelte solo se richiesto da circostanze particolari (articolo 73, secondo comma, codice di procedura penale). Il giudice può dirigere l'attività del perito. Altre norme figurano nel codice di procedura penale.
Le presenti informazioni sono state raccolte dai contatti nazionali selezionati dall'Istituto europeo della perizia e del perito (European Expertise and Experts Institute, EEEI) nel corso del progetto "Trovare un perito".
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